Testi per approfondire questo articolo

Proprietà e diritti reali
Azioni petitorie. Servitù. Possesso. Usucapione. Azione possessorie

Collana: Il diritto privato nella giurisprudenza
Pagine: 752
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

L’opera, in 3 volumi, commenta tutta la disciplina in tema di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto analitico della giurisprudenza e della dottrina maggiormente accreditata, trattano gli istituti del corpus normativo codicistico, sia per quanto riguarda la parte sostanziale che quella processuale e previdenziale.

Nel terzo ed ultimo volume si analizza in maniera completa ed approfondita gli istituti della prelazione, dei procedimenti ablatori,... (continua)

Il possesso. Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto

Editore: CEDAM
Collana: Sapere diritto
Pagine: 956
Data di pubblicazione: settembre 2011
Prezzo: 85,00 -10% 76,50 €
L'usucapione. Aspetti sostanziali e profili processuali controversi

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €
Categorie: Usucapione

Oggetto di approfondimento del volume sono gli aspetti sostanziali e i profili processuali controversi in tema di usucapione alla luce delle risposte giurisprudenziali più recenti e di maggiore interesse. Dopo una breve introduzione dedicata alle origini storiche vengono trattati, nei successivi otto capitoli, i principi fondamentali dell'istituto dell'usucapione, la disciplina dell'interruzione e della sospensione, il tema della legittimazione ad usucapire, i beni suscettibili di... (continua)

L'usucapione. Manuale teorico-pratico. Con CD-ROM

Collana: Serie L. Professionale
Pagine: 352
Data di pubblicazione: aprile 2013
Prezzo: 38,00 -10% 34,20 €
Categorie: Usucapione

L'usucapione è un istituto che presenta molti spunti significativi sia dal punto di vista sostanziale per gli effetti che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ad essa si ricollegano (acquisto della proprietà o di altri diritti reali di godimento), sia dal punto di vista processuale (es. la prova dell'usucapione agevola la prova, altrimenti "diabolica", della proprietà da parte di chi agisce in rivendicazione). Questo manuale si propone, pertanto, di offrire... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 1165

Codice Civile

Applicazione di norme sulla prescrizione

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 1165 Codice Civile

Le disposizioni generali sulla prescrizione (1), quelle relative alle cause di sospensione (2) e d'interruzione[1167, 2653 n. 5, 2943] (3) e al computo dei termini [2963] (4) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Note

(1) Ovvero gli artt. 2934-2940. Delle disposizioni generali sulla prescrizione risulta sicuramente applicabile all'usucapione il solo art. 2936, relativo alla inderogabilità della disciplina legale. Va negata, invece, l'applicabilità all'usucapione dell'art. 2937 (e, conseguentemente, dell'art. 2938) relativo alla rinunzia alla prescrizione: ciò in ragione della difficoltà di configurare una rinunzia all'usucapione; l'usucapione, infatti, rileva come un fatto cui consegue l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Avrebbe dunque senso discorrere di rinunzia con riferimento al diritto acquistato per il tramite della usucapione, e non invece all'usucapione, in sé considerata.

(2) Per quanto concerne l'applicabilità all'usucapione delle norme che disciplinano la sospensione della prescrizione, va osservato che tale previsione risponde all'esigenza di garantire il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene, dallo scorrere del tempo (ai fini dell'usucapione medesima), quando questi non possa agire a tutela del proprio diritto. Delle cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 2941, sono peraltro inapplicabili all'usucapione i nn. 5 (l'erede è proprietario in quanto tale dei beni ereditari, sicché un problema di usucapione in tal caso non si pone), 7 ed 8 (relativi alla materia delle obbligazioni, cioè dei diritti relativi [v. Libro IV, Titolo I], categoria naturalmente contrapposta a quella dei diritti reali [v. Libro III, Titolo II] o assoluti).

(3) Per quanto concerne poi l'applicabilità all'usucapione delle norme che disciplinano l'interruzione della prescrizione, va osservato che esse trovano applicazione pressoché integrale, con esclusione peraltro del comma 4 dell'art. 2943, relativo alla materia delle obbligazioni; tali cause d'interruzione sono definite civili, e vanno distinte dalla c.d. interruzione naturale, disciplinata dall'art. 1167.

(4) Per quanto concerne, in ultimo, l'applicabilità all'usucapione delle norme che disciplinano il compiuto dei termini della prescrizione, va osservato che non trovano applicazione i commi 2 e 4 dell'art. 2963; nel primo caso, infatti, la previsione si rivela inutile in tema di usucapione, non essendo necessaria per la realizzazione di essa il compimento di atti formali che venga a cadere in un giorno festivo; nel secondo caso, invece, la previsione si rivela inapplicabile all'usucapione, non essendo per esse previsto un termine a mesi, bensì ad anni.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

550L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione.
Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato.
Circa le cause di sospensione e d'interruzione dell'usucapione e il computo dei termini, ho richiamato (art. 1165 del c.c.), nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni dettate in tema di prescrizione.
Il principio che il codice del 1865 sanciva nell'art. 2121 riceve, nell'art. 1166 del c.c., formulazione più chiara e completa, conforme all'interpretazione che del disposto del codice anteriore dava la migliore dottrina. Nel primo comma, l'articolo 1166 esclude che l'impedimento, che può derivare da condizione o da termine, all'esercizio del diritto, nonché le cause di sospensione della prescrizione enunciate nell'art. 2942 del c.c., e cioè le cause di sospensione stabilite con riguardo alla condizione del titolare del diritto (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, ecc.) — le quali, ai sensi dell'art. 1165, sono anche cause di sospensione dell'usucapione — operino, nell'usucapione ventennale, rispetto al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ossia rispetto a colui che possiede senza titolo o con titolo a non domino: il corso dell'usucapione ventennale non è impedito nè sospeso, ma il possesso continua a produrre i suoi effetti. Nel secondo comma, l'art. 1166 detta una regola analoga in tema di prescrizione dei diritti reali, escludendo che le menzionate cause impeditive o sospensive della prescrizione siano opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti: questi diritti si estinguono per non uso, nonostante l'impedimento al loro esercizio o la speciale condizione del titolare.
L'art. 1167 del c.c. concerne la così detta interruzione naturale. La disposizione è conforme a quella dell'art. 2124 del codice precedente, che ho tuttavia creduto di integrare al fine di chiarire che l'interruzione si ha come non avvenuta se fu proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo venne ricuperato.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 16234/2011

In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art 2943 cod. civ., ri­sultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può ricono­scersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del posses­so nei confronti del possessore usucapiente (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, al­l'atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fab­bricato in contesa).

Cass. n. 15199/2011

Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.

Cass. n. 13625/2009

In tema di usucapione, poiché dal combina­to disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, e tale tipicità non ammette equipollenti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, ben­ché con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, a nulla rilevando che tali atti provengano dalla P.A. (Nella specie, la S.C. ha cas­sato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, alle ordinanze di sgombero emesse dal sindaco quale ufficiale di governo e dall'intendenza di finanza, nonché alle difese al riguardo sviluppate dalla stessa P.A. nei relativi giudizi amministrativi).

Cass. n. 7847/2008

In tema di usucapione, quando l'interruzio­ne del termine necessario ad usucapire derivi, ai sensi dell'articolo 1165 c.c., dal riconoscimento del diritto del proprietario della cosa su cui il possesso è esercitato, siffatto riconoscimento, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo. (Nella specie è stato negato che, per il solo fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive indirizzate al proprietario confinante, nelle quali ci si obbligava ad eliminare affacci e luci abusive, il mittente avesse manifestato anche la volontà della propria consorte di dismettere le predette
servitù illegittime in favore dell'immobile di proprietà esclusiva di quella).

Cass. n. 25250/2006

In tema di usucapione, ai sensi del'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimen­to del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà).

Cass. n. 7509/2006

A mente dell'art. 2943, primo comma, c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c. in tema di usucapio­ne, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire, qua­lora sia diretta a far valere una pretesa incompa­tibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine; pertanto, tale effetto non è prodotto dalla domanda con cui il proprietario del suolo chieda, ai sensi dell'art. 938 c.c., il pagamento del doppio del valore del terreno occupato in buona fede dalla costruzione eretta sul fondo attiguo, in quanto è diretta a dismettere il bene, non già a recuperarne il possesso.

Cass. n. 18207/2004

Gli atti di riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, interruttivi del termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.) pos­sono essere provati anche per testimoni, in man­canza di specifica disposizione normativa contra­ria o limitativa al riguardo.

Cass. n. 4892/2003

In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge ne elenca tassativamente gli atti interrut­tivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall'art. 705 c.p.c. antecedentemente alla sentenza della Corte co­stituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad inter­rompere l'usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.

Cass. n. 14917/2001

In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del pos­sesso se non ad atti che comportino, per il posses­sore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. (Nella specie, vertendosi in tema di usucapione ad opera della P.A., la Corte ha esclu­so che potesse attribuirsi valore interruttivo ad un atto introducente un procedimento ammini­strativo inteso ad accertare l'intervenuto acquisto dell'area di sedime per accessione ai sensi dell'art. 946 c.c. previgente).

Cass. n. 6647/2001

Il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere ope judicis il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapien­te e non già dalla pretesa esercitata in giudizio da parte di quest'ultimo. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva la domanda introdotta dal possessore del bene controverso diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in forza del quale il bene anzidetto era entrato nella sua disponibilità).

Cass. n. 14733/2000

Per il disposto dell'art. 1165 c.c. l'applicabi­lità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini del­l'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titolo notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzio­ne di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento del­lo ius possessionis che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore.

Cass. n. 7028/1995

Il possesso ad usucapione non è interrotto dall'attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell'attore che abbia ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto, giacché ai fini della suddetta interruzione è idonea solo la proposizione di una specifica domanda giudiziale diretta al recupero del possesso.

Cass. n. 379/1995

L'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nono­stante il divieto posto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale è idonea ad interrom­pere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.

Cass. n. 4156/1994

L'atto di appello inteso a denunciare l'ultra petizione, consistente nell'avere la sentenza di pri­mo grado riconosciuto un diritto di servitù in un giudizio di regolamento di confini, non ha effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva del me­desimo diritto, fatta valere, in successivo giudizio dal soggetto convenuto con negatoria servitutis, trattandosi di domanda intesa non ad ottenere il riconoscimento e la tutela della situazione giuri­dica cui si oppone il possesso ad usucapione, ma la pronuncia, di mero contenuto processuale, in ordine alla determinazione dell'oggetto della lite.

Cass. n. 4215/1987

Il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recet­tizio incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso.

Cass. n. 2842/1982

Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo a interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Cass. n. 584/1974

Gli atti interruttivi dell'usucapione sono esclusivamente quelli indicati dall'art. 2943 c.c., fatta eccezione per il quarto comma del medesi­mo articolo che, contemplando gli atti di costitu­zione in mora del debitore, riguarda il caso par­ticolare dell'interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione, con l'effetto che la relativa disciplina non può essere estesa all'interruzione dell'usucapione dei diritti reali.

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse. Non promettiamo di poter rispondere a tutti. Il servizio offerto è del tutto gratuito e senza alcun scopo di lucro. Chi avesse urgenza di ricevere risposta dovrà specificare che desidera il servizio a pagamento (per tutti i quesiti il costo è di 15 € + IVA per un totale di 18,15 €).




Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Brocardi.it dichiara che i dati verranno raccolti per le sole finalità di erogazione dei servizi richiesti (leggi informativa).


Altri libri correlati

L'usucapione

Autore: Pola Paola
Editore: CEDAM
Collana: Nuova enciclopedia
Pagine: 244
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 26,00 -10% 23,40 €
Categorie: Usucapione

E' la quarta edizone di un volume che è stato molto apprezzato dal mercato. Aggiornato con le pronunce di legittimità e di merito in materia e i riferimenti dottrinali più interessanti.L'opera offre uno strumento a chi si trova alle prese con una questione di usucapione, sia in qualità di parte interessata a pretendere o a rigettare la pretesa di usucapione, sia in qualità di legale, che voglia approfondire la questione sotto i molteplici aspetti,... (continua)