Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i fruttinaturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
(1) La norma autorizza il «vicino» a richiedere il taglio degli alberi, quindi è legittimato alla richiesta non solo il proprietario del fondo, ma anche l'usufruttuario e l'affittuario.
(2) Il diritto di recisione è imprescrittibile, salva la costituzione di una servitù contraria.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
424Circa le distanze da osservarsi per alcune piantagioni, l'art. 892 del c.c. riproduce con lievi modificazioni l'art. 579 del codice del 1865, precisando, quanto agli alberi di non alto fusto, l'altezza massima del fusto non ramificato (tre metri), la quale non era invece determinata dal codice anteriore, che faceva riferimento alla «breve altezza» del fusto semplice, e precisando altresì, quanto al modo di calcolare le distanze, che queste si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina.
Inoltre, a differenza del codice precedente che non faceva menzione degli usi locali e dava prevalenza soltanto ai regolamenti, l'art. 892 dispone che, in mancanza di regolamenti, gli usi locali prevalgono sulle disposizioni del codice. A queste i regolamenti e gli usi locali prevalgono anche quando si tratta di alberi presso strade, canali o su confini di boschi (art. 893 del c.c.).
E' conservata nell'art. 894 del c.c. (art. 581 del codice del 1865) la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati gli alberi e le siepi che sorgono a distanza minore di quella legale.
L'art. 895 del c.c. regola il caso che siasi acquistato il diritto di tenere l'albero a distanza minore di quella legale e l'albero muoia o venga reciso o abbattuto: in questo caso l'albero che sia ripiantato dovrà essere tenuto alla distanza legale. Non così se la pianta perita faceva parte di un filare lungo il confine, poiché la sistemazione in filare conferisce al complesso arboreó un carattere unitario.
Ad eliminare ogni ragione di dubbio ho esplicitamente dichiarato (art. 896 del c.c., primo comma) che il diritto di esigere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo e di tagliare le radici che vi si addentrano può esercitarsi in qualunque tempo. In questa materia è lasciato però ampio campo di applicazione, oltre che ai regolamenti, agli usi locali, e ciò per tutte le specie arboree, in quanto si è soppressa l'inopportuna limitazione del codice del 1865 (art. 582), che gli usi richiamava soltanto per gli ulivi.
A proposito dei rami che si protendono dal fondo del vicino, il secondo comma dell'art. 896 risolve un'annosa questione, e cioè se i frutti naturalmente caduti da tali rami appartengano al proprietario dell'albero che li ha prodotti ovvero al proprietario del fondo su cui sono caduti. Facendo salvi gli usi locali, è sembrato preferibile adottare la seconda soluzione.
L'insidia proviene da un bene appartenente ad un soggetto, che in quanto proprietario riveste la posizione di custode ai fini del riconoscimento nei suoi confronti di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 del c.c.. Egli, quindi, è tenuto, a porre senz'altro rimedio all'inconveniente procedendo alla manutenzione delle condotte ostruite dalle radici, salvo escludersi una responsabilità per l'ipotesi in cui si configuri un "caso fortuito", ossia l’anomalo sviluppo delle radici dipenda da modificazione naturale repentina, imprevedibile e non evitabile per l'impossibilità di un tempestivo intervento (circostanza che appare abbastanza improbabile).
Giorgio Rossi, giovedì 10 marzo 2011 , chiede:
Le radici di alcuni alberi di un vicino hanno otturato la fognatura di una casa adiacente: chi deve pagare le spese per liberare la condotta?