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Articolo 6 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Dispositivo dell'art. 6 Codice della strada

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi(6).

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5(6).

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f)(6).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142(6).

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. [Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.](2)

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

  1. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
  2. b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)(3);
  3. c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
  4. d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
  5. e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
  6. f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
  7. [f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.](4)

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

  1. a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
  2. b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
  3. c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
  4. d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
  5. [e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.](5)

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

Note

(1) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 0c), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(4) Lettera aggiunta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente soppresso dala L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(5) Lettera abrogata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(6) I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono stati introdotti dall'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

Massime relative all'art. 6 Codice della strada

Cass. civ. n. 13885/2010

In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che — pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l’attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 — siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall’art. 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione.

Cass. pen. n. 2965/1997

L’intimazione di non proseguire il viaggio in violazione della sospensione disposta dal Prefetto, impartita dall’agente accertatore al conducente, non è dotata di autonomia rispetto al provvedimento prefettizio, costituendone una necessaria integrazione nei confronti degli utenti della strada, ignari del generale divieto, e per tal via resi edotti dell’emanazione del medesimo; conseguentemente priva di autonomia precettiva e sanzionatoria è anche la previsione dell’inosservanza dell’intimazione compiuta dall’agente accertatore che va ricondotta alla fattispecie dell’inottemperanza al provvedimento prefettizio ed alla relativa disciplina sanzionatoria.

Cass. pen. n. 190/1997

Anche la spiaggia può essere aperta alla circolazione dei veicoli, nonostante la sua naturale destinazione non sempre si concili con tale uso, ammettendo il vigente codice della strada la regolamentazione della circolazione in luoghi facenti parte del demanio marittimo, con l’indicazione degli organi competenti a provvedere. (Fattispecie relativa a provvedimento di responsabilità per il reato di omicidio colposo in pregiudizio di soggetto che, percorrendo a bordo di un motociclo un tratto di spiaggia, su cui non vi erano divieti di accesso con tale mezzo, aveva urtato contro una fune non segnalata, posta ad una certa altezza del suolo per fermare un’imbarcazione, tirata a secco).

Cass. pen. n. 10215/1996

Il reato di cui all’art. 1174 cod. nav. non è configurabile nel caso d’accesso nel porto senza l’autorizzazione del Comandante della Capitaneria del Porto (nella specie Presidente del Consorzio autonomo del Porto di Genova), essendo in tal caso ravvisabile l’ipotesi depenalizzata dall’illecito amministrativo, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il provvedimento abilitativo, infatti, serve soltanto a limitare il flusso dei vincoli all’interno dell’area demaniale ed è equiparabile a quello rilasciato dal Sindaco, per limitare la circolazione in centro storico o al divieto di transito in alcune zone. Soltanto per particolari e determinate esigenze, specificamente individuate ed attinenti alla polizia dei porti, si possono prescrivere limitazioni di carattere temporaneo o permanente, giustificate da precise ragioni, in modo da consentire un controllo sulla legittimità dell’atto. Quest’ultimo può essere disapplicato dal giudice penale ed oggetto di possibile impugnativa davanti a quello amministrativo.

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Consulenze legali
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DOMENICA D. chiede
mercoledì 13/01/2021 - Piemonte
“13/01/2021

Da oltre 30 anni sono proprietaria di una seconda casa indipendente ed isolata (accatastata categoria A/3) con terreno, altitudine 950 mt, fuori dal centro abitato, nel comune di omissis.

La si raggiunge percorrendo la strada comunale (forse oggi è provinciale ma non ne sono certa) che dalla località di omissis arriva a omissis.

Passata la località omissis si arriva alla omissis (dove risiedono 2 persone) e a monte, dopo circa 50-70 metri sempre transitabili sulla strada comunale di cui sopra, si trova l’invito dell’accesso privato (percorribile per ulteriori 70 mt) per raggiungere il mio immobile in Località omissis.

Nei primi giorni del corrente mese di gennaio sono salita nella mia proprietà per trascorrere qualche giorno di vacanza, per precauzione ho parcheggiato la mia vettura sulla strada comunale in quanto era prevista neve nei giorni seguenti (l’accesso privato è molto pendente).

Come previsto il giorno seguente la neve non tardò ad arrivare e, non vedendo passare lo spazza neve, ho contattato telefonicamente il Comune di omissis per ricevere informazioni…fui rassicurata che sarebbero stati fatti due passaggi al giorno, uno al mattino ed uno al pomeriggio. Per essere ancora più prudente decisi di spostare e parcheggiare la mia vettura più a valle, nel parcheggio della FRAZIONE omissis.

Dopo altri tre giorni di nevicate ininterrotte decisi di andarmene, ma quella mattina lo spazzaneve si fermò alla FRAZIONE omissis non spalando quindi la neve più a monte della strada comunale verso casa mia.
Telefonai nuovamente al Comune di omissis facendo presente la situazione e, contrariamente al passato, mi fu risposto che i passaggi fatti “erano un più e non spettanti” a seguito di una ordinanza comunale del 2009…di cui io non ne ero assolutamente a conoscenza, ciò vuol dire che dal 2009 al 2021 hanno spalato la neve dalla strada comunale nonostante non avessero dovuto farlo!?
Faccio presente che, sulla strada comunale a monte della FRAZIONE omissis, non è mai stata posta alcuna segnalazione stradale verticale od orizzontale che citasse tale ordinanza.

Dopo una settimana sono tornata sul posto al fine di verificare lo stato del mio immobile a seguito delle copiose nevicate e non ho potuto raggiungere con la mia vettura l’invito dell’accesso privato al mio immobile (che ho dovuto percorrere a piedi) in quanto la strada comunale era stata transennata con l’indicazione dell’ordinanza (il tutto rimovibile) con decorrenza dal 1° novembre al 15 aprile dell’anno successivo (di cui ho copiato in calce il testo dell'ordinanza opportunamente da me richiesta al Comune di omissis).

Con la presente vorrei sapere:
a) Esiste possibilità da parte mia di chiedere al Comune la modifica di tale ordinanza che citi la sospensione del tratto veicolare nel tratto compreso tra la Località omissis (anziché la Frazione omissis che ricordo è a 50-70 mt a valle) e la Località omissis?
b) In caso di risposta negativa al punto a) esiste possibilità da parte mia di chiedere al Comune sgravio Imu e tassa rifiuti?

Chiedo questo perché, al di là di come io sia venuta a conoscenza dell’ordinanza, ci sono molti problemi logistici (riguardanti l’approvvigionamento di viveri, la manutenzione di una casa indipendente e del relativo bosco e strada privata circostante, manutenzione/taglio di alberi(possibile solo in quel periodo dell’anno), pulizia canaletta raccolta acqua ai bordi della strada privata, controllo di danni arrecati da animali selvatici….) per i quali è impossibile per me non andare in quella casa per un lasso di tempo così lungo, dovermi recare a piedi quando la strada privata è percorribile in auto mi pare non abbia molto senso.

Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente


ORDINANZA
N. 02/2009
Data: 07/1/2009
Oggetto:
Sospensione della circolazione stradale, nel periodo invernale,
sulla Strada Comunale omissis, nel tratto compreso
tra la località omissis e la località omissis.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che il tratto di strada comunale che si snoda dalla frazione omissis alla località omissis (confine tra i Comuni di omissis e di omissis) è una strada di alta montagna, con andamento plano-altimetrico molto tortuoso, con carreggiata di limitata larghezza e priva di barriere di protezione;
- che tale strada viene utilizzata prevalentemente nei mesi estivi, in quanto nel periodo invernale non dimorano persone nel tratto suddetto;
- che nel periodo invernale la tratta è soggetta a fenomeni metereologici tali per cui risulta particolarmente oneroso, e difficoltoso dal punto di vista tecnico, tenere aperto il transito veicolare con adeguati standard di sicurezza;
- che, ai fini della sicurezza stradale, sarebbe opportuno e necessario provvederne la chiusura al transito veicolare, a decorrere dal 1° novembre di ogni anno e fino al 15 aprile dell’anno successivo;
VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 4, lettera f) e 7 (comma 1, lettera a) del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e s.m.i.;
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada",
emanato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
RITENUTO che per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, nonchè per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse

CON DECORRENZA IMMEDIATA
LA SOSPENSIONE DEL TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO DELLA
STRADA COMUNALE omissis COMPRESO TRA
LA FRAZIONE omissis E LA LOCALITA’ omissis,
OGNI ANNO DAL 1° NOVEMBRE AL 15 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO

A richiesta degli interessati l’Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del codice della strada, per esigenze gravi e indifferibili, deroghe o permessi subordinati a specifiche condizioni e cautele.
Il Comando Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente
provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonchè nei consueti modi di diffusione, di inviarne copia per conoscenza e/o per gli adempimenti di competenza al Comune di omissis ed ai Comandi Stazione Carabinieri di omissis e Corpo Forestale dello Stato di omissis;
Il Comando Polizia Municipale e il Servizio Tecnico-Manutentivo sono incaricati della
predisposizione e dell’apposizione della segnaletica regolamentare;
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
IL SINDACO

Consulenza legale i 20/01/2021
Le ordinanze comunali come quella oggetto del quesito adottate dagli Enti proprietari delle strade, come tutti gli atti amministrativi (a parte specifiche eccezioni che qui non rilevano), sono impugnabili davanti al competente TAR nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione (art. 41 c.p.a.).
In generale, devono essere comunicati direttamente ai privati tutti i provvedimenti che comportino limitazioni della loro sfera giuridica (art. 21 bis, L. n. 241/1990).
Decorso inutilmente tale periodo l’atto diventa definitivo e qualsiasi ricorso eventualmente promosso contro di esso viene dichiarato inammissibile.

Nel nostro caso, si osserva che l’ordinanza sindacale di cui al quesito non pare agevolmente poter essere ricondotta tra gli atti soggetti a comunicazione/notificazione individuale nei confronti dei proprietari frontisti della strada chiusa al traffico.
Infatti, i provvedimenti ex art. 6 del Codice della strada si configurano, più che come limitazioni alla sfera giuridica privata, come rimedi posti a tutela della sicurezza della circolazione stradale, che al Comune compete assicurare ai sensi dell’art. 14 del Codice della strada.
Pertanto, considerato che l’emanazione e la pubblicazione dell’ordinanza de qua risalgono ormai al 2009, non pare possibile ricorrere contro di essa per via giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che il Comune ne abbia rilasciato copia il 12.01.21.

Quanto sopra per chiarire che è troppo tardi per “obbligare” l’Ente a rivedere le proprie determinazioni, ma è soltanto possibile portare a conoscenza il Comune delle proprie ragioni mediante una istanza scritta e motivata con riferimento alle problematiche evidenziate nel quesito, invitando l'Ente a modificare l’ordinanza attualmente in vigore o, comunque, ad emanarne una nuova.
Resta fermo che il Comune potrebbe anche rispondere in senso negativo, decidendo di confermare il contenuto del provvedimento de quo.

Tuttavia, considerate le motivazioni per le quali si intende ottenere l’apertura invernale del tratto di strada in questione, potrebbe essere più utile chiedere non una modifica dell'ordinanza, bensì che venga concessa una deroga personale che consenta il transito con l’automobile anche nei mesi invernali.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Codice della strada, l’autorità che ha disposto la sospensione della può accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
È pur vero che la norma da ultimo citata si riferisce ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere a) e b), del Codice, mentre l’ordinanza de qua cita quale proprio fondamento normativo la lettera f), ma si nota che è la stessa ordinanza sindacale a menzionare anche tale possibilità di deroga.

Relativamente al secondo quesito si fa presente che, come indicato all’art. 2 del relativo Regolamento (ma la disposizione è coerente con la norma istitutiva del tributo) l’IMU trova il suo presupposto nel solo possesso dell’immobile sito all’interno del territorio del comune, qualunque ne sia la natura e la destinazione dell’uso, salvo il caso in cui sia destinato ad abitazione principale o assimilata, con esclusione, in quest’ultimo caso, degli immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
L’imposta ha, quindi, indubbiamente natura patrimoniale e, in quanto tale, prescinde dai servizi erogati dal Comune nel cui territorio si trova l’immobile ed è diretta esclusivamente a colpire la ricchezza patrimoniale di un contribuente.

In relazione, poi, alla tassa sui rifiuti, si ricorda che la stessa si compone di due parti, una fissa e una variabile. La parte fissa viene calcolata dall’ente locale tenuto conto del costo del servizio e con riferimento alla superficie dell'abitazione (e delle sue pertinenze) nonché al numero dei componenti il nucleo familiare.
La determinazione della parte variabile dovrebbe scaturire dalla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti dagli occupanti dell’abitazione (residenti fissi e utilizzatori saltuari non residenti).
Tuttavia, ai fini di sottrarre l’ente locale dall’impegnativo compito di quantificazione dei rifiuti prodotti dagli occupanti, da cui far derivare la più appropriata misura monetaria della parte variabile, il legislatore – tramite l’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 – ha legittimato gli enti locali ad adottare un sistema presuntivo basato sulla produzione media comunale pro-capite, disponendo che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tenesse conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, ha consentito che potesse “commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti” (c.d. metodo normalizzato).

Sebbene detto metodo di determinazione del tributo avrebbe dovuto essere abbandonato, l’art. 57-bis del D.L. 124/2019, cd. decreto fiscale - tramite il suo comma 1, lettera a) -, ha prorogato per il 2020, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA ed in attesa di una revisione complessiva del d.P.R. n. 158/1999, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base del predetto criterio “medio-ordinario” di rifiuti prodotti e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Conseguentemente, in base all’attuale normativa, è difficile chiedere ed ottenere una quantificazione del tributo in relazione all’effettivo ammontare dei rifiuti conferiti.

Va comunque evidenziato che l’art. 21 del Regolamento per l’applicazione del tributo, fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, stabilisce che la quota variabile della tariffa da applicare può essere ridotta in misura pari al 30% per i locali e le aree situati a una distanza di oltre 1000 metri dal limite della zona in cui il servizio viene espletato, anche se la riduzione non si applica qualora il Comune fornisca il servizio di raccolta porta a porta, limitatamente alla differenziata.
Pertanto, se non viene effettuata la differenziata con raccolta porta a porta ed il punto di raccolta dei rifiuti è effettivamente distante più di 1000 metri dalla sua abitazione, può chiedere una riduzione della parte variabile della tariffa in misura pari al 30%.
E’ precisato, poi, che non comporta causa di esonero o riduzione della tariffa l’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore (tra i quali può certamente rientrare una abbondante nevicata che rende difficile e non sicura la circolazione dei mezzi di raccolta).


Giovanni P. chiede
mercoledì 27/07/2016 - Piemonte
“Buongiorno, abito in una piccola frazione montana in Piemonte.
La mia abitazione è raggiungibile solo tramite una strada vicinale sulla quale incombono due immobili - il primo ad uso abitazione ed il secondo ad uso deposito e stalla (quasi mai utilizzato d'inverno) - di proprietà di un vicino di casa.
Entrambi gli immobili hanno tetti in lamiera consunti dal tempo e privi di fermaneve.
La frazione si trova ad oltre 1000 metri di altezza e, ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, la mia via di accesso a casa viene ostruita dai cumuli di neve che cadono dai suddetti tetti.
Ho chiesto più volte al mio vicino di aiutarmi a pulire la strada ma, fino ad oggi, ho ricevuto solo risposte negative e, addirittura, l'invito "ad andare a piedi e di corsa" per evitare il rischio di essere travolto dalla neve che cade dai tetti.
Vorrei sapere se vi è un obbligo di fermaneve o di compartecipazione ai costi di pulitura della strada da parte del mio vicino di casa.”
Consulenza legale i 02/08/2016
L’art. 2 C.d.S. equipara la strada vicinale alla strada comunale. Occorrerebbe sapere se per tale strada è previsto un uso pubblico oppure no.
Nel primo caso, infatti, il comune deve contribuire alle spese di manutenzione e la strada viene considerata demaniale; nel caso, invece, di strada vicinale ad uso non pubblico, il comune può contribuire alle spese ma di fatto queste competono ai privati e la strada non sarà considerata demaniale.

Da quanto si può desumere dal quesito posto, dovrebbe esistere una servitù di passaggio, vale a dire un “peso” sul fondo servente – in questo caso, la strada – che consiste nel far passare per la strada medesima il proprietario dell’immobile intercluso. In ogni caso, anche qualora non esista alcun tipo di servitù formalizzata, si potrebbe ipotizzare un’usucapione della stessa: un possesso (e quindi un esercizio del passaggio) non interrotto per venti anni, a cui va aggiunto il possesso del proprietario precedente (sì come stabilito dalla Cassazione, sent. 18909/2012).

In altre parole, dunque, il proprietario dell’immobile sito in fondo alla strada parrebbe essere titolare di una servitù di passaggio: ciò che consente l’applicazione tanto dell’art. 1067 c.c. (per il quale il proprietario del fondo servente – vale a dire, il proprietario dei due immobili privi di fermaneve – non può fare nulla che renda più gravosa la servitù) quanto dell’art. 1079 c.c. (che consente l’azione per far cessare le turbative nell’esercizio della servitù).

Inoltre, l'art. 1069 c.c. prevede che le opere necessarie per conservare la servitù debbano essere realizzate a cura e spese del proprietario del fondo dominante, sempre che la situazione dei luoghi non sia stata alterata da manomissioni e/o innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente (Cass., sent. 3534/1993): si ritiene che la mancata manutenzione dei tetti in lamiera possa essere considerata un'alterazione della situazione dei luoghi, sì da far sussistere l'obbligo di spese a carico del proprietario del fondo servente.

Si badi che – qualora si decida di agire in giudizio ai sensi dell’art. 1079 c.c. – occorre esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (ciò che sarebbe auspicabile per consentire di chiudere la questione in sede stragiudiziale, senza aggravio di costi).