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Articolo 1076 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso

Dispositivo dell'art. 1076 Codice Civile

L'esercizio di una servitù in un tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

Ratio Legis

L'esercizio di una servitù in un momento o in luogo differente da quello stabilito, ed il mancato esercizio (non uso) della servitù, vengono equiparati, con conseguente applicabilità dell'art. 1073.

Spiegazione dell'art. 1076 Codice Civile

Tempo dell'esercizio delle servitù

Com'è evidente, la disposizione si riferisce soltanto a quelle servitù o a quei casi di servitù di cui sia determinato il tempo dell'esercizio. Se il tempo è indifferente e possono essere esercitate in qualunque tratto del giorno o in qualunque epoca del mese o dell'anno, l'art. 1076 non trova applicazione.

Ma la regola, dove l'applicazione è possibile, trova piena giustificazione, ed opportunamente è stata riprodotta, perché la determinazione del tempo, quando esiste, entra a costituire il contenuto stesso della servitù, per cui un esercizio fuori tempo equivale a non esercizio di quella servitù con esercizio contemporaneo di un'altra.


Usucapione eventuale di una servitù diversa

Anche di questo principio l'applicazione deve essere rigorosa, con le conseguenze necessarie. Principalmente questa: che mentre per non uso si estinguerà la servitù non esercitata nel tempo determinato, per usucapione potrà sorgere una servitù nuova con determinazione del tempo d'esercizio conforme alla pratica del possesso.


Estinzione della servitù per mancato esercizio qualitativo

Paragonando l'art. 1076 col 1075 che lo precede, è da fare a questo punto un rilievo: l' art. 1075 del c.c. prevede un modo di esercizio della servitù, che ha valore e significato quantitativo, l'esercizio del quale conserva la servitù per intero; l'art. 1076 prevede pure un modo di esercizio della servitù, che però ha valore e significato qualitativo, il cui esercizio non impedisce la estinzione del diritto non esercitato, qualitativamente, nel modo determinato.

Non viene a crearsi nessun contrasto logico fra le due disposizioni nè alcuna incoerenza rispetto al principio della indivisibilità del contenuto delle servitù. Il modo in senso quantitativo rappresenta, se minore, una parte del tutto e, per il principio appunto della indivisibilità, esercitato, conserva il tutto; il modo in senso qualitativo esprime un quid diverso ed estraneo al contenuto proprio della servitù, il cui esercizio pertanto non è esercizio di una frazione del tutto, ma di un diritto diverso, e perciò mentre è logico che possa dar luogo eventualmente alla nascita del diverso diritto in fatto esercitato, è altrettanto logico che non impedisca l'estinzione del diritto non esercitato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

512 Per ciò che concerne il modo di esercizio della servitù, l'art. 1075 del c.c. si ricollega alla tradizione romanistica, eliminando un errore d'interpretazione delle fonti romane, che, accolto nel codice napoleonico, passò nel codice del 1865. A differenza di quanto stabiliva il codice anteriore (art. 668), il modo di esercizio della servitù non si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima: la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero. Ho riprodotto (art. 1076 del c.c.) la disposizione dell'art. 670 del codice del 1865, per cui l'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce la prescrizione. La disposizione vale, tra l'altro, a chiarire che il modo è considerato nell'art. 1075 del c.c. in senso quantitativo e non qualitativo.

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