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Articolo 1053 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Indennità

Dispositivo dell'art. 1053 Codice Civile

Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio(1).

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d'imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038.

Note

(1) Nell'ipotesi prevista da tale articolo l'indennità non comprende solo il danno effettivo al fondo causato dall'aver esercitato la servitù di passaggio coattivo, ma anche il deprezzamento che ne è derivato.

Spiegazione dell'art. 1053 Codice Civile

Danno cagionato dal fondo servente

Come nelle altre servitù coattive, anche per la costituzione del passaggio forzoso è dovuta un'indennità, giusta la norma generale di cui all'art. 1032 comma 2. L' indennità, come le modalità della servitù, può fissarsi per accordo delle parti; in mancanza, provvede l'autorità giudiziaria. Le spese sono a carico di chi domanda la servitù, precisamente quelle necessarie per la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ad es. le spese di perizia; le maggiori spese giudiziarie dovute al comportamento ostruzionistico del proprietario del fondo servente, che protrae la durata della lite, possono essere poste dal giudice a carico di lui (art. 370 cod. proc. civ. 1865; artt. 91-92 nuovo cod. proc. civile).

L'indennità dev'essere proporzionata al danno cagionato al fondo servente: ciò vuol dire che non deve corrispondere all'utilità o al vantaggio del fondo dominante, e tanto meno deve rappresentare il prezzo della servitù. Per danno deve intendersi, anzitutto, la diminuzione di valore del fondo servente, rappresentata dalla differenza tra il valore (del fondo) antecedente alla costituzione della servitù e il valore del fondo minorato dalla stessa esistenza della servitù. Inoltre nel danno vanno ricomprese le effettive menomazioni che deve subire il fondo, ad es. abbattimento di alberi, ecc.

L'indennità deve fissarsi con riguardo al momento in cui la servitù si costituisce: ciò però non esclude che si possa tener conto del danno che la servitù potrà arrecare in futuro al fondo, impedendone una migliore utilizzazione o destinazione. Così, secondo noi, può eliminarsi la questione dibattuta in dottrina, per il caso in cui il passaggio non cagioni alcun danno essendo il fondo incolto, ma lo cagioni in seguito, quando il fondo si mette a cultura: per tal caso si è discusso se l'indennità, una volta fissata, si possa in seguito cambiare; sono state sostenute anche opposte tesi, ma tale questione va risolta, invece, col criterio indicato.

In generale, poi, l'indennità si deve determinare una volta per sempre. Del pari si deve determinare in una somma da pagare tutta in una volta: le parti, d'accordo, possono, se credono, stabilire un canone annuo in base alla loro volontà, ai sensi dell' art. 1055 del c.c., che contempla l'ipotesi dell'indennità convenuta in annualia.


Valore della zona occupata

Nel nuovo codice, l'indennità non è ristretta al danno: la materia viene regolata con più precisione di quanto non avveniva nel vecchio codice, pertanto oggi si prevede l'ipotesi che, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili una zona del fondo servente, oppure lasciarla incolta. In tale ultimo caso si deve pagare il valore della zona stessa nella misura stabilita per l'acquedotto coattivo nell' art. 1038 del c.c.


Pagamento

L'indennità deve pagarsi quando si attua la servitù: finché il pagamento non ha luogo, il proprietario del fondo servente può impedire l'esercizio della servita ciò vale sia per l'indennità, corrispondente al danno derivante al fondo servente, sia per quella relativa al valore della zona da occupare con opere stabili o da lasciare incolta. Che nel comma secondo solo con riferimento a quest'ultima si accenna alla necessità di pagare « prima di imprendere le opere o d'iniziare il passaggio » non è un argomento da cui possa dedursi opposta soluzione per l'altra, in quanto per ogni indennità e per tutti i casi vige la norma generale posta nel comma 3 dell'art. 1038, secondo cui nelle servita coattive « prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù ».


Diritto all'indennità e prescrizione

Una delicata questione può presentarsi con riguardo al diritto all'indennità, relativamente alla prescrizione. Nel codice del 1865 era presente una norma (art. 597) così concepita: « L'azione per l'indennità indicata nell'art. 594 (ossia l'indennità per il passaggio e per l'accesso) è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l'azione per l'indennità non sia più ammissibile ». Tale norma, riprodotta nel progetto della Commissione Reale « Cose e diritti reali », art. 217, non appare più nel testo legislativo. Nella Relazione al Re non si indica peraltro la ragione di tale scelta.

L'abolizione è opportuna, perché una norma come quella è pericolosa o superflua. La dimostrazione di questo assunto rappresenta l'occasione per trattare di questo argomento della prescrizione del diritto all'indennità, e di inquadrarlo in quello della prescrizione della servitù.

Facciamo una prima ipotesi: il proprietario di un fondo intercluso passa per il fondo del vicino per un certo numero d'anni. Per la disciplina della prescrizione acquisitiva della servitù contenuta nel vecchio codice, egli non acquista mai la servitù di passaggio (art. 630, 617 ult. cpv.). Quindi, se un giorno il proprietario del fondo servente gli proibisce di passare, egli deve chiedere il passaggio forzoso, e ha l'obbligo di pagare l' indennità. Al fine di liberarsi da un tale obbligo non può certo invocare il fatto di essere passato per tanti anni senza indennità, perché un tale fatto in astratto non poteva produrre altra conseguenza che l'acquisto della servitù volontaria e quindi senza indennità, ma, nel sistema positivo, non l'ha prodotta. Nel nuovo codice l'acquisto della servitù di passaggio per prescrizione non è da escludere (art. 1061 del c.c.): se esso ha luogo, sorge una servitù volontaria, che sorgerebbe pure se il fondo non fosse intercluso. Di conseguenza, nessuna indennità è dovuta: ma ciò non perché si sia prescritto il diritto o l'azione all'indennità, o perché sia sorta per prescrizione una servitù coattiva senza indennità, ma perché è sorta una servitù non coattiva, come dicevamo precedentemente. L'opposta tesi presupporrebbe insanabili contraddizioni.

Facciamo un' altra ipotesi: il proprietario del fondo intercluso chiede la costituzione della servitù, questa si crea con la convenzione o la sentenza, senza che mai si faccia cenno dell' indennità. In tale ipotesi, la servitù nasce e può esercitarsi indipendentemente da ogni indennità. È dubbio se rimanga in piedi il diritto ad essa e alla sua determinazione. Appare preferibile la soluzione negativa: una volta nata la servitù senza indennità, come si fa poi, dal proprietario del fondo servente, a pretenderne e a chiederne la determinazione, quando il proprietario del fondo dominante nulla ha più da domandare? E poi, nel maggior numero dei casi, non deve ritenersi rinunciato tacitamente il diritto all'indennità quando non se ne è fatta parola nella formazione del contratto o nel corso del giudizio? Non si dica che il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servita finché l'indennità non sia pagata (art. 1032 del c.c., comma 3), perché ciò presuppone che il diritto all'indennità esista, e che questa sia stata già nella convenzione o nella sentenza, determinata.

Certo, se nonostante gli addotti argomenti, si dovesse propendere per la tesi della sopravvivenza del diritto all'indennità - nonostante esso non si sia invocato nella convenzione o nel giudizio, prima della costituzione della servitù - detto diritto sarebbe soggetto alla prescrizione estintiva ordinaria (10 anni: 2946). E allora si avrebbe una prescrizione (estintiva) del diritto all'indennità, da cui sarebbe da separare la sorte del diritto di servitù.

Un' ultima ipotesi: l'indennità è stata chiesta e determinata nella convenzione o nella sentenza, il proprietario del fondo servente non ne chiede il pagamento per 10 anni (per il vecchio codice, 30), intanto il proprietario del fondo dominante ha esercitato la servitù, senza alcuna opposizione da parte del proprietario del fondo servente. Conseguenza: il diritto all'indennità si estingue. È evidente che tale prescrizione estintiva del diritto all'indennità nessuna influenza può avere sul diritto di servitù: infatti, determinata l'indennità, il diritto alla somma stabilita non è che un semplice, autonomo diritto di credito, avente per oggetto la prestazione di una somma di denaro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

498 La seconda figura di servitù di passaggio coattivo (art. 1052 del c.c.) concerne l'ipotesi in cui il fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. In tale ipotesi non è conferito senz'altro al proprietario del fondo il diritto di ottenere la servitù, ma è rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria di consentire la servitù quando riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. L'invasione dell'ambito della proprietà altrui, non per necessità, ma per una maggiore utilità, non può infatti essere giustificata che da un interesse superiore a quello dei singoli: dall'interesse generale della produzione. Con maggiore precisione rispetto all'art. 594 del codice del 1865, sono determinate dall'art. 1053 del c.c., secondo comma, le indennità dovute al proprietario del fondo servente per il passaggio coattivo. Non soltanto gli si riconosce il diritto a un'indennità proporzionata al danno che deriva dal passaggio, ma, prevedendosi il caso in cui, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili una zona del fondo servente ovvero lasciarla incolta, si stabilisce l'obbligo del proprietario che domanda il passaggio di pagare il valore della zona anzidetta prima d'intraprendere le opere o d'iniziare il passaggio medesimo, in conformità di quanto è disposto nell'art. 1038 del c.c., primo comma, per l'acquedotto coattivo.

Massime relative all'art. 1053 Codice Civile

Cass. civ. n. 27719/2022

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale.

Cass. civ. n. 23078/2022

In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse.

Cass. civ. n. 21866/2020

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015).

Cass. civ. n. 9543/2018

La domanda diretta a far valere il diritto all'indennità ex art. 1053 c.c. in conseguenza dell'adozione di una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio coattivo - azionabile anche in via autonoma, in separato giudizio - non rientra tra quelle per cui è prevista la trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., sicchè, non operando la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione contemplata dall'art. 111, comma 4, ultimo periodo, c.p.c., la decisione, emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed è eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare, restando del tutto irrilevante il momento in cui avvenne la trascrizione ad opera di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/11/2013).

Cass. civ. n. 10269/2016

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva determinato l'indennità ex art. 1053 c.c. facendo esclusivamente riferimento all'estensione dell'area soggetta a servitù in relazione al valore di mercato dell'intero fondo asservito, omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, l'incidenza derivante dalla ricomprensione del cespite in area PIP e, dall'altro, il danno patito in concreto dall'intero fondo per effetto dell'asservimento).

Cass. civ. n. 14922/2010

Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio.

Cass. civ. n. 5680/2004

Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda.

Cass. civ. n. 4999/1994

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

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Anonimo chiede
domenica 30/04/2017 - Marche
“Insufficienza di passaggio ai bisogni di un immobile usato per un'attività commerciale da esercitarsi su un'altra proprietà immobiliare .. area urbana ... già asfalta che serve due fabbricati, un negozio e un immobile industriale.
Si deve procedere al calcolo dell'indennità prevista dall'art. 1053 cc proporzionata al danno causato dall'eventuale passaggio. Quali sono le considerazioni giuridiche da prendere in esame. Grazie mille.”
Consulenza legale i 09/05/2017
Dalla formulazione un po' confusa del quesito, non risulta molto agevole capire se si renda necessario ampliare una servitù di passaggio già esistente ovvero ottenere una nuova servitù di passaggio su altro fondo o altra parte del fondo servente; in ogni caso, in entrambe le ipotesi il problema che ci si pone è essenzialmente quello di stabilire quali siano i criteri da seguire per giungere ad una corretta determinazione dell’indennità prevista dall’art. 1053 c.c.

Intanto si ritiene opportuno precisare che costituisce principio generale quello secondo cui l'accesso di un fondo alla pubblica via risulta indispensabile per consentire l'utilizzazione dello stesso.
A tale fine la legge prevede che una servitù di passaggio su fondo altrui (artt. 1051 e ss. c.c.) venga imposta non solo nel caso in cui un fondo difetti assolutamente di un qualsiasi accesso alla pubblica via (c.d.interclusione assoluta), ma anche nell'ipotesi in cui il proprietario non abbia la possibilità di procurarsi l'accesso senza eccessivo dispendio o disagio (c.d. interclusione relativa).

Infatti, proprio l’art. 1051 c.c. prevede che si possa pretendere di passare coattivamente sul fondo altrui quando, pur esistendo già un accesso alla via pubblica, si riscontri il bisogno, ai fini di un più conveniente uso del fondo (Cass. n. 2723/87; n. 3968/79), di ampliare l'accesso esistente per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (art. 1051, III comma, c.c.).
Lo stesso diritto viene riconosciuto dal successivo art. 1052 c.c. nell’ipotesi in cui il passaggio esistente risulti insufficiente alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e sussista la concorrente impossibilità di ampliare il passaggio stesso.

Ai fini dell’ampliamento coattivo di un passaggio, il terzo comma dell'art. 1051 cod. civ. richiede una triplice condizione, e cioè:
  1. che preesista sul medesimo fondo su cui realizzare l'ampliamento una servitù di passaggio;
  2. che l'ampliamento stesso sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante (il generico riferimento ad un “uso conveniente” fa sì che vi si possa far rientrare qualunque destinazione del fondo dominante);
  3. che quest'ultimo non abbia un'uscita diretta sulla via pubblica idonea a soddisfare detta esigenza (cioè sia intercluso in senso relativo).
Ricorrendo questa triplice condizione, sarà legittima ogni richiesta di ottenere anche coattivamente l’ampliamento della servitù di passaggio già esistente ovvero lo spostamento della servitù in altra parte del fondo servente.

Per tali ipotesi troverà indubbiamente applicazione la norma di cui all’art. 1053 c.c., la quale prevede che sia nella fattispecie disciplinata dall’art. 1051 c.c. che in quella di cui all’art. 1052 c.c., il proprietario del fondo servente avrà diritto ad una indennità proporzionata al danno causato dal passaggio.

Chiariti i presupposti per poter legittimamente chiedere di ampliare una servitù di passaggio, vediamo adesso quali sono i criteri per determinare nel concreto l’indennità dovuta per conseguire tale ampliamento, tenendosi presente che lo stesso legislatore, al secondo comma dell’art. 1053 c.c., richiede che l’indennità venga corrisposta dal proprietario del fondo dominante “prima” di intraprendere le opere o di iniziare il passaggio.
A tal fine l’art. 1053 c.c. richiama il primo comma dell’art. 1038 c.c., il quale contiene un generico riferimento al valore, secondo la stima, dei terreni da occupare (senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo), oltre a prevedere il pagamento di una indennità per i danni.

Va subito precisato che l’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non potrà mai essere pari al corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma avrà natura di indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente.
Ciò significa che per la sua determinazione non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma deve tenersi conto anche di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli.

Così, ad esempio, nel caso in cui la superficie da occupare riguardi un’area edificabile, è ovvio che per la determinazione dell’indennità si dovrà tener conto della impossibilità di usare la porzione di terreno occupata ai fini di una eventuale successiva edificazione.
Nel caso di specie si fa riferimento ad un’area urbana già asfaltata, il che lascia presupporre non solo che l’ampliamento verrebbe a gravare su una porzione di terreno del fondo servente già destinata a passaggio, ma anche che per la sua realizzazione non sarà necessario effettuare alcuna opera, il che induce a concludere che l’indennità da corrispondere potrebbe essere minima.

Tuttavia, si ritiene indispensabile che, al fine di procedere ad una corretta quantificazione dell'indennizzo da riconoscere in favore del fondo su cui verrebbe a costituirsi la servitù, ci si attenga alla valutazione operata da un tecnico di comune fiducia scelto da entrambe le parti, il quale sarà sicuramente in possesso delle cognizioni necessarie per determinare:
  1. l’esatta destinazione urbanistica dell’area su cui andrà a gravare la servitù;
  2. la misura di tale area;
  3. quali siano le componenti concrete del danno patite dall’intero fondo per effetto dell’imposizione della servitù su una parte di esso.

Ovviamente, tutto ciò non esclude che le parti possano convenire in maniera amichevole e bonaria la misura dell’indennità dovuta per tale ampliamento, così come del resto sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria qualora sorgano contestazioni sulla sua determinazione.