Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica (1) né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (2), ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (3).
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
(1) È questa l'ipotesi della c.d. interclusione assoluta, che ricorre quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo od i fondi del vicino che lo circondano.
(2) È questa l'ipotesi della c.d. interclusione relativa, che ricorre quando il fondo, pur confinando con la via pubblica, non ha facilmente la possibilità di uscita su di essa, per la particolare situazione dei luoghi.
(3) È questa l'ipotesi del c.d. ampliamento coattivo, che ricorre quando, pur preesistendo una servitù di passaggio, è necessario ampliare l'uscita sulla via pubblica al fine di consentire il transito di veicoli anche a trazione meccanica.
La servitù di passaggio coattivo è disciplinata dalla legge per assicurare il migliore utilizzo dei fondi da parte dei proprietari dei medesimi, laddove l'accesso alla via pubblica sia più o meno difficoltoso in ragione della situazione dei luoghi [v. 1052].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
497Sono regolate due figure di servitù di passaggio coattivo. La prima (art. 1051 del c.c.) corrisponde a quella disciplinata nell'art. 393 del codice del 1865. Come nel codice precedente, la necessità del passaggio è determinata sia in relazione a11'interclusione del fondo dominante, il cui proprietario non può, o può soltanto con eccessivo dispendio o disagio, procurarsi un accesso alla via pubblica, sia in relazione ai bisogni del fondo medesimo.
Inoltre, come nel codice del 1865, è dato ottenere l'ampliamento del passaggio già esistente, quando da nuovi bisogni del fondo dominante ciò sia richiesto.
E' tuttavia da rilevare qualche differenza tra l'art. 593 del codice del 1865 e l'art. 1051 del testo. Ho creduto, infatti, opportuno aggiungere che questa servitù può essere stabilita mediante sottopassaggio, quando ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Ho poi precisato, in relazione allo sviluppo raggiunto dai mezzi di trasporto nell'economia moderna, che l'ampliamento del passaggio esistente può essere chiesto anche per il transito dei veicoli a trazione meccanica.
Sono esenti dalla servitù medesima, come in tema di acquedotto e di scarico coattivo, per l'eccessiva onerosità del vincolo che verrebbe a imporsi, le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.