Servitù di passaggio ovvero diritto di transitare nella proprietà altrui per poter utilizzare o godere al meglio del proprio fondo. La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui. Come distinguere una servitù da una così detta servitù irregolare? Quando la servitù può dirsi volontaria e quando coattiva? Che cosa significa utilitas? Qual è l'impatto della mediaconciliazione sul procedimento giudiziario di... (continua)
L’opera, in 3 volumi, commenta tutta la disciplina in tema di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto analitico della giurisprudenza e della dottrina maggiormente accreditata, trattano gli istituti del corpus normativo codicistico, sia per quanto riguarda la parte sostanziale che quella processuale e previdenziale.
Nel terzo ed ultimo volume si analizza in maniera completa ed approfondita gli istituti della prelazione, dei procedimenti ablatori,... (continua)
L'opera affronta in modo completo e approfondito la tematica delle servitù prediali, tenendo conto della dottrina più attuale ed autorevole, nonché degli orientamenti giurisprudenziali più significativi e recenti. Dopo un inquadramento dell'istituto, la trattazione si sofferma sui principi generali della materia per poi analizzare nel dettaglio le diverse figure, quali: le servitù coattive, volontarie, acquistate per usucapione, le servitù di... (continua)
Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennitàper i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento [1032 3, 1039] del fondo da intersecare (1) (2). Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
(1) L'obbligo di pagare l'indennità scaturisce dalla sentenza costitutiva della servitù di acquedotto coattivo e costituisce un onere per l'esercizio della servitù stessa.
(2) La norma si riferisce alla costituzione di servitù di acquedotto coattivo la cui durata sia ultranovennale o perpetua; in tal caso il proprietario del fondo dominante, oltre che a pagare il valore dei terreni da occupare, è tenuto alla corresponsione di un'indennità idonea a compensare il sacrificio che il proprietario del fondo servente è destinato a subire all'atto della costruzione dell'acquedotto. Tale indennità non è comprensiva dei danni futuri, che verranno quantificati di volta in volta. Nel caso in cui, invece, la costituzione della servitù sia prevista per un tempo non superiore ai nove anni (servitù infranovennale) [v. 1039] l'indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante è limitata alla metà di quanto previsto per la servitù ultranovennale o perpetua; con l'obbligo, peraltro, scaduto il termine, di restituire il terreno occupato e quello circostante nel medesimo stato in cui si trovava prima della costituzione della servitù.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
493Gli articoli 1033-1046 riproducono, variatone l'ordine, gli articoli 598-611 del codice del 1865. Alla riproduzione dei citati articoli del codice anteriore, a prescindere dagli emendamenti di forma, sui quali ritengo inutile soffermarmi, si accompagnano alcune sostanziali innovazioni.
Una prima innovazione concerne l'ammontare dell'indennità che deve essere corrisposta da chi voglia condurre acque per il fondo altrui. L'art. 603 del codice del 1865 stabiliva l'obbligo di pagare il valore dei terreni da occuparsi (o la metà del valore, se l'occupazione fosse limitata alla riposta delle materie estratte e al getto dello spurgo), col sovrappiù del quinto, oltre il risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi. Nel riprodurre nell'art. 1038 del c.c. la norma accennata, ho soppresso l'obbligo della corresponsione del sovrappiù del quinto del valore dei terreni, sembrandomi che tale sovrappiù, sancito da antiche legislazioni e mantenuto per tradizione nel codice del 1865, non abbia giustificazione alcuna, dato che al proprietario del fondo servente non solo deve essere pagato il valore (o, secondo i casi, la metà del valore) dei terreni da occuparsi, ma devono altresì essere risarciti tutti i danni che derivano dalla costituzione e dall'esercizio della servitù. Se sotto l'impero di precedenti legislazioni il sovrappiù di cui trattasi potè considerarsi quale indennità dovuta al proprietario del fondo servente per l'imposta fondiaria che grava sui terreni occupati e che rimane a suo carico, simile giustificazione non era più ammissimile di fronte al testo dell'art. 603 del codice del 1865, il quale disponeva (e la disposizione rimane immutata nel nuovo codice) che dal valore di stima dei terreni da occuparsi non fossero da detrarsi le imposte e gli altri carichi inerenti al fondo, di guisa che nell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente veniva ad essere compreso il compenso di quanto questi avrebbe annualmente pagato per l'imposta fondiaria.
Una seconda innovazione è nel comma aggiunto alla disposizione dell'art. 609 del codice del 1865 (art. 1044 del c.c.), in tema di bonifica di un fondo paludoso. L'art. 612 del codice precedente stabiliva che, se al prosciugamento di un fondo paludoso si fosse opposto alcuno avente diritto sulle acque derivanti dal fondo medesimo e se con opportune cautele non fosse stato possibile conciliare gli opposti interessi, si sarebbe fatto luogo al prosciugamento mediante congrua indennità all'opponente. Ho modificato tale norma, dando ad. essa un diverso orientamento e facendone un secondo comma dell'art. 1044. 11 nuovo comma stabilisce che, se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le opportune disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, «avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione». La norma è così orientata verso il principio della subordinazione degli interessi individuali all'interesse generale dell'economia nazionale, in conformità della funzione sociale della proprietà privata. Agli opponenti che dal prosciugamento risentono danno è naturalmente dovuta una congrua indennità.
Cass. sez. un. n. 51/2001
In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato «purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione». Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal secondo comma dell'art. citato.Cass. n. 5421/1977
Alla fine della liquidazione delle indennità spettanti al proprietario di un immobile, per effetto dell'assoggettamento del bene a più servitù coattive (nella specie, di elettrodotto e di acquedotto), in forza di unico provvedimento prefettizio, il calcolo del pregiudizio subito deve essere effettuato non prendendo a base, per ciascun asservimento, il valore originario dell'immobile, in quanto ciò si tradurrebbe in un arricchimento per l'indennizzato, ma bensì stabilendo una graduazione temporale fra gli asservimenti medesimi, con la conseguente determinazione del danno provocato da ciascuna servitù in relazione al valore del bene risultante dalla precedente servitù, ovvero, qualora tale graduazione non sia possibile, alla stregua dell'oggettivo contenuto del provvedimento impositivo e delle procedure adottate, mediante un'equa valutazione dell'impoverimento complessivamente subito dal proprietario stesso.