Testi per approfondire questo articolo

La prelazione nelle comunioni

Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 36,00 -10% 32,40 €

La rilettura in chiave promozionale della prelazione ereditaria conduce a superare antiche contrapposizioni alle quali l’istituto è rimasto ancorato in nome di una assoluta quanto astratta libertà di disposizione che non trova riscontro nei principi del sistema vigente. La prelazione non si contrappone all’autonomia negoziale ma la valorizza orientandola alla massima attuazione della solidarietà costituzionale, secondo la vocazione sociale connaturata alla... (continua)

Trattato dei diritti reali
Condominio negli edifici e comunione

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 65,00 -10% 58,50 €
Quota e bene comune nella comunione ordinaria

Pagine: 192
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 20,00 -10% 18,00 €

Il lavoro affronta il tema della comunione ordinaria dei beni, anche in relazione al rapporto esistente tra quota e bene comune. La consapevolezza della rilevanza prevalente da assegnare al piano degli interessi consente di offrire una ricostruzione dell’istituto in termini di rapporto giuridico reale, riconoscendo a ciascun partecipante alla comunione la titolarità di una autonoma situazione soggettiva ed alla relativa quota la natura di bene proprio. Il concetto di... (continua)

L' oggetto del giudizio di divisione

Autore: Di Cola Livia
Editore: Aracne
Pagine: 472
Data di pubblicazione: dicembre 2005
Prezzo: 19,00 -10% 17,10 €
Questi i temi trattati nel presente volume: la situazione giuridica sostanziale antecedente alla domanda di divisione; la natura della divisione; la natura del giudizio di divisione; la natura dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento di divisione e i rimedi esperibili contro di essi. (continua)

Art. precedente Art. successivo

Articolo 1121

Codice Civile

Innovazioni gravose o voluttuarie

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Dispositivo dell'art. 1121 Codice Civile

Qualora l'innovazioneimporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa (1). Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera [1108 1].

Note

(1) Vedi 1120 nota .


Ratio Legis

La norma consente ai condomini di porre in essere anche innovazioni gravose o voluttuarie, (es.: costruzione di un impianto centrale di riscaldamento), che importano cioè gravi spese ovvero non risultano necessarie al condominio [v. Libro III, Titolo VII, Capo II]. Tuttavia, solo coloro che intendono trarre vantaggio dall'innovazione sono tenuti a contribuire, sempre che l'innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata; in caso contrario; l'innovazione è consentita solo se coloro che intendono porla in essere sono disposti a farsi carico interamente delle spese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

527La disciplina delle innovazioni si coordina con quella adottata in tema di comunione in generale. La maggioranza dei partecipanti, che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, può disporre le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o più redditizio delle cose comuni. La maggioranza non è costituita soltanto dall'entità degli interessi, ma dal duplice coefficiente del valore dell'edificio e del numero dei condomini. Permane il limite fissato nell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa il divieto delle innovazioni che possano pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano inservibili all'uso o al godimento, anche di un solo condomino, alcune parti comuni dell'edificio (art. 1120 del c.c.). Qualora le innovazioni siano troppo onerose o abbiano carattere voluttuario, si distingue il caso in cui l'innovazione consista in opere suscettibili di utilizzazione separata da quello in cui l'utilizzazione separata non sia possibile. Nel primo caso i condomini che non intendono trarre vantaggio dall'innovazione sono esonerati dal contributo nella spesa; ma ad essi e ai loro eredi o aventi causa è data la possibilità di partecipare, in ogni tempo, ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, Nel secondo caso l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza che l'ha approvata ne sopporti integralmente la spesa relativa (art. 1121 del c.c.).

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 8746/1993

In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazio­ni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera. (Fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell'edificio condominiale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini).

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