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La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (1).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo (2), il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli (3), il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune (4), l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
(1) Al non esercizio della servitù la legge equipara un esercizio non conforme al titolo o al possesso [v. 1076].
(2) L'espressione introduce la distinzione tra servitù continue e servitù discontinue, a seconda che per il loro esercizio non sia necessario o, al contrario, sia necessario il fatto dell'uomo.
(3) Si tratta delle c.d. servitù intermittenti, riconducibili alla categoria delle servitù affermative discontinue.
(4) Si fa qui riferimento al fenomeno della comproprietà, ovvero della contitolarità del diritto di proprietà [v. 1100].
La decorrenza del termine di prescrizione (venti anni), viene fissata dalla legge a seconda che si tratti di servitù affermative o negative, continue o discontinue [v. 1073 nota (2)]. Per le servitù affermative il termine di decorrenza della prescrizione è diversamente disciplinato a seconda che esse siano discontinue [v. 10732], ovvero continue [v. 10732]. Tale ultima disposizione viene applicata anche alle servitù negative.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
510Per ciò che concerne l'estinzione delle servitù per confusione, l'art. 1072 del c.c. non apporta che una lieve modificazione formale alla norma dell'art. 664 del codice del 1865.
Quanto all'estinzione delle servitù per prescrizione, l'art. 1073 del c.c. integra l'incompleta disciplina del codice anteriore (art. 666). Mentre infatti il primo comma pone la norma che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni, il secondo comma distingue l'ipotesi che si tratti di servitù affermativa per il cui esercizio sia necessario il fatto dell'uomo, dall'ipotesi che si tratti di servitù negativa, ovvero di servitù affermativa per il cui esercizio non sia necessario il fatto dell'uomo. Nella prima ipotesi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitare la servitù; nella seconda ipotesi decorre dal giorno in cui, si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Tale fatto, da intendersi come fatto materiale, potrà essere opera così del proprietario del fondo dominante, come del proprietario del fondo servente o di un terzo, poiché per la norma è rilevante il semplice dato concreto e obiettivo della protratta interruzione dell'esercizio della servitù per il tempo su indicato.
Riappare, in tal modo, la distinzione tra servitù continue
e discontinue, per quanto le due espressioni non siano adoperate nel testo; ma la distinzione, come ho già notato, se è ingiustificata ai fini dell'usucapione, è insopprimibile in tema di prescrizione. E' evidente, infatti, che, quando per l'esercizio della servitù non è necessario il fatto dell'uomo, esula la possibilità di assumere l'inazione del titolare quale criterio per determinare l'inizio del non uso.
Prevede pure l'articolo in esame (terzo comma) che la servitù si eserciti ad intervalli e, per le così dette servitù intermittenti, stabilisce che il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Non si ha quindi negligenza se non quando il titolare della servitù abbia fatto decorrere il tempo utile per conservare il diritto che era nella possibilità di esercitare.
All'accessio temporis si richiama il quarto comma dell'articolo, disponendo che all'effetto dell'estinzione della servitù si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. E' tradotto così in formula legislativa un principio già enunciato nelle fonti romane: tempus, quo non est usus praecedens fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur ei, qui in eius loco successit (fr. 18 § 1 Dig. VIII, 6). Il principio, benché non espressamente formulato, era, del resto, insito nel sistema del codice anteriore.
A differenza dei menzionati commi secondo, terzo e quarto, non sono di nuova formulazione gli ultimi due commi (quinto e sesto) dell'articolo, che riproducono gli articoli 671 e 672 del codice del 1865, per i quali, se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcune di esse impedisce, per il principio dell'indivisibilità della servitù, la prescrizione riguardo a tutte, e la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.