Testi per approfondire questo articolo

Manuale pratico e Formulario di Servitù - Usufrutto - Superficie - Uso - Abitazione - Enfiteusi
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Le servitù prediali

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Dispositivo dell'art. 1059 Codice Civile

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente [1108 3].
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso [1103].


Ratio Legis

Quando più soggetti sono titolari di un fondo, la concessione di una servitù a carico del fondo medesimo operata da uno solo di essi, non è efficace senza il consenso degli altri comproprietari. Viceversa, laddove la costituzione di una servitù intervenga a favore di un fondo di cui più soggetti siano comproprietari, la concessione a favore di uno solo dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

503Per ciò che concerne la costituzione di servitù su un fondo comune, ho collocato sotto il titolo della comunione (art. 1108 del c.c., terzo comma), che costituisce la vera sedes materiae, la norma che esige il consenso di tutti i partecipanti. Ho però riprodotto nell'art. 1059 del c.c., con qualche emendamento di forma, l'art. 636 del codice del 1865, secondo cui la concessione della servitù fatta da uno solo dei comproprietari non può pregiudicare gli altri, ma è precluso al concedente ed ai suoi eredi e aventi causa di porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Seguendo il codice del 1865, ho creduto inutile enunciare, come invece faceva il progetto della Commissione Reale (art. 227), il principio che può costituirsi una servitù a vantaggio o a carico di un fondo comune e sopra o a vantaggio di un fondo di esclusiva proprietà di uno dei condomini, poiché non può esservi dubbio che il fondo comune sia da considerarsi, rispetto alle quote degli altri condomini, come res aliena in rapporto al fondo di proprietà esclusiva di un partecipante.
Circa il potere di costituire servitù a vantaggio del fondo, tale potere, ammesso dal codice del 1865 (art. 665) per l'enfiteuta, e per il marito rispetto al fondo dotale, viene esteso (art. 1078 del c.c.) all'usufruttuario. L'estensione mi è parsa giustificata dal potere che ha l'usufruttuario di apportare i miglioramenti che siano conformi alla destinazione economica del fondo (art. 985 del c.c., primo comma).
Quanto alla costituzione di servitù a vantaggio del fondo comune, viene determinata sotto il titolo d'ella comunione la maggioranza qualificata che deve concorrere per l'acquisto (art. 1108, primo e secondo comma), eliminandosi così la lacuna del codice anteriore, che non dettava una disposizione particolare in proposito.

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