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Articolo 964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Imposte e altri pesi

Dispositivo dell'art. 964 Codice Civile

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo(1) sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone(2).

Note

(1) I pesi che gravano sul suolo sono tutti i limiti e gli obblighi, cui fa latamente riferimento l'art. 832 ed insiti nel diritto di proprietà, ed, in ogni caso, gli oneri reali e le obbligazioni propter rem.
(2) L'accordo per cui il costo delle imposte e dei pesi con cui si pone il pagamento delle imposte e dei pesi è ad esclusivo carico del concedente vale solo tra le parti e non anche nei confronti del fisco (insieme di uffici pubblici deputati all'accertamento e alla riscossione dei tributi).
Per la pubblica amministrazione il disposto del primo comma ha valore inderogabile.

Spiegazione dell'art. 964 Codice Civile

Regolamentazione delle imposte e dei pesi gravanti sul fondo enfiteuta

In conformità all'art. 1558 del codice del 1865, l'art. 964 dispone che le imposte e tutti gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salvo le disposizioni delle leggi speciali. Qualunque prestazione od onere, quindi, imposto sul fondo per qualsiasi titolo, anche straordinario, è a carico dell'enfiteuta.

È previsto, però, anche il caso che, in virtù del titolo costitutivo, i pesi menzionati siano a carico del concedente, e la cosa è ammissibile, poichè essendo una tale disposizione d'interesse particolare è in facoltà dei contraenti derogarvi.

In tale ipotesi, però, il legislatore, al fine di evitare un eccessivo sacrificio degli interessi del concedente, ha stabilito che tale obbligo non possa eccedere la misura del canone.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

453 Nel riprodurre nell'art. 964 del c.c. la disposizione del Codice del 1865 (art. 1558), per cui le imposte e gli altri pesi che gravano il fondo sono a carica dell'enfiteuta, salvo disposizioni di leggi speciali, ho creduto opportuno, al fine di evitare un eccessivo sacrificio degli interessi del concedente, aggiungere un comma nel quale si stabilisce che, se in virtù del titolo costitutivo i pesi su menzionati sono a carico del con cedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.

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