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Capo IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle azioni a difesa della proprietą

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
443 L'azione di rivendicazione è regolata dall'art. 948 del c.c. secondo i criteri tradizionali, con un'opportuna integrazione in relazione all'ipotesi che il proprietario, dopo che gli sia stato corrisposto dal convenuto, il quale dolo desiit possidere, il valore della cosa, abbia di questa conseguito la restituzione dal nuovo possessore o detentore. Si dispone che in tale ipotesi il proprietario deve restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo della cosa, chè, altrimenti, egli conseguirebbe un indebito lucro. Nel terzo comma dello stesso articolo si dà enunciazione legislativa al principio dell'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione, facendo naturalmente salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L'azione negatoria, non disciplinata dal codice del 1865, è dall'art. 949 del c.c. ammessa anche quando all'affermazione di diritti su cosa altrui non si accompagnano turbative o molestie, sempre che il proprietario della cosa abbia motivo di temer pregiudizio dalla pretesa. Con questo limite rimane esclusa, la possibilità delle così dette azioni di iattanza. I due articoli successivi (art. 950 del c.c. e art. 951 del c.c.) concernono rispettivamente l'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini. Prevedendo l'eventualità che manchi qualsiasi elemento di prova, ho ritenuto opportuno disporre, in ordine alla prima, che il giudice si attenga al confine delineato dalle mappe catastali.