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Articolo 898 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Comunione di siepi

Dispositivo dell'art. 898 Codice Civile

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario(1).

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Note

(1) La presenza di un termine di confine, di un titolo, dell'usucapione o di altre circostanze atte a provare il carattere esclusivo della proprietà, possono essere considerate alla stregua di prove contrarie.

Spiegazione dell'art. 898 Codice Civile

Presunzione di comunione delle siepi fra due fondi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune (art. 898): questa presunzione legale di comunione delle siepi divisorie tra i fondi è fondata su ragioni di probabilità e di utilità reciproca, su cui si fondano anche le analoghe disposizioni di cui agli artt. 880 e 897.

La disposizione della legge è generale e comprende quindi tanto le siepi vive, formate da piante in vegetazione (sambuchi, canneti, bianco-spini, roveti, ecc.) quanto le siepi morte. La distinzione tra siepi vive e siepi morte può essere importante agli effetti della prova contraria alla presunzione di comunione, perché mentre le siepi morte possono stare sul confine e appartenere in esclusiva proprietà ad uno dei confinanti, le siepi vive non possono mai trovarsi sul confine senza essere comuni, o almeno senza che il proprietario delle medesime abbia acquistato la servita di tenerle a distanza minore della legale. Infatti l'art. 892 prescrive la distanza di mezzo metro dal confine per le siepi vive, che può estendersi anche a un metro se le siepi siano di ontano, castagno e simili e fino a due metri per le siepi di robinie.

La presunzione di comunione posta dall'articolo in esame semplice e quindi ammette la prova contraria.


Cade se tra i due fondi vi è termine di confine. Altre prove contrarie

La presunzione di comunione cade se vi è un termine di confine tra i due fondi. Questa disposizione fu introdotta dal codice Albertino (art. 589) dal quale passò al vecchio codice ed ora nel nuovo. Il fondamento della disposizione è intuitivo: la legge parla di termine in generale, quindi esso può essere un termine lapideo, un albero, ecc. Se esso si trova da una parte, la siepe appartiene in esclusiva proprietà al proprietario del fondo che si trova dall'altra parte; se la siepe è a distanza minore della legale (art. 892 del c.c.) vuol dire che il proprietario ne ha acquistato per servitù il diritto, che deve essere provato in caso di contestazione. Se il termine si trova in mezzo alla siepe, questa apparterrà, metà per parte, ai due confinanti.

L'art. 898 fa salva altresì, in termini generali, la prova contraria alla presunzione di comunione. In questa locuzione generale è compreso anzitutto il titolo, nel significato di qualsiasi modo di acquisto della proprietà esclusiva della siepe, tra cui va ricompresa anche la prescrizione. Vi si devono inoltre ritenere compresi tutti gli altri mezzi di prova ammessi dalla legge, come presunzioni hominis derivanti da segni usati nei luoghi, dal genere di cultura delle terre, ecc.


Presunzioni di proprietà esclusiva

Se uno solo dei due fondi è recintato, il nuovo codice (art. 898 capov.) presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recintato, a differenza del vecchio codice che (art. 568), in base alla recinzione di uno solo dei fondi divisi dalla siepe, faceva cadere la presunzione di comunione, ma non giungeva a presumere la proprietà esclusiva a favore dell'unico fondo recinto.

La legge non dice in che cosa debba consistere l'opera di cinta: può trattarsi quindi tanto di una siepe (non importa se della stessa natura di quella divisoria di cui si tratta) quanto di un'altra opera qualunque, tale però che il fondo venga a trovarsi in condizione di chiusura da tutti i lati.

Il fondamento della presunzione di per sé è chiaro: la reciproca utilità su cui si fonda la presunzione di comunione cessa, per lo meno ai fini prevalenti della chiusura, quando un solo fondo sia cinto, perché quello che rimane aperto dagli altri lati non ritrae alcuna utilità dalla siepe di cui si tratta.

Il nuovo codice aggiunge anche una nuova presunzione di proprietà esclusiva nel caso in cui, pur essendo recinto uno solo dei fondi, tra la siepe e uno dei fondi - non importa se quello recinto o l'altro non recinto - esistano termini di confine. In questo caso si presume che la siepe appartenga in proprietà esclusiva al proprietario dell'altro fondo ossia, come dice l'art. 898 con locuzione alquanto infelice, al proprietario del fondo « dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti ».


Coesistenza di un fosso e di una siepe

La legge non ha previsto, come ha fatto dei termini di confine, che i due fondi siano simultaneamente separati dalla siepe e da un fosso. In questo caso sorge un conflitto tra la presunzione di comunione stabilita dall'art. 897 per i fossi e l'altra dell'art. 898 relati va alle siepi: quale delle due dovrà prevalere?

Da un punto di vista teorico, sarebbe arbitrario stabilire qualsiasi prevalenza tra le due presunzioni legali: il solo effetto della loro coesistenza è di annullarsi a vicenda. Ne segue che chi pretende la proprietà esclusiva della siepe non può fondarsi sulla presunzione dei fossi, e viceversa, chi pretende la proprietà esclusiva del fosso che sta al di qua della siepe, non può avvalersi della presunzione legale della comunione delle siepi. I frontisti, quindi, potranno ricorrere ad ogni genere di prova per dimostrare i rispettivi diritti sul fosso e sulla siepi: l'onere della prova incombe all'attore, secondo i principi generali. Una volta provata la proprietà esclusiva del fosso da parte di uno, sorge la presunzione legale della comunione della siepe, e viceversa. Provata invece la comunione della siepe o del fosso, ne deriva indirettamente la proprietà esclusiva del fosso o della siepe a favore del proprietario che li tiene al di là della siepe o del fosso comune. Questo in via normale, ma non è escluso poi che tanto il fosso quanto la siepe possano appartenere insieme in comunione ai due proprietari frontisti, ma in tal caso devono trovarsi in condizioni di fatto tali che entrambi ne usufruiscano egualmente, cosa che in pratica non avviene quasi mai.


Diritti e obblighi dei condomini

In mancanza di una esplicita disposizione di legge che regoli i diritti dei comproprietari sulla siepe comune, trova applicazione la regola generale stabilita per la comunione in genere, pertanto i frutti della siepe (frutta, legna, ecc.) spettano per metà a ognuno dei frontisti. Per gli alberi sorgenti nella siepe comune dispone l'art. art. 899 del c.c..

Invece l'art. 898 (a differenza dell'art. 897 per i fossi) sancisce esplicitamente l'obbligo della manutenzione della siepe comune a spese comuni. Ciascun condomino, quindi, può obbligare l'altro a contribuire alle spese necessarie per la conservazione della siepe comune, come per le potature periodiche, la sostituzione di nuove piante a quelle che fossero venute a mancare, ecc., trattandosi di siepi vive, e alle riparazioni necessarie alla manutenzione delle siepi morte.

Ma qui si ripropone allora la solita domanda, se il condomino possa, in applicazione dell'art. 1104, liberarsi dall'obbligo di contribuire a queste spese, mediante l'abbandono della comunione. La questione si ripete in termini analoghi a quella trattata relativamente al diritto di abbandono della comunione dei fossi (art. 897, n. 4) cui si rinvia.


Sostituzione della siepe con muro

Ci si domanda, da ultimo, se uno dei condomini può pretendere l'atterramento della siepe per sostituirvi un muro a spese comuni. Si deve rispondere negativamente, se lo domanda in forza del diritto di comunione, perché questa non può conferire un tale diritto salva, del resto, l'applicazione dell'art. 886 relativo alla chiusura obbligatoria, nei casi determinati da questo articolo.

La legge 20 agosto 1881 in Francia riconobbe però a uno dei condomini il diritto di pretendere l'atterramento della siepe, sino al limite della sua proprietà, alla condizione di costruire un muro su questo limite (attuale art. 668 codice francese). Possiamo ritenere che un simile diritto competa anche nel nostro ordinamento, in mancanza di una disposizione esplicita ? Anche qui, come già per la divisione del fosso comune (art. 887, n. 5) la questione deve decidersi con una interpretazione ampia dell'art. 1111, e la soluzione può essere affermativa. Secondo l’ art. 1111 del c.c. lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, divise, cesserebbero all'uso cui sono destinate. A stretto rigore, dunque, stando alla lettera dell'articolo, la divisione della siepe non dovrebbe essere concessa a uno dei condomini contro il volere dell'altro. Ma qual’ è l'uso a cui è de-stinata la siepe? La chiusura del fondo. Se quindi il condomino domanda di atterrare la siepe fino alla linea mediana, allo scopo di fabbricare entro il suo confine un muro divisorio, lo scopo della chiusura non solo non viene meno, ma anzi viene raggiunto in modo più completo. Non pare dunque che possa negarsi al condomino il diritto alla divisione della siepe, purché sotto la condizione accennata.

Invece non è possibile ritenere che uno dei condomini possa pretendere di sostituire alla siepe viva, che lo danneggi con la soverchia protensione dei rami e delle radici, una siepe morta, contro il volere dell'altro condomino. Qualora però la siepe sia formata da piante della natura di quelle indicate nel terzultimo capoverso dell’art. 892, crediamo che possa trovare applicazione l'art. 899 ult. capov., e l'atterramento della siepe viva deve essere concesso dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze indicate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

425 La disciplina di queste materie si conclude con un gruppo di norme (art. 897 del c.c., art. 898 del c.c. e art. 899 del c.c.), le quali, in conformità dei criteri seguiti dal codice del 1865 (articoli 565 - 569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti, sul confine.

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Consulenze legali
relative all'articolo 898 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Sandro S. chiede
sabato 11/12/2021 - Abruzzo
“Buongiorno e complimenti in anticipo per il servizio. Volevo esporre la mia situazione e chiedere un vostro parere. Sono proprietario di un terreno dove insiste la mia abitazione. Il terreno è adibito a giardino. Il confine con il vicino è delimitato da una siepe. La siepe è sul confine da oltre 40 anni. Piantata e curata sempre dal vicino che diciamo una volta l'anno la pota anche lato mio. I rapporti sono sempre stati buoni e il confinante passa sul mio giardino e pota la siepe. Io arrivo a tagliare l'erba del mio giardino fin sotto la siepe che pulisco anche sotto quando ritengo opportuno. i rapporti di buon vicinato si stanno incrinando e vorrei capire cosa ho perso in termini di diritti sulla mia proprietà al di qua dalla siepe. Per esempio sul mio lato posso fare un muretto di circa 1,5 metri o installare una recinzione a filo siepe o devo distanziarmi? Il vicino dice che devo distanziarmi (parla del fatto che devo concedergli una "retta"......parla di cinquanta cm o comunque di distanza per poter lui potare la siepe). Il fatto che c'è la siepe, che il vicino pota circa una volta l'anno, mi ha comportato di aver perso cm di confine? Può inoltre pretendere qualche forma di servitù o di diritto per il fatto che per potare la siepe sul mio lato passa sul mio giardino? Lui dice che siccome è sempre passato di qua sul mio lato a potare la siepe ora devo comunque lasciargli lo spazio. Insomma capire se e cosa può rivendicare rispetto a questa siepe di sua proprietà sul confine da 40/50 anni. Ringrazio in anticipo e saluto.”
Consulenza legale i 16/12/2021
La norma che viene in considerazione nel caso di specie è l’art. 898 c.c., rubricato “Comunione di siepi”, il quale prende in esame e disciplina proprio il caso di una siepe esistente tra due fondi, disponendo che per tale ipotesi vige una presunzione semplice di comunione della siepe, fondata sulle stesse ragioni di utilità che dettano le presunzioni di comunione in tema di muro ex art. 880 del c.c. e di fossi ex art. 897 del c.c..

La presunzione di comunione prevista dall’art. 898 c.c. trova applicazione sia nel caso di siepi vive (sono tali quelle formate da piante in vegetazione) che nel caso di siepi morte (è tale ad esempio una staccionata o palizzata formata da strisce lineari contigue di legno, cfr. Cass. n. 650/1970), con la sola differenza che mentre le siepi morte possono stare sul confine ed appartenere in proprietà esclusiva ad uno dei confinanti, le siepi vive al contrario non possono mai essere sul confine senza essere comuni o almeno senza che il loro proprietario in esclusiva abbia acquistato la servitù di tenerle a distanza inferiore a quella legale.

Si è detto che l’art. 898 c.c. prevede una presunzione semplice di comunione, la quale può essere esclusa o dalla sussistenza di un termine di confine o da altra prova in contrario.
Fra le prove in contrario della comunione, dunque, la più importante è chiaramente l’esistenza di un termine di confine, quale può essere una pietra o un albero (in tal caso, se la siepe si trova entro il confine delimitato dal termine, è evidente che appartiene al proprietario di quel fondo).
Se, invece, il termine di confine si trova nella siepe, esso dividerà la stessa in due parti, le quali devono considerarsi in proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.
Altre prove in contrario della comunione possono essere il titolo, l’usucapione o altri fatti idonei a dimostrare la proprietà esclusiva, quali ad esempio la piantagione e la coltivazione della siepe.

Ebbene, nel caso di specie, malgrado il termine di confine tra i due fondi si trovi nella siepe, si ritiene, almeno sulla base di quanto viene detto nel quesito, che il proprietario del fondo confinante possa in realtà farne valere la proprietà esclusiva per usucapione, in considerazione del fatto che la siepe è stata da lui piantata ed ivi mantenuta per oltre un ventennio.
Da ciò ne consegue che sarebbe del tutto inutile pensare di poter invocare l’applicazione dell’art. 894 del c.c., norma che, in caso di alberi o siepi piantati a distanza non legale, attribuisce il diritto di esigere che il vicino, spontaneamente o forzatamente, estirpi la siepe per mancato rispetto della distanza di 50 cm dal confine imposta dal n. 3 dell’art. 892 c.c. (ad una tale richiesta il vicino opporrebbe senza alcun dubbio la proprietà esclusiva della siepe nonché l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere la stessa a distanza inferiore a quella legale).

Tuttavia, la situazione che si è venuta a creare non può impedire a colui che pone il quesito di esercitare un diritto di rango eguale a quello vantato dal vicino, ovvero il diritto riconosciutogli dall’art. 841 del c.c. di chiudere in qualunque momento il proprio fondo (c.d. ius excludendi), diritto per sua natura imprescrittibile in quanto, come dispone la stessa norma, può essere esercitato “in qualunque tempo”.
Nell’esercizio di tale diritto, poi, trova applicazione anche quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 892 c.c., secondo cui le distanze per gli alberi e le siepi non vanno osservate quando sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, mentre non si può più imporre al vicino di tenere la siepe ad una altezza che non superi il muro, avendo ormai egli acquisito tale diritto per usucapione.

Per ciò che concerne, invece, la potatura della siepe, deve farsi applicazione di quanto disposto dall’art. 896 del c.c., norma che consente di provvedere direttamente solo per il taglio delle radici della siepe o degli alberi del vicino che si addentrano nel proprio fondo, mentre per il taglio dei rami (la potatura) si ha soltanto il diritto di pretendere che sia il confinante a provvedere al taglio ovvero, in mancanza di adempimento spontaneo, di ricorrere al giudice perché sia quest’ultimo ad ordinare la potatura (il che significa che non si può impedire al confinante di addentrarsi nel proprio fondo per l’espletamento di tale attività).

In conclusione, rispondendo sinteticamente alle domande che sono state poste, può dirsi quanto segue:
a) è consentito recintare il proprio fondo con una rete metallica o un muretto addossati alla siepe, in virtù di quanto previsto dagli artt. 841 e 892 ultimo comma c.c. Va precisato che nella realizzazione di un muro di cinta o divisorio va rispettato il disposto di cui all’art. 878 del c.c., secondo il quale può definirsi tale qualunque manufatto che non abbia un’altezza superiore ai tre metri;
b) trattandosi di siepe di proprietà del vicino (perché da lui posta a dimora) ed essendo stato posta sul confine ed ivi mantenuta e coltivata da circa quaranta anni, il proprietario del fondo confinante ha acquisito per usucapione il diritto di occupare il fondo altrui (ossia di colui che pone il quesito) per una striscia di larghezza pari alla metà della siepe;
c) in forza di quanto disposto dall’art. 896 c.c. il vicino ha il diritto di accedere al fondo di colui che pone il quesito per effettuare la potatura della siepe.

Infine, altra norma che può trovare applicazione nel caso di specie è l’art. 895 del c.c., il quale attribuisce al vicino il diritto di ripiantare una o più piante facenti parte di quel filare di siepi qualora venissero estirpate o dovessero morire.

FRANCESCO C. chiede
martedì 12/05/2020 - Lombardia
“Buongiorno.
Il quesito è se sussiste "comunione di siepe viva " ovvero di comproprietà nel caso in cui questa insista avvinghiata a inferriata di confine
tra due giardini contigui ,che tale inferriata sia dotata di base in cemento fuori terreno di 10 cm,che la siepe abbia le radici strettamente adiacenti alla base dell'inferriata da un solo lato ,che si aggetti in egual modo da entrambe le parti,con manutenzione separata già da tempo delle due parti e che non esista alcun titolo di acquisto di servitù da parte del proprietario del fondo sul quale insistono le radici della siepe.
Grazie”
Consulenza legale i 15/05/2020
Per rispondere al quesito in esame occorre fare principalmente riferito all’art. 898 del codice civile secondo cui “ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario”.
In base alla predetta norma si desume altresì che in caso di fondo recinti, la siepe è di proprietà del proprietario della recinzione. Tuttavia, se il termine si trova in mezzo alla siepe questa apparterrà, metà per parte ai due confinanti.

Nella presente vicenda, leggiamo che vi è una inferriata di confine tra i due fondi.
Sebbene le radici si trovino adiacenti ad un solo lato, la “chioma” della siepe si aggetta “in egual modo da entrambe le parti”.
Inoltre, considerato che i confinanti hanno sempre provveduto alla manutenzione del proprio lato di siepe, deve escludersi un acquisto della servitù per usucapione da parte di uno dei confinanti.

Per come quindi è stato descritto lo stato dei luoghi è legittimo ritenere che la siepe sia effettivamente comune tra i due confinanti.
La risposta al quesito deve intendersi dunque affermativa.