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Articolo 1078 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto

Dispositivo dell'art. 1078 Codice Civile

Le servitù costituite dall'enfiteuta [959] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale](1).

Note

(1) L'espressione tra parentesi quadre deve ritenersi implicitamente abrogata dalla previsione della nullità di ogni convenzione finalizzata alla costituzione di beni in dote ad opera della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Spiegazione dell'art. 1078 Codice Civile

Conservazione delle servitù acquistate al fondo da titolari di diritti reali limitati

Si è già visto che, mentre il legislatore fu rigoroso nell'attribuire la legittimazione a gravare il fondo di servitù passive al solo proprietario e all'enfiteuta, fu più largo nell'attribuire la facoltà di far acquistare al fondo servitù attive. Qui andò oltre il sistema stesso del codice abrogato, estendendo la facoltà predetta dall'enfiteuta e dal marito (a cui la limitava il codice del 1865), anche all'usufruttuario.

Ora, la sorte delle servitù attive costituite da altri che non sia il proprietario non può essere legata alle vicende del fondo dominante alla medesima stregua che quella delle servitù passive è legata alla sorte del fondo servente. Queste, infatti, rappresentano un detrimento del fondo, e quelle invece un miglioramento, un vantaggio. Se c'è ragione che cessi il detrimento quando il fondo ritorna nella disponibilità piena del titolare di un diritto priore, che non abbia costituito egli stesso l' aggravio (caso del ritorno del fondo enfiteutico al proprietario), non c'è ragione che cessi il vantaggio del fondo dominante quando questo ritorna al titolare del diritto poziore, per quanto il vantaggio non sia stato da lui stesso acquistato.

Naturalmente qui non è luogo di distinguere fra estinzione del diritto reale limitato con ritorno del fondo al concedente o con consolidamento dello stesso in proprietà di chi già lo tiene in godimento. E cosi, mentre col ritorno del fondo si estinguono le servitù passive non imposte dal proprietario, non cessano invece le servitù attive, in qualunque modo avvenga l'estinzione del diritto minore di colui che le ha legittimamente costituite.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

513 Circa le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico, ho avuto già occasione di accennare che, non potendo pregiudicare gli interessi del concedente, esse seguono la sorte dell'enfiteusi, se questa si estingue per decorrenza del termine, per devoluzione o per prescrizione (art. 1077 del c.c.). Con formula generica il codice precedente (art. 665) le dichiarava estinte con l'estinzione dell'enfiteusi; appare però necessario distinguere i vari casi di estinzione del rapporto enfiteutico, non potendo nella norma ricomprendersi, senza ledere i diritti dei terzi, anche l'ipotesi che l'enfiteusi si estingua per confusione. Non si estinguono, invece, per l'estinzione dell'enfiteusi, qualunque sia la causa dell'estinzione, o per l'estinzione dell'usufrutto le servitù attive costituite dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, poiché esse si concretano in un miglioramento del fondo, di cui accrescono il valore; né, per identità di ragione, si estinguono con lo scioglimento del matrimonio le servitù costituite dal marito a favore del fondo totale (art. 1078 del c.c.). Anche questa norma ha rispondenza nel codice precedente (art. 665), il quale, però, come si è notato, taceva circa il potere dell'usufruttuario di costituire servitù attive.

Massime relative all'art. 1078 Codice Civile

Cass. civ. n. 10617/2017

L'enfiteuta è legittimato ad agire in "confessoria servitutis", onde farne riconoscere in giudizio l'esistenza, essendo abilitato a costituire una servitù in favore del fondo oggetto del suo dominio, ai sensi dell'art. 1078 c.c., ed in applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c., secondo cui l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo.

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