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Articolo 1143 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Presunzione di possesso anteriore

Dispositivo dell'art. 1143 Codice Civile

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Ratio Legis

La disposizione prevede che il possessore attuale della cosa, si presume ne abbia avuto il possesso anche in un tempo anteriore, quando il suo possesso sia assistito da un titolo precedentemente datato, ed a partire da quel momento medesimo.
Il possesso può, infatti, intervenire anche in mancanza di un titolo che giustifichi l'esercizio del potere di fatto sulla cosa.

Spiegazione dell'art. 1143 Codice Civile

La presunzione di possesso anteriore

Anche questa norma altro non è se non la riproduzione dell'analoga regola fissata dal codice del 1865.

Il titolo è l'atto giuridico costitutivo del diritto che anche attualmente e esercitato: esso deve naturalmente provenire a domino e non essere affetto da vizi, inoltre deve essere scritto, e la sua sussistenza deve essere provata dal possessore.

Valgono con riferimento a tale presunzione le considerazioni teste esposte a commento dell' art. art. 1142 del c.c.: la presunzione concerne tutti e soli gli elementi del possesso e trova applicazione anche in materia di detenzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

535 La difficoltà di provare il fatto del possesso per ogni singolo momento della sua durata giustifica la disposizione dell'art. 1142 del c.c., corrispondente all'art. 691 del codice del 1865, che stabilisce a favore dei possessore attuale, il quale abbia posseduto in tempo più remoto, la presunzione che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Per quanto il possesso attuale non faccia presumere l'antico, l'accennata difficoltà di provare il possesso per ogni momento della sua durata giustifica altresì la presunzione di possesso anteriore quando il possesso attuale sia fondato su un titolo: in questo caso la presunzione opera dalla data del titolo (art. 1143 del c.c., corripondente all'art. 692 del codice precedente).

Massime relative all'art. 1143 Codice Civile

Cass. civ. n. 17230/2022

In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").

Cass. civ. n. 19501/2015

L'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, di talché esso non trova applicazione per l'usucapione ventennale, atteso che, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11/06/2009).

Cass. civ. n. 1899/2011

La norma dell'art. 1143 cod. civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso. Deve, pertanto, escludersi che tale norma sia dettata per l'usucapione ventennale, perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (Rigetta, App. Roma, 9/06/2004).

Cass. civ. n. 3504/1977

La norma dell'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, non è dettata per l'usucapione, in relazione alla quale non avrebbe alcun significato, in quanto il possessore, munito di un titolo concretamente idoneo, e quindi valido, non ha alcuna necessità di invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. La suddetta norma, è, invece, ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base a un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, onde il necessario presupposto della sua applicazione deve essere rinvenuto nella circostanza che il bene oggetto del possesso sia identico o, comunque, compreso, nel bene menzionato dal titolo.

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