Testi per approfondire questo articolo

Manuale pratico e Formulario di Servitù - Usufrutto - Superficie - Uso - Abitazione - Enfiteusi
Profili civili, amministrativi, processuali, internazionali, penali e fiscali. Schemi e consigli pratici. Volume+CD-Rom

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Le servitù prediali

Editore: CEDAM
Collana: Il giurista europeo
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Dispositivo dell'art. 1056 Codice Civile

Ogni proprietario (1) è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [c. nav. 714-717bis].

Note

(1) Il vincolo può essere imposto su tutti i fondi, con eccezione per le case, salvo per le facciate verso le vie e le piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti (art. 121, r.d. 11-12-1933, n. 1775).


Ratio Legis

La norma tutela il proprietario di uno stabilimento per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, consentendogli di far passare le condutture elettriche attraverso i fondi altrui. La norma presuppone che il proprietario dello stabilimento sia stato autorizzato dalla P.A. all'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

501Ho inserito tra le servitù coattive, anziché tra le limitazioni della proprietà, l'elettrodotto coattivo, in conformità del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, che ravvisa in esso tutti gli elementi di una servitù predialf a favore del fondo nel quale è l'officina centrale produttrice dell'energia e dei fondi ai quali questa è distribuita. La disciplina di tale figura di servitù, come del passaggio coattivo di linee teleferiche, è rinviata alle leggi speciali. Trattandosi di disposizioni collegate a mutevoli esigenze e soggette quindi a continua revisione e rielaborazione, non mi è parso opportuno inserirle nel codice, nel quale devono trovare sede soltanto quelle norme che hanno carattere di maggiore stabilità. L'art. 1056 del c.c. e l'art. 1057 del c.c. si limitano pertanto a enunciare l'obbligo di ogni proprietario di dar passaggio per i suoi fondi, in conformità delle leggi speciali, alle condutture elettriche, nonché a lasciar passare le gomene di vie funicolari aeree ad uso agrario o industriale e a tollerare sui fondi stessi le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 1753
mauro oliveri, sabato 4 dicembre 2010 , chiede:

In merito alla servitù di conduttura elettrica, il proprietario del fondo servente può scegliere il passaggio aereo invece di quello sotterraneo che l'enel vorrebbe attuare?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1753 del venerdì 10 dicembre 2010 :

La servitù di elettrodotto coattivo appartiene alla categoria denominata “servitù coattive” la cui costituzione è normativamente disciplinata dall’art. 1032 del c.c. dietro versamento di una congrua indennità. La fattispecie de qua può essere, quindi, ricondotta nell’ambito della normativa di cui all’art. 1056 del c.c. che richiama per gli aspetti specifici le leggi in materia ed in particolare gli artt. 119 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; la L. 13 dicembre 1964 n. 1341, norme per la disciplina delle costruzioni e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne sostituita dalla L. 28 giugno 1986 n. 339, nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche esterne. L’art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in particolare, stabilisce tra l’altro che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo
”.
La legge prescrive espressamente il divieto per il proprietario di compiere qualsiasi atto idoneo a “diminuire l’uso della servitù” o a “renderlo più incomodo”.
Non si possiedono, tuttavia, gli elementi tecnici per verificare se l’alternativa tra passaggio aereo invece di quello sotterraneo possa violare tali limiti alle facoltà del proprietario del fondo servente.
In ogni caso, si evince dalla lettera della normativa che il divieto non sia così esteso da escludere il diritto di ottenere il cambiamento del tipo di passaggio delle condutture elettriche, sempre che non sia stata pattuita una clausola limitativa delle facoltà del proprietario del fondo servente.
Infine, occorre valutare se, a causa delle caratteristiche strutturali dell'area in cui dovrà avvenire il passaggio, la scelta del sistema di trasmissione dell'energia da parte dell’Enel (cavo aereo o sotterraneo) sia pertanto vincolata.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.