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Articolo 78 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

Dispositivo dell'art. 78 Codice del processo amministrativo

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Spiegazione dell'art. 78 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la fase finale dell’incidente di falso, per approfondire il quale si rinvia alla spiegazione dell’articolo precedente.
Nello specifico, si prevede che sulla querela di falso l’autorità giudiziaria ordinaria decida con sentenza, la copia autentica della quale deve essere depositata in segreteria.
Il termine per il deposito è di 90 giorni.
Il dies a quo è quello del passaggio in giudicato della sentenza: per la prosecuzione del processo il legislatore ritiene infatti necessario, anche in un’ottica di economia processuale, che il giudizio sulla genuinità o sulla falsità del documento sia definitivo.
Se l’onere di depositare la sentenza resta inadempiuto, il ricorso è dichiarato estinto: si tratta di una peculiare ipotesi di estinzione del processo connessa al mancato impulso processuale delle parti e coerente con il principio di economia processuale.

Massime relative all'art. 78 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3/2010

In tema di prosecuzione del giudizio sospeso per la proposizione della querela di falso, la natura indubbiamente innovativa dell'art. 78 del c.p.a., secondo cui, definito il giudizio di falso, se nessuna parte deposita copia della sentenza nel termine di 90 giorni dal suo passaggio in giudicato il ricorso č dichiarato estinto, indirettamente conferma come, in assenza di dato positivo espresso, non vi fossero in pregresso spazi per una interpretazione dell'art. 43 del R.D. n. 642/1907 diversa da quella resa evidente dalla lettera della norma, la quale stabilisce che la parte che ha dedotto la falsitā deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria sotto pena, se č ricorrente, di decadenza del ricorso.

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