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Articolo 37 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Dispositivo dell'art. 37 bis Codice del consumo

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro(1).

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2-bis. Qualora l'Autorità accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 27, comma 9, primo periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione(2).

2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

  1. a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  2. b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  3. c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  4. d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  5. e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato regolamento (UE) 2017/2394;
  6. f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso(2).

2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità(2).

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano.

6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 37 bis Codice del consumo

Con l’introduzione di questa norma è stata riconosciuta al consumatore una nuova forma di tutela contro le clausole vessatorie, di cui potersi avvalere in sede amministrativa non contenziosa.
Più precisamente, si attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di dichiarare, su denuncia dei consumatori interessati o anche d’ufficio, e previo accordo con le associazioni di categoria, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Qualora quanto disposto dall’Autorità dovesse rimanere privo di seguito, la stessa può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 2.000,00 ed i 20.000,00 euro, con previsione di maggiori somme nell’ipotesi in cui vi siano nei contratti informazioni o documentazioni non veritiere.

Poiché il procedimento si svolge solo in sede amministrativa, l’adozione dell’eventuale provvedimento sfavorevole non impedisce l’utilizzo della clausola considerata vessatoria.
Il ricorso a tale forma procedurale dovrebbe avere una duplice finalità, ovvero deterrente nei confronti del professionista (e dell’uso che lo stesso può fare della clausola abusiva) ed informativa e di invito alla cautela nei riguardi del consumatore.
L’Autorità, dal canto suo, non può comminare sanzioni di tipo civilistico o inibire l’uso di clausole giudicate inique, le quali, malgrado la loro accertata vesssatorietà, continueranno ad essere considerate valide ed efficaci fin quando non saranno dichiarate nulle dal giudice ex art. 36 del codice consumo.

Il secondo comma della norma impone al professionista di pubblicare a proprie spese, sul proprio sito e mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad informare adeguatamente i consumatori, il provvedimento adottato dall’Autorità.

L’ultimo periodo del terzo comma prevede che “resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori”; ciò vale ad escludere che la tutela preventiva prevista dalla disposizione in esame possa avere efficacia assorbente o esimente, con possibilità, dunque, di esperire i diversi mezzi di tutela anche risarcitori, non necessariamente connessi alla sanzione di invalidità delle clausole, tenuto anche conto della salvezza della giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno prevista dal comma 4.

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