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Articolo 43 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rinvio al testo unico bancario

Dispositivo dell'art. 43 Codice del consumo

1. Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Spiegazione dell'art. 43 Codice del consumo

E’ questa una norma di rinvio al Testo unico bancario.
In particolare si stabilisce che per le questioni inerenti il credito al consumo, si applicano le regole dei capi II e III del TUB.

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