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Articolo 1037 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Condizioni per la costituzione della servitù

Dispositivo dell'art. 1037 Codice Civile

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio(1); che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque(2).

Note

(1) La servitù di acquedotto coattivo si estingue contestualmente al venir meno della disponibilità dell'acqua.
(2) Il fine che si tende a raggiungere è un'adeguata conciliazione fra interessi in conflitto tra loro.

Ratio Legis

La durata della servitù è ancorata alla durata del diritto ad utilizzare le acque.

Spiegazione dell'art. 1037 Codice Civile

Condizioni per la servitù di acquedotto

In base ai principi generali, l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni essenziali per la servitù di acquedotto non poteva non porsi a carico di colui che richiede la servitù. Sotto questo punto di vista, la norma in esame può dirsi superflua, però la sua utilità è da riporre nella sua funzione di chiarificazione e precisazione di dette condizioni (o pre-supposti) della servitù.

Esse sono tre, come nel vecchio codice (art. 602):
a) che il richiedente possa disporre dell'acqua;
b) che l'acqua sia sufficiente per l'uso cui si voglia destinare;
c) che il passaggio richiesto sia il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, anche con riguardo ai fondi vicini.


Diritto all' acqua

La prima dimostrazione da dare è che si possa disporre dell'acqua: è evidente che, senza la disposizione dell'acqua, non è possibile richiedere l’ acquedotto. Tale disposizione non basta si abbia solo in fatto, ma è necessario che vi sia il diritto all'acqua (art. 1033 del c.c.). Come detto precedentemente, non si richiede il diritto di proprietà.

Poichè si esige la prova che si possa disporre dell'acqua, naturalmente si deve dimostrare che si ha diritto a disporre dell'acqua per il tempo per cui si chiede la servitù: sarebbe assurdo pretendere l'acquedotto per un tempo maggiore, mentre è possibile per un tempo minore. Non è comunque necessario che il diritto di disposizione dell'acqua si eserciti ininterrottamente.


Sufficienza dell'acqua all'uso

Il secondo estremo è più che mai logico: esso è in stretto legame con il requisito della utilità, per cui si deve costituire questa servitù legale. Se l'acqua non è sufficiente all'uso cui si vuol destinare, non vi è ragione di costituire la servitù, gravando il fondo servente: il risultato sarebbe antieconomico e, quindi, antisociale.

La norma sembrerebbe del tutto superflua ove si considerasse che nessuno è tanto matto da richiedere una servitù di acquedotto, pagando l’ indennità al proprietario del fondo servente, senza poter condurre acqua sufficiente all'uso cui è da destinate. Ma la ragione in realtà c’è: si è voluto evitare che qualcuno, avendo poca acqua, ne chieda la condotta, con lo scopo recondito di accrescerla per via di filtrazioni e possibili sorgenti da sfruttare nei fondi attraversati.

Chiarito, cosi, il vero scopo della norma, per questa parte, va precisato che, dovendo la dimostrazione avere per oggetto la sufficienza dell'acqua all'uso cui è da destinare, è necessario indicare tale uso.


Tracciato dell'acquedotto

L'ultima condizione riguarda il tracciato dell'acquedotto. il passaggio dev'essere il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente. Il criterio della convenienza riguarda sia il fondo dominante che quello servente.

Il giudizio è di mero fatto: nel determinare la soluzione migliore bisogna avere riguardo non solo alla situazione e alle condizioni del fondo servente e di quello dominante, ma anche a quelle dei fondi vicini.


Pregiudizio del fondo servente

La legge non richiede nessun'altra condizione. Si discuteva, in base al vecchio codice, se il giudice potesse negare il passaggio nei casi in cui il danno del fondo servente fosse gravissimo e di molto superiore al vantaggio del fondo dominante. Prevalse la soluzione negativa: al giudice non è data tale facoltà. Ma nel progetto della Commissione Reale « Cose e diritti reali » si accolse la soluzione opposta: con norma espressa (art. 195, comma 2) si stabilì che « il giudice può negare il passaggio se la condotta delle acque importi un eccessivo sacrificio del fondo servente, salvo che l'interesse della produzione od altra analoga esigenza possa giustificare sacrificio predetto ».

Nel testo legislativo attuale tale disposizione è stata soppressa. Bisogna, pertanto, ritenere, oggi, come sicura la soluzione sostenuta dalla prevalente dottrina sotto la vigenza del vecchio codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1037 Codice Civile

Cass. civ. n. 23459/2021

In materia di servitù coattiva d'acquedotto, l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via; né, al fine, è bastevole alla parte istante allegare che su tutte le altre tratte o su talune di esse, il passaggio avvenga precariamente.

Cass. civ. n. 21883/2015

La valutazione dell'esistenza dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto dell'occupazione cd. acquisitiva, va effettuata con riferimento agli immobili compresi nel piano urbanistico attuativo singolarmente considerati, verificando se essi abbiano subito una trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale, mentre deve escludersi la possibilità di operare una tale valutazione con sintetico riferimento all'intera area compresa nel piano, non essendo sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi, ferma restando la tutela, prevista dagli artt. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione dell'eventuale deprezzamento subito dalla parte residua.

Cass. civ. n. 10611/2014

Per la costituzione della servitù d'acquedotto, ai sensi dell'art. 1037 cod. civ., le "condizioni dei fondi vicini" devono essere valutate anche se i rispettivi proprietari non sono parti in causa, essi non ricevendone alcun pregiudizio nell'eventuale altra controversia, di stesso oggetto, che li riguardi.

Cass. civ. n. 9926/2004

Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè: la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c.

Cass. civ. n. 14734/2000

L'art. 1037 c.c., il quale stabilisce che chi vuol fare passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio, va inteso nel senso che il titolare del fondo dominante che chiede l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo deve poter disporre delle acque con riferimento ad un rapporto già costituito ovvero sul punto di essere costituito in relazione ad una pretesa destinata, secondo ogni ragionevole previsione, ad essere soddisfatta. Con l'espressione «disporre dell'acqua» in luogo di quella di «diritto sull'acqua» prevista nel progetto della Commissione, la norma intende riferirsi a qualsiasi rapporto sia di natura reale (proprietà, enfiteusi, usufrutto, superficie) sia di natura obbligatoria (come somministrazione, locazione-conduzione etc.) di godimento dell'acqua, nonché a qualsiasi tipo di utilizzazione dell'acqua, per effetto di concessione o riconoscimento di utenze pubbliche da parte della P.A.; con esclusione però, della situazione di mero possesso dell'acqua, specie se il possesso non presenti determinati caratteri di continuità e stabilità, non potendo l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo, stante la sua gravosità sul fondo altrui, essere giustificata in base ad un semplice potere di fatto e neppure in base a semplice acquiescenza da parte dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 11548/2000

In tema di costituzione coattiva di servitù, condizione implicita, ma connaturata al carattere coattivo della servitù, è quella della mancanza di alternative per il proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo, pur essendo sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua stessa per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte del citato art. 1037), non è legittimamente predicatile, in via aprioristica e senza alcuna comparazione degli interessi contrastanti di cui sono portatori i proprietari dei due fondi, che la presenza, nelle vicinanze del fondo dominante, di un acquedotto pubblico sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del predetto requisito della mancanza di alternative per il fondo stesso.

Cass. civ. n. 1438/1978

Nell'ipotesi in cui l'ente che effettua la fornitura di acqua sia proprietario della condotta principale e delle diramazioni solo fino al contatore, l'utente è legittimato a chiedere la costituzione in proprio favore della servitù per l'attraversamento del fondo altrui con la condotta di derivazione dal contatore, della quale è proprietario. In relazione alle esigenze pubblicistiche, che improntano l'intera categoria delle servitù coattive, per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto devesi non tanto aver riguardo alla proporzionalità del vantaggio rispetto all'incomodo, bensì accertare che il passaggio richiesto contemperi la maggiore convenienza (riferibile anche al fondo dominante) con il minor pregiudizio (per il fondo servente), nel conseguimento dello scopo assunto dalla legge come tipico. Pertanto nel contrasto delle parti, non può negarsi la servitù coattiva per la possibilità di un tracciato alternativo dell'acquedotto, che, mentre esclude qualsiasi aggravio per il fondo del convenuto, non soddisfa l'indicato requisito della maggior convenienza per il fondo dominante.

Cass. civ. n. 4021/1975


Nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non con riguardo alla concreta situazione di fatto, considerandosi — di volta in volta — gli elementi che debbono concorrere alla scelta della soluzione più equa, con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante. L'individuazione della situazione di fatto, al fine di cui sopra e degli elementi da tenere presenti nel caso concreto, in correlazione con l'indicato canone giuridico, costituisce una indagine commessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione, quando ne sia stato dato conto con idonea motivazione.

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Consulenze legali
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L. M. chiede
sabato 19/03/2022 - Toscana
“Buongiorno,
attingo da oltre 20 anni acqua da fosso naturale allo scopo di irrigare orti. L'acqua viene prelevata con tubo in polietilene da 3/8 di pollice il quale in alcuni punti è interrato e in altri visibile.
Il tubo o acquedotto serve tre orti. Il tubo è in polietilene da 3/8 di pollice, quindi di modeste dimensioni.
Il punto di presa dell'acquedotto si trova in prossimità della sorgente del fosso. Il tubo segue un percorso lungo il fosso, attraversa un campo abbandonato da oltre 50 anni, attraversa un terreno boschivo e prosegue poi per raggiungere i tre orti.
La sorgente e il fosso sono all'interno di una proprietà privata. Il campo abbandonato e il terreno boschivo appartengono alla stessa proprietà privata. Fino ad oggi il proprietario di quella proprietà privata non ha manifestato impedimenti al passaggio dei tubi. Oggi minaccia di voler far togliere i tubi.
A che cosa possiamo appellarci per non togliere i tubi?
L'acqua è necessaria ai tre orti senza della quale cadrebbero in abbandono, e verrete meno il presidio del territorio in ina area rurale già ad alta densità di spopolamento.
Se facessimo correre il tubo solamente lungo il fosso dove scorre l'acqua avremo qualche vantaggio?
Grazie in anticipo.
Un saluto.”
Consulenza legale i 23/03/2022
Stando alla descrizione fornita nel quesito, è possibile che sia stata acquistata per usucapione una servitù di acquedotto. Infatti il passaggio dell’acqua, attinta alla sorgente, attraverso tubi collocati nella proprietà altrui risulta esercitato da oltre venti anni.
Poiché si parla di tubazioni in parte interrate, occorre precisare che, ai fini dell’acquisto per usucapione della servitù, va verificato anche il requisito dell’apparenza, cioè della presenza di opere visibili e permanenti” destinate all’esercizio della servitù: ai sensi dell’art. 1061 c.c., le servitù non apparenti non possono acquistarsi né per usucapione né per destinazione del padre di famiglia.
In proposito la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 01/07/2008, n. 17992) ha chiarito che “il requisito dell'apparenza, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c., per l'acquisto della servitù per usucapione si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che per struttura e consistenza si rivelino in modo inequivoco destinate all'esercizio della servitù medesima, e rappresenta profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù, per cui la conoscenza della situazione di asservimento comunque acquisita dal proprietario del fondo servente è pertanto del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto della servitù”.
Laddove non possa dirsi compiuto un acquisto per usucapione, ricordiamo che la servitù di acquedotto, in presenza di particolari presupposti, può essere costituita anche coattivamente (artt. 1033 e ss. c.c.), vale a dire in assenza del consenso del proprietario del fondo servente e, dunque, con provvedimento del giudice.
Le condizioni per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto sono elencate dall’art. 1037 c.c.: in particolare, il richiedente deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che l’acqua medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Si consiglia, dunque, di verificare, con l’ausilio di un tecnico, i profili evidenziati nel quesito, al fine di accertare l’eventuale acquisto per usucapione di una servitù di acquedotto o, in mancanza, valutare la possibilità di una sua costituzione coattiva.