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Articolo 60 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare

Dispositivo dell'art. 60 Codice del processo amministrativo

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Spiegazione dell'art. 60 Codice del processo amministrativo

La norma in esame, introdotta nel 2000 in attuazione del principio di economia processuale, si occupa di disciplinare la fase della definizione del giudizio cautelare.
In particolare, il legislatore dispone che il collegio possa definire in giudizio con sentenza semplificata emessa in camera di consiglio, a condizione che:
- sia accertata l’integrità del contraddittorio;
- sia accertata la completezza dell’istruttoria;
- siano state sentite sul punto le parti costituite;
- siano trascorsi almeno venti giorni dalla notificazione del ricorso.
Il mancato rispetto di quest’ultimo presupposto, in particolare, lede il diritto di difesa delle parti intimate, come precisato a chiare lettere dal Consiglio di Stato.
L’emanazione di una sentenza semplificata, tuttavia, non è possibile nel caso in cui una delle parti dichiara che intende proporre alternativamente
  1. motivi aggiunti
  2. ricorso incidentale
  3. regolamento di competenza
  4. regolamento di giurisdizione.
Se ne ricorrono i presupposti, peraltro, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa la data per il proseguimento della trattazione.

Massime relative all'art. 60 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3684/2019

In materia di giurisdizione risarcitoria è di regola la parte privata a conoscere i fatti relativi ai danni subiti e ad essere quindi in grado di provarli. Infatti, spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. In base al noto criterio della "ragione più liquida", una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se subordinata in termini logici.

Cons. Stato n. 7026/2018

La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., può rendere impossibile per la parte il tempestivo deposito di un documento, deposito che deve pertanto ritenersi ammissibile in appello.

Cons. Stato n. 6265/2018

L'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di un giudizio amministrativo non dipende dalla volontà delle parti ma dal prudente apprezzamento del Giudice con la conseguenza che, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione delle parti.

Cons. Stato n. 1046/2018

Il fatto che non vi sia la presenza delle parti, non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, atteso che il Giudice Amministrativo, per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, deve solo verificare la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto concrete ragioni processualmente ostative alla definizione del giudizio in relazione alla dichiarata possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.

Cons. Stato n. 178/2018

La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata rappresenta un'eccezione all'ordinario svolgimento del processo, che conduce a definire il merito all'esito della camera di consiglio "cautelare"; non costituisce causa ostativa all'applicazione di siffatta soluzione l'assenza del difensore, necessitando esclusivamente la verifica del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, rimanendo tuttavia ostativa, in questo caso, la riserva di proporre ricorso incidentale, anche se formulata in memoria.

Cons. Stato n. 2345/2017

Dalla norma dell'art. 60 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che la preclusione all'assunzione della decisione in forma semplificata deriva in primo luogo dalla circostanza che siano decorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dal fatto che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione. La finalità della norma è quella di consentire la decisione definitiva della controversia solo quando sia appieno realizzato il principio del contraddittorio e consentito alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa (Annulla la sentenza in forma semplificata del T.a.r. Campania, sez. II, n. 4781/2015).

Cons. Stato n. 4017/2015

La mancata comparizione delle parti costituite all'udienza in camera di consiglio non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all'indicato articolo del c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Tale principio trovava applicazione anche prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. (Conferma Tar Lazio Roma, sez. I bis, n. 21265/2010).

La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma abbreviata, risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, sicché l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.

Cons. Stato n. 2755/2015

Nel giudizio amministrativo l'appello può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), anche se non sono decorsi i termini per la costituzione delle parti, in quanto l'osservanza della garanzia del contraddittorio risulta assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni, per la discussione sull'istanza cautelare dall'ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intimate. L'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è rimessa dal Legislatore al prudente apprezzamento dei Giudice e non alla volontà delle parti per cui, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione degli appellati. Il contraddittorio deve infatti ritenersi rispettato allorché sono presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che come tale, può sempre essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest'ultimo (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3014/2014). La sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., può essere adottata, sia in primo grado che in appello, anche se non è ancora trascorso il termine previsto all'art. 46 cod. proc. amm. e la parte resistente o la parte controinteressata non si siano costituite. (Conferma Tar Lombardia Milano, sez. IV, n. 3014/2014).

Cons. Stato n. 4244/2010

Presupposti della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull'istanza incidentale), la completezza dell'istruttoria, l'avviso alle parti, ma l'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è da intendersi rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell'intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazione difensive anche nel merito; di conseguenza, la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, oltre ad essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell'intenzione del collegio giudicate di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato, è anche infondata nel merito, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l'effetto devolutivo di quest'ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante.

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