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Articolo 56 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misure cautelari monocratiche

Dispositivo dell'art. 56 Codice del processo amministrativo

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Spiegazione dell'art. 56 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le misure cautelari monocratiche, cioè quelle misure provvisorie che possono essere disposte in assenza di contraddittorio dal Presidente del TAR o dal Presidente di Sezione in caso di estrema gravità e urgenza, tale per cui non sia possibile nemmeno attendere la camera di consiglio.
Il periculum in mora che consente la concessione di una misura cautelare monocratica, pertanto, deve essere più intenso rispetto a quello richiesto per le delle misure collegiali.
Il legislatore del c.p.a. prevede che, in tal caso, il ricorrente possa chiedere misure di questo tipo con la domanda cautelare o con un ricorso separato notificato alle controparti. Successivamente, il Presidente o un delegato
  • verifica la sussistenza della propria competenza, altrimenti rimette le parti al Collegio;
  • verifica il perfezionamento delle notificazioni;
  • sente fuori udienza e senza formalità, se necessario, le parti che si sono rese disponibili, anche separatamente;
  • provvede con decreto motivato non impugnabile ma revocabile (anche nel caso in cui non sia stato verificato il perfezionamento delle notificazioni, in ragione dell’esigenza cautelare, per cause non imputabili al ricorrente), il quale deve necessariamente indicare la data della camera di consiglio, che rappresenta il momento fino al quale è efficace il decreto stesso.
La misura cautelare concessa può eventualmente essere subordinata alla prestazione di una cauzione, nel caso in cui dalla decisione derivino effetti irreversibili.
Anche le domande volte ad ottenere misure cautelari monocratiche, come quelle relative alle misure collegiali, sono improcedibili fino a che non venga presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che questa debba essere fissata ex officio.

Massime relative all'art. 56 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 39/2019

Nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato è incompetente a confermare o revocare la misura cautelare concessa con decreto del presidente del Tar, in quanto, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. amm., la pronuncia cautelare collegiale del Consiglio di Stato non può precedere quella del Tar, essendo configurata esclusivamente quale decisione avente ad oggetto una decisione cautelare assunta in primo grado nella sede collegiale.

Cons. Stato n. 5971/2018

Nel processo amministrativo, è ammesso l'appello contro il decreto cautelare pronunciato dal presidente del Tar (nella specie, in accoglimento dell'appello contro il decreto presidenziale che aveva respinto l'istanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso a sostenere con riserva le prove scritte dell'esame d'avvocato).

Cons. Stato n. 3015/2017

Per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 cod. proc. amm., la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell'art. 62 cod. proc. amm., formare oggetto di appello cautelare). (Dichiara inammissibile l'istanza). L'eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall'art. 56 cod. proc. amm., che deroga - per la dominanza della somma urgenza - ai principi generali di collegialità e di contraddittorio, ha funzione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l'esame della domanda cautelare. (Dichiara inammissibile l'istanza).

Cons. Stato n. 3479/2016

Nel processo amministrativo è inammissibile la richiesta di un decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del collegio.

Cons. Stato n. 5602/2000

È inammissibile l'appello avverso il decreto emesso dal presidente del Tar "inaudita altera parte" ai sensi dell'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, poiché tale misura ha carattere eccezionale, non rientra tra i provvedimenti di cui all'art. 21, comma 8, L. n. 1034 del 1971 e non è per sua natura impugnabile atteso che la questione allegata deve essere esaminata dal collegio nel corso della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare secondo le procedure previste e nel rispetto del principio del contraddittorio.

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