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Capo X - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dei legittimari

Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari

Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
261 Pur essendosi approvata la collocazione di questo capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione ab intestato, è stato proposto di considerare in ogni caso i diritti di legittima come quote di eredità. Non ho seguito il suggerimento, perché sarebbe incongruente e contrario ai principii considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto, qual'è il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare l'intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di «quota dovuta ai legittimari», espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di «diritti riservati ai legittimari». Nel testo dell'art. 536 del c.c. ho poi chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successori. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabiliva che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti, è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perché viene loro riservata una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perché a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge. Ho aggiunto un comma all'art. 536 per chiarire che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. E vero che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poiché il secondo comma dell'art. 467 del c.c., a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti. Nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda le categorie dei legittimari, che rimangono quelle già stabilite dal codice del 1865. In vero è stata rappresentata l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi necessari, all'Ente comunale di assistenza ovvero allo Stato perché la destini a fini assistenziali, e ciò per affermare un principio di solidarietà civile; senonchè tale proposta è stata abbandonata, per la considerazione che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale.