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Articolo 1075 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Esercizio limitato della servitù

Dispositivo dell'art. 1075 Codice Civile

La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore(1) di quella indicata dal titolo si conserva per intero [158].

Note

(1) Questo è il caso in cui l'utilità si modifica solo quantitativamente, restando, invece, inalterata qualitativamente.

Ratio Legis

La disposizione riguarda esclusivamente l'esercizio delle facoltà principali concernenti la sostanza della servitù. Se, infatti, vengano esercitate le sole facoltà accessorie (art. 1064 del c.c.), decorsi i vent'anni di non uso, la servitù si estingue per prescrizione ex art. 1073.

Spiegazione dell'art. 1075 Codice Civile

Conservazione della servitù con l'esercizio di una parte del suo contenuto quantitativo

Il problema della divisibilità dei diritti si può porre ed è stato posto da due punti di vista: della divisione del loro oggetto e della divisione del loro contenuto. Per le servitù il principio della indivisibilità vige tanto con riguardo all'oggetto, e ne abbiamo già visto le manifestazioni, quanto riguardo al contenuto, e l'art. 1075, riportandosi alla tradizione romanistica, ce ne ridà una manifestazione: il contenuto della servitù può essere quantitativamente maggiore e più ampio di quello che in effetti viene esercitato, ma cionondimeno l'esercizio di una parte di esso è atto a conservare la servitù per intero, ossia ad impedirne anche la estinzione parziale, relativa al contenuto non esercitato.

Il codice del 1865 aveva accettato dal codice Napoleone il principio opposto, derivato da una errata interpretazione delle fonti da parte del Domat, e con l'art. 668 aveva dichiarato prescrivibile il modo (in senso quantitativo) della servitù alla medesima guisa della servitù stessa. Cosicché per es. chi avesse avuto una servitù di passaggio in più punti del fondo dominante e avesse continuato per trent'anni a non esercitarlo che in un punto o avesse avuto diritto di passarvi con carri ed animali e per trent' anni vi fosse passato senza, perdeva il diritto o di passare negli altri punti o di passarvi con carri ed animali.

Il contenuto della servitù restava cosi diviso a suo danno. Rigorosamente fedele al principio della indivisibilità anche sotto il profilo del contenuto, il nuovo codice ha restaurato la regola romanistica.


Esercizio delle facoltà accessorie

Peraltro sarà opportuno rilevare che l'uso di una facoltà sussidiaria per l'esercizio della servitù, ma che tuttavia non ne costituisce l'esercizio, o, in altri termini, l'esercizio delle c. d. servitù accessorie, non basta a conservare la servitù (servitù principale) se questa non viene esercitata. Pertanto se alcuno ha una servitù di presa d'acqua, che sussidiariamente comporta la facoltà di passaggio per il fondo, esercitando soltanto questa facoltà, e cioè passando per il fondo ma senza attingere l'acqua, non conserva la servitù stessa di presa d'acqua, che, dopo vent'anni di mancato esercizio, s'estingue.

Ciò non contrasta col principio della indivisibilità del contenuto delle servitù, poiché tali facoltà sussidiarie e strumentali non fanno parte del contenuto stesso della servitù, che pertanto in sé rimane del tutto senza esercizio e deve logicamente andare incontro alla estinzione, finché l'attività del titolare si limita all'esplicazione di quelle facoltà.


Estinzione della servitù non esercitata e usucapione di un'altra conforme all'esercizio delle facoltà accessorie

Anzi l'esercizio di tali facoltà, perchè appunto sussidiarie e strumentali all'esercizio della servitù, non gli è di per sè nemmeno consentito come fine a se stesso e separatamente dall'esercizio della servitù medesima: perciò il loro esercizio, senza quello della servitù, potrà dopo venti anni, ferma l'estinzione per non uso della servitù non esercitata, produrre l'acquisto per usucapione di una servitù nuova, avente per contenuto il contenuto stesso delle facoltà esercitate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

512 Per ciò che concerne il modo di esercizio della servitù, l'art. 1075 del c.c. si ricollega alla tradizione romanistica, eliminando un errore d'interpretazione delle fonti romane, che, accolto nel codice napoleonico, passò nel codice del 1865. A differenza di quanto stabiliva il codice anteriore (art. 668), il modo di esercizio della servitù non si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima: la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero. Ho riprodotto (art. 1076 del c.c.) la disposizione dell'art. 670 del codice del 1865, per cui l'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce la prescrizione. La disposizione vale, tra l'altro, a chiarire che il modo è considerato nell'art. 1075 del c.c. in senso quantitativo e non qualitativo.

Massime relative all'art. 1075 Codice Civile

Cass. civ. n. 20462/2009

L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione.

Cass. civ. n. 4794/2008

In relazione ad una servitù di passaggio, l'accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l'impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l'art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che — sulla base dell'accertata impossibilità di transito carrabile in conseguenza del mancato compimento di lavori di costruzione e della naturale impraticabilità del terreno — aveva ritenuto di poter desumere da ciò l'estinzione della servitù di passaggio per impossibilità di uso, ai sensi dell'art. 1074 c.c., senza verificare se le condizioni del terreno fossero così impervie da non consentire neppure il transito a piedi).

Cass. civ. n. 5385/1996

In tema di servitù, le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell'art. 1067 c.c., in quanto rendono pia gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servita per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l'art. 1075 c.c. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Cass. civ. n. 741/1978

L'art. 1075 c.c., il quale dispone che l'esercizio della servita in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.

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