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Articolo 994 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Perimento delle mandre o dei greggi

Dispositivo dell'art. 994 Codice Civile

Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge [816] ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo(1). Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Note

(1) La sostituzione deve tener conto, se possibile, dell'iniziale distribuzione dei sessi e della qualità dei capi sterili o venuti meno per morte.

Ratio Legis

Gregge (o mandria) è un aggregato di ovini, caprini, bovini e equini.

Spiegazione dell'art. 994 Codice Civile

L'usufrutto su una universitas facti

L'usufrutto su di una una mandria o un gregge è un caso tipico di usufrutto costituito sopra un'universalità di fatto. I principi che regolano 1' usufrutto del gregge possono quindi avere una notevole influenza per l' elaborazione dei principi generali dell'usufrutto costituito sopra universalità di fatto: il codice infatti non considera la figura generale dell'usufrutto sopra un'universalità., limitandosi a regolare figure speciali fra le quali, a parte l'usufrutto del gregge, la maggiore importanza ha l'usufrutto dell'azienda (art. 2561 del c.c.). È quindi opportuno esaminare sommariamente gli atteggiamenti fondamentali che assume l'usufrutto che ha per oggetto una universalità.

A prescindere dalle controversie teoriche sul concetto di universalità, e sul punto se l'universalità costituisca un oggetto di diritti diverso dalle singole cose che la compongono, e debba quindi considerarsi come un'entità autonoma rispetto ai suoi elementi costitutivi, pare che ai fini pratici l' art. 816 del c.c. dia una soddisfacente risposta a tali quesiti.

Il riconoscimento legislativo del concetto di universalità (e considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla persona e hanno una destinazione unitaria) è dato sopratutto dal secondo comma dell' art. 816 del c.c. (le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici) dimostrano che, nel pensiero della legge, l' universitas, quando è dedotta come tale nel contenuto di un rapporto giuridico, ha giuridicamente una sua individualità e non si identifica con la somma delle cose che la costituiscono.

Da ciò discende che, costituito un usufrutto sopra un'universalità, i diritti e gli obblighi dell'usufruttuario assumono atteggiamenti diversi da quelli che assumerebbero se oggetto dell'usufrutto fossero le singole cose atomisticamente considerate.

In particolare, l'usufruttuario gode dell' universalità e ha l'obbligo di conservarne la destinazione come complesso di cose unitariamente considerate: i limiti del godimento non si possono determinare in funzione dell' obbligo di conservare le singole cose, ma in funzione dell'obbligo di conservare il complesso. E se questo è costituito da cose fungibili, l'usufruttuario avrà, in limiti più o meno ampi secondo i casi e principalmente secondo la destinazione economica dell'universalità, il potere di disporre dei singoli elementi costitutivi dell'universalità in quanto mantenga la consistenza del complesso, in quanto cioè sostituisca con elementi nuovi quelli di cui intende disporre. Questo potere di disporre degli elementi singoli sarà ad es. latissimo nell'usufrutto dell'azienda dove quasi tutti gli elementi costitutivi sono fungibili e per di più destinati allo scambio (art. 2561, secondo comma), sarà invece assai ristretto nei casi in cui i singoli elementi dell' universalità sono infungibili (es. una galleria di quadri) o non sono destinati allo scambio (es. una biblioteca).


Il godimento dell'usufruttuario del gregge

Rispetto alla mandria e al gregge, tradizionalmente configurati come figure tipiche di universitates facti, l'art. 994 non fornisce una base testuale precisa per determinare il contenuto e i limiti del potere di disposizione che l'usufruttuario dovrebbe avere in relazione ai singoli animali. L'articolo infatti parla sì di un obbligo di surrogazione, il che importa il diritto dell'usufruttuario di appropriarsi dei capi sostituiti, ma con riferimento ai capita demortuari che devono essere sostituiti solo con i nati dopo che il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Ma non si può dubitare che, a parte l'ipotesi degli animali periti di cui ci si occuperà subito, l'usufruttuario di una mandria o di un gregge abbia un certo potere di disporre degli elementi singoli dell'universalità. Questo potere trova il suo limite e la sua condizione nella desti nazione economica della mandria o del gregge i cui elementi costitutivi, pur essendo fungibili, non sono destinati allo scambio. Pertanto non può essere consentito all' usufruttuario alienare senza limiti i singoli capi di bestiame provvedendo alla loro sostituzione coi nati o con altri capi, ma deve consentirsi che egli si appropri dei capita inutilia, ossia degli animali vecchi che non e più utile mantenere nel gregge, sostituendoli con i nati o con capi procurati in altro modo, anche al fine di provvedere al ringiovanimento del gregge, il che in definitiva costituisce anche un obbligo dell'usufruttuario. L'acquisto dei capita inutilia, già ammesso dal diritto romano, è però subordinato alla loro preventiva sostituzione, il che significa che la proprietà dell'usufruttuario sui capi sostituiti sorge nel momento in cui si verifica la sostituzione ossia nel momento in cui sorge nel proprietario la proprietà dei nuovi capi che diventano elementi costitutivi della mandria o del gregge.

Al di là di questi limiti un potere di disposizione da parte dell'usufruttuario non sarebbe conforme alla destinazione della cosa oggetto del suo diritto.


Il perimento totale o parziale del gregge

Il godimento dell'usufruttuario di una mandria o di un gregge ha una delle sue manifestazioni essenziali nell'acquisto della proprietà sui nati, che rappresentano ad ogni effetto veri e propri frutti naturali. Tuttavia costituisce una circostanza impeditiva di tale acquisto l'avvenuto perimento per eventi fortuiti di singoli animali: in tal caso una corrispondente quantità di capi, nati posteriormente al perimento dei singoli animali, non si acquista dall'usufruttuario bensì dal proprietario.

Il primo può invece far proprie le pelli (ed eventualmente altri prodotti) degli animali periti, come se fossero frutti della mandria o del gregge.

Se il gregge o la mandria perisce interamente senza colpa dell'usufruttuario, il secondo comma dell'art. 994 stabilisce che l'usufruttuario non è obbligato verso il proprietario che a render conto delle pelli o del loro valore. In tal caso si potrebbe pensare che l'usufrutto si estingua con effetti immediati, ma in realtà il pensiero della legge non pare sia questo: l'obbligo di render conto delle pelli o del loro valore non scade nel momento in cui si verifica il perimento totale, ma in quello della cessazione naturale dell'usufrutto. Il che più precisamente significa che l'usufrutto avente per oggetto la mandria o il gregge si trasforma in un usufrutto avente per oggetto le pelli, le quali però), essendo cose consumabili, implicano che il rapporto si qualifichi come quasi usufrutto secondo la disposizione dell'art. 995 (attribuzione della proprietà all'usufruttuario, obbligo di questo di restituire il tantundem).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

477 Le norme (art. 994 del c.c., art. 995 del c.c. e art. 996 del c.c.) relative all'usufrutto costituito su una mandria o un gregge, all'usufrutto costituito su cose consumabili e a quello costituito su cose deteriorabili, non divergono sostanzialmente dalle norme del codice del 1865 (articoli 483, 484 e 513). Quanto all'usufrutto su cose deteriorabili, non ho però riprodotto la parte finale dell'art. 484 del codice anteriore, poiché l'obbligo dell'usufruttuario di tenere indenne il proprietario delle cose deteriorate per dolo o colpa discende dal principio, successivamente affermato, che l'usufruttuario nel godimento della cosa deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 del c.c., secondo comma). Una particolare disposizione (art. 997 del c.c.) è dettata per il caso che l'usufrutto comprenda impianti, opifici o macchinari che abbiano una destinazione produttiva. E' evidente la necessità che di questi beni strumentali, in quanto interessano anche la produzione nazionale, sia conservata la piena efficienza. L'usufruttuario è tenuto pertanto a riparare e a sostituire, durante l'usufrutto, le parti che si logorano: gli è però riconosciuto il diritto verso il proprietario a una congrua indennità, al termine dell'usufrutto, quando abbia sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni. La restituzione delle scorte vive e morte del fondo è disciplinata dall'art. 998 del c.c.. Esse devono restituirsi in eguale quantità e qualità: l'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

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