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Articolo 1117 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Tutela delle destinazioni d'uso

Dispositivo dell'art. 1117 quater Codice Civile

(1)In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136(2).

Note

(1) Articolo aggiunto con legge del 11 dicembre 2012, n. 220.
(2) L'assemblea in questa materia ha una attribuzione indiscutibile.

Ratio Legis

L'articolo in commento delinea una particolare procedura per eliminare eventuali attività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti comuni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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