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Articolo 896 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Recisione di rami protesi e di radici

Dispositivo dell'art. 896 Codice Civile

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino(1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli(2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

Note

(1) La disposizione contempla la possibilità che il vicino chieda il taglio degli alberi.
Anche l'usufruttuario e l'affittuario hanno la facoltà di avanzare analoga richiesta.
(2) Quello di recisione è un diritto imprescrittibile, ma è pur sempre salva la possibilità di costituire una servitù contraria.

Ratio Legis

La norma trova applicazione quando l'albero sia disposto a distanza regolare, altrimenti il proprietario avrebbe diritto all'integrale estirpazione (art. 894 del c.c.).

Brocardi

Ratio non permittit ut alterius arbor intelligatur, quam cuius fundo origo eius fuerit

Spiegazione dell'art. 896 Codice Civile

Diritto del vicino di far tagliare i rami the si protendono sul suo fondo e a tagliare le radici

Abbiamo visto che, nel caso in cui nelle piantagioni non si siano osservate le distanze legali, il vicino può esigere che si estirpino (art. 894 del c.c.). Ma può avvenire anche che gli alberi piantati alla distanza legale protendano i loro rami e spingano le loro radici al di là del confine, invadendo il fondo del vicino. In questo caso quest’ultimo può, in qualunque tempo, costringere il proprietario a tagliare i rami, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo (art. 896).

Questo diverso trattamento dei rami rispetto alle radici, che il nostro codice ha mutuato dal codice francese attraverso i codici italiani preesistenti, si spiega sia col maggior pregiudizio che può recare all' albero il taglio dei rami fatto non a regola d'arte, sia soprattutto perché non sarebbe sempre facile provare la volontarietà del taglio delle radici, che di solito avviene automaticamente con la stessa lavorazione del terreno.

Al diritto del proprietario di tagliare le radici e di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si fa eccezione quando viene diversamente disposto dai regolamenti e dagli usi locali (art. 896). Il nuovo codice ha esteso così in generale a tutte le piante la salvezza che il vecchio codice (art. 582) limitava solo agli ulivi.


Acquisto di un diritto contrario da parte del proprietario dell'albero

Il nuovo codice, disponendo che il vicino può esigere in qualunque tempo il taglio dei rami, ha risolvere testualmente e in modo negativo la dibattuta questione della possibilità da parte del proprietario dell' albero di usucapire il diritto di tenere i rami sul fondo del vicino.

Resta indubbiamente la possibilità di acquistare tale diritto per titolo, venendosi a costituire una servitù a carico del fondo vicino. È dubbio se lo stesso diritto possa acquistarsi per destinazione del padre di famiglia: certamente a ciò non osta l'innovazione legislativa, la quale, ammettendo in qualunque tempo l'esercizio del diritto del taglio dei rami, esclude l'acquisto del diritto contrario per decorso di tempo e quindi per usucapione, ma non pure l'acquisto per destinazione del padre di famiglia a cui il decorso del tempo resta del tutto estraneo. Si ritiene che l'acquisto della servitù per destinazione possa ammettersi limitatamente ai rami esistenti all'epoca della divisione dei fondi dominante e servente.

Ulteriore eccezione al diritto del proprietario di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si ha nel caso degli alberi piantati su strade pubbliche. Tali alberi, infatti, formano un accessorio dell'opera pubblica e quindi i proprietari latistanti non hanno diritto di pretendere la recisione dei rami che si protendono sui loro fondi, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 46 della legge di espropriazione per pubblica utilità.

La legge francese 20 agosto 1881 statuì testualmente tanto del diritto del vicino di far tagliare i rami, quanto il suo diritto di tagliare le radici. Il nuovo codice, come abbiamo visto, ha sancito l'imprescrittibilità del diritto di far tagliare i rami, ma nulla ha disposto circa il diritto di tagliare le radici: c’era invece bisogno di una norma in tal senso, poiché, trattandosi di diritto facoltativo, deriva dalla sua stessa natura.


Appartenenza dei frutti caduti dai rami protesi sul fondo vicino

Nel silenzio del vecchio codice, era molto dibattuta la questione circa l'appartenenza dei frutti caduti nel fondo vicino dai rami dell'albero che vi si protendono: alcuni sostenevano che appartenessero al proprietario del fondo vicino, quasi a compenso del danno prodottogli dall'ombra dei rami e dall'occupazione dello spazio aereo; altri ritenevano che il proprietario dell'albero ne conservasse la proprietà anche quando fossero caduti sul fondo vicino e che avesse diritto di accedere sul fondo per raccoglierli o comunque il diritto di averne la consegna. Tale questione, che il diritto romano risolveva a favore del proprietario dell'albero, era stata risolta variamente nel diritto comune e nei vari codici.

Il nuovo codice ha risoluto testualmente la questione disponendo che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896, 2 comma).

L'art. 893 si riferisce esplicitamente ai frutti naturalmente caduti sul fondo del vicino: quindi esso non è applicabile ai frutti che non vi cadono per causa naturale, ma a seguito dell'abbacchiatura, e che seguitano ad appartenere al proprietario dell'albero. Per la raccolta di questi frutti l'articolo 896 richiama esplicitamente il disposto dell'art. 843: il vicino deve permettere l'accesso del proprietario per raccoglierli, ma può impedire l'accesso consegnandoli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

424 Circa le distanze da osservarsi per alcune piantagioni, l'art. 892 del c.c. riproduce con lievi modificazioni l'art. 579 del codice del 1865, precisando, quanto agli alberi di non alto fusto, l'altezza massima del fusto non ramificato (tre metri), la quale non era invece determinata dal codice anteriore, che faceva riferimento alla «breve altezza» del fusto semplice, e precisando altresì, quanto al modo di calcolare le distanze, che queste si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina. Inoltre, a differenza del codice precedente che non faceva menzione degli usi locali e dava prevalenza soltanto ai regolamenti, l'art. 892 dispone che, in mancanza di regolamenti, gli usi locali prevalgono sulle disposizioni del codice. A queste i regolamenti e gli usi locali prevalgono anche quando si tratta di alberi presso strade, canali o su confini di boschi (art. 893 del c.c.). È conservata nell'art. 894 del c.c. (art. 581 del codice del 1865) la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati gli alberi e le siepi che sorgono a distanza minore di quella legale. L'art. 895 del c.c. regola il caso che si sia acquistato il diritto di tenere l'albero a distanza minore di quella legale e l'albero muoia o venga reciso o abbattuto: in questo caso l'albero che sia ripiantato dovrà essere tenuto alla distanza legale. Non così se la pianta perita faceva parte di un filare lungo il confine, poiché la sistemazione in filare conferisce al complesso arboreo un carattere unitario. Ad eliminare ogni ragione di dubbio ho esplicitamente dichiarato (art. 896 del c.c., primo comma) che il diritto di esigere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo e di tagliare le radici che vi si addentrano può esercitarsi in qualunque tempo. In questa materia è lasciato però ampio campo di applicazione, oltre che ai regolamenti, agli usi locali, e ciò per tutte le specie arboree, in quanto si è soppressa l'inopportuna limitazione del codice del 1865 (art. 582), che gli usi richiamava soltanto per gli ulivi. A proposito dei rami che si protendono dal fondo del vicino, il secondo comma dell'art. 896 risolve un'annosa questione, e cioè se i frutti naturalmente caduti da tali rami appartengano al proprietario dell'albero che li ha prodotti ovvero al proprietario del fondo su cui sono caduti. Facendo salvi gli usi locali, è sembrato preferibile adottare la seconda soluzione.

Massime relative all'art. 896 Codice Civile

Cass. civ. n. 21694/2019

Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinato dall'art. 896 c.c. può essere esercitato anche da una fondazione bancaria, la quale agisce quale semplice soggetto privato a tutela di un proprio diritto leso dalla condotta di altro soggetto privato, senza con ciò coinvolgere lo scopo istituzionale dell'Ente.

Cass. civ. n. 20051/2018

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.

Cass. civ. n. 28348/2013

La servitù consistente nel diritto di mantenere i rami di un albero protesi per un metro all'interno del fondo del vicino non osta all'esercizio da parte del proprietario confinante del suo diritto, a norma dell'art. 896 cod. civ., di costringere il proprietario degli alberi a tagliare i rami che si protendono sul suo fondo per la parte eccedente.

Cass. civ. n. 14632/2012

Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

Cass. civ. n. 19035/2008

Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

Cass. civ. n. 323/1999

L'art. 896 c.c. considera illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.

Cass. civ. n. 1788/1993

Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c., innovando la disposizione dell'art. 582 del c.c. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest'ultimo a tagliarli in qualunque tempo.

Cass. civ. n. 1305/1975

Quando, in base al combinato disposto degli artt. 843 e 896 c.c., i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono, a norma degli usi locali, al proprietario dell'albero, al quale il proprietario del fondo, sul quale sono caduti i frutti, deve permettere l'accesso, tale facoltà di accesso riconosciuta al proprietario dei frutti si inquadra nelle limitazioni del diritto di proprietà fondiaria, poste per regolare i rapporti di vicinato e non aventi natura di servitù: precisamente si inquadra nella categoria delle obbligazioni ob rem o propter rem, le quali hanno il loro titolo solo nella legge e non danno luogo ad un rapporto immediato e diretto tra una cosa ed il titolare della posizione attiva, secondo lo schema del diritto reale, ma hanno sempre per oggetto un comportamento del soggetto passivo, concretantesi in una prestazione di fare, di non fare o di sopportare (pati). Pertanto, non è ammessa la tutela possessoria con l'azione di reintegrazione, ove il vicino impedisca l'accesso sul suo fondo per la raccolta dei frutti ivi caduti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 896 Codice Civile

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L. A. chiede
giovedì 14/03/2024
“Abito in una villetta sul lago che confina con altra villetta divise da una rete metallica alta circa un metro e 80. I rapporti col vicino sono sempre stati ottimi. Poi il vicino è morto. È subentrato il figlio. Un disastro: l’estate scorsa gli ho chiesto cortesemente di tagliare la siepe che invadeva in modo importante la mia proprietà. Dopo un mese gli ho scritto una lettera e poi un’altra ancora. Nulla. Mi son rivolto al comune del paese e mi han risposto che, trattandosi di questioni private dovevo rivolgermi ad un avvocato. Così ho fatto. Ad oggi tanta corrispondenza tra il mio ed il suo avvocato ma la siepe, dopo otto mesi è ancora lì. È da ieri arrivata la proposta dalla controparte di mettere sul confine una paratia di ferro di cui allego foto. Ho risposto che dobbiamo liberare il confine, non rinforzarlo. Ora la mia domanda è: il
Mio avvocato dice che ai sensi dell’art. 841 del cod. civile io devo accettare l’imposizione di quell’orribile muro di ferro che contrasta pesantemente con l’ambiente. Io dico che l’articolo è anacronistico in quanto non siamo in presenza di fondi dominanti/serventi. Devo veramente accettare in primis che non tagli la siepe ( gli ho chiesto 30 cm dal confine ) in secundis l’imposizione di quella brutta barriera?”
Consulenza legale i 20/03/2024
Gli aspetti da prendere in esame sono due:
  1. il taglio della siepe;
  2. l’installazione di una recinzione tra fondi confinanti.

Per quanto concerne la prima questione, il fondamento giuridico della propria pretesa si rinviene all’art. 896 c.c., norma che regola proprio i rapporti del confinante con l’albero (o la siepe) che lo invade.
Dispone la norma che il proprietario di un terreno può in qualunque momento costringere il vicino a recidere i rami di un albero, poco importa se a distanza legale o meno, che si protendono sul suo fondo.
Il legislatore ha regolato il caso più comune in cui per recidere i rami occorre salire sull’albero e così entrare sul fondo altrui, stabilendo che è il proprietario dell’albero a dover provvedere e che avrà la scelta tra tagliare l’intero ramo oppure accorciarlo in modo da non oltrepassare il confine.
Tuttavia, si deve ritenere che anche il confinante, invaso dai rami dell’albero o della siepe altrui, se vi riesce, possa tagliare, stando sul proprio terreno, quella parte di ramo o di siepe che oltrepassa la linea ideale del confine.
L’art. 896 c.c., peraltro, risulta abbastanza chiaro nel precisare che i rami possono essere tagliati in qualunque tempo; da ciò se ne fa conseguire che non è possibile acquistare un diritto ad invadere il fondo altrui per usucapione, in quanto non si può stabilire un momento iniziale da cui far decorrere l’usucapione, tenuto conto che il ramo o la siepe cresce continuamente, concretizzandosi ogni giorno una situazione nuova, a cui il proprietario invaso ha diritto di reagire.

In tal senso può citarsi Cass. n. 4361/2002, con cui la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l’art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in ogni tempo”.

Sotto il profilo della tutela giuridica e delle possibili azioni giudiziarie esperibili, occorre innanzitutto intimare formalmente al vicino, a mezzo di lettera raccomandata (per come sembra essere stato fatto), di tagliare quella parte di siepe che oltrepassa il confine ed invade il proprio fondo, fissandogli un termine entro cui provvedere, allo scadere del quale ci si rivolgerà all’autorità giudiziaria o si provvedere ad eseguire le opere di recisione a propria cura e spese.
Qualora il vicino continui a non dare volontario seguito a tale intimazione, si potrà scegliere, appunto, tra il provvedere direttamente a proprie spese (delle quali è bene conservare fattura o eventuali documenti giustificativi, al fine di recuperarli nei confronti del proprietario della siepe) o ricorrere all’autorità giudiziaria, onde ottenere un provvedimento con cui imporre al vicino di tagliare la siepe, provvedimento che, se necessario, potrà essere messo in esecuzione con l’intervento dei competenti ufficiali giudiziari.

Passando adesso ad esaminare la seconda questione, ovvero quella relativa alla installazione di una recinzione tra i due fondi, norma di riferimento in questo caso è l’art. 841 del c.c., in forza del quale è concesso al proprietario il diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo.
Con l’espressione “chiudere” si intende proprio qualunque attività volta ad impedire a terzi l’entrata nel fondo, edificando recinti e mura.
Si tratta, come è ovvio, di una facoltà e non di un obbligo, la quale se esercitata incontra dei limiti soltanto nei seguenti casi:
  1. se il fondo da chiudere è gravato da servitù di passaggio o di acquedotto: in questo caso dalla chiusura non potranno derivare limitazioni al contenuto della servitù o un aggravio nel suo esercizio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1067 del c.c.;
  2. se il vicino abbia acquistato una servitù incompatibile con la chiusura del fondo, quale può essere, ad esempio, una servitù di prospetto.

In assenza di tali limiti, il proprietario può chiudere come meglio crede il proprio fondo, non potendo il potere di recinzione essere paralizzato da eventuali disagi che possano subire i vicini, purchè il mezzo tecnico adoperato (nel caso in esame la struttura metallica) eviti lo sconfinamento nel fondo contiguo per una superficie anche minima (si vedano in tal senso Cass. civ. Sez. II n. 6335 del 07/06/1993 e Cass. civ. Sez. II n. 2267 del 14.03.1997).
Si tenga comunque presente che la chiusura del fondo non può essere effettuata con modalità estranee alla sua difesa e aventi come unico scopo l’arrecare molestie ai vicini, salvo incorrere nel divieto di cui all’art. 833 del c.c., ipotesi che nel caso di specie non sembra ovviamente ricorrere.


Francesco C. chiede
venerdì 12/08/2022 - Lazio
“Salve, avrei necessità che mi suggeriate come procedere più efficacemente possibile nei confronti del mio confinante per chiedergli i danni per il seguente motivo.
Premetto che ho una porzione di villino bifamiliare costruito nel 1984, proprietà delimitata da un muro di recinzione alto m. 1,60 costruita completamente sulla mia proprietà, senza il contributo del confinante. A m. 1.50 al di là del muro vi è un albero di ulivo piantato decenni prima della costruzione del villino che negli anni ha seguitato a crescere fino ad avere una dimensione tale da danneggiare pesantemente il mattonato della mia pavimentazione antistante casa, iniziare una lenta ed inesorabile demolizione del muro di recinzione spaccando i tubi dei servizi in esso contenuti. Ad oggi delle 2 tubazioni che adducono acqua ai due appartamenti e delle due del gas, è rimasta operativa solo una del gas (un contatore gas chiuso) e siamo senza acqua in casa.
Avvisato il vicino di questo enorme problema, la risposta è stata che l'albero lui ce lo ha trovato.
A voi chiedo cortesemente di indicarmi quali articoli del codice civile invocare, quali sentenze ai vari livelli, nonché suggerirmi come procedere per ottenere che detto confinante risarcisca il danno da me subito a causa del suo albero.”
Consulenza legale i 21/08/2022
L’art. 896 c.c. sembra essere molto chiaro in merito a ciò che viene chiesto, riconoscendo al proprietario di un fondo il potere di costringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, mentre egli stesso può tagliare direttamente le radici che vi si addentrano.
La ratio di tale distinzione si rinviene nel maggior pregiudizio che potrebbe arrecare all'albero il taglio dei rami non fatto a regola d'arte, mentre per le radici nel maggior danno che l’invasione delle stesse arrecherebbe al fondo confinante.

In giurisprudenza è stato tra l’altro precisato che, dovendosi reputare illegittimo, in forza del citato art. 896 c.c., l’addentramento nel fondo altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, va riconosciuto al proprietario del fondo invaso il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle stesse radici di penetrare nel suo fondo (così Cass. civ. sent. n. 323 del 14.01.1999).

Ora, ciò che nel caso di specie potrebbe essere eccepito dal vicino proprietario dell’albero di ulivo è non soltanto che il proprietario danneggiato non ha provveduto direttamente al taglio delle radici, ma anche che il verificarsi dei danni adesso lamentati probabilmente non è stato mai formalmente denunciato e portato a conoscenza del confinante.
Nel quesito, infatti, si scrive semplicemente che il vicino “è stato avvisato” di questo enorme problema, quando in realtà ci si sarebbe dovuti premurare non tanto di avvisarlo, quanto piuttosto di inviargli una formale diffida a porre in essere ogni azione necessaria per impedire il propagarsi delle radici di quell’albero, considerati i danni dalle stesse causati al proprio fondo.

Di contro, del tutto privo di fondamento giuridico deve ritenersi quanto eccepito dal vicino in sua difesa, essendosi questi limitato ad asserire che l'albero è stato da lui trovato già piantato, come se tanto fosse sufficiente per esimersi da ogni responsabilità per i danni arrecati al fondo confinante.
Infatti, occorre sapere che quanto disposto dall’art. 896 c.c. vale anche in relazione a quegli alberi per i quali sia stato acquisito per usucapione o ad altro titolo (contratto, destinazione del padre di famiglia) il diritto di tenerli a distanza non legale dal confine altrui: nel caso di specie, peraltro, la presenza di un muro sul confine esime il proprietario dell’albero dal rispetto di ogni distanza, ma non può di certo legittimare che i rami e le radici invadano il fondo altrui.

Precisato quanto sopra e passando adesso ad esaminare quali modalità seguire per ottenere il ristoro dei danni subiti, va detto che occorre innanzitutto portare formalmente a conoscenza del vicino, a mezzo di lettera raccomandata, la situazione che si è venuta a creare, intimandogli di provvedere al risarcimento dei danni patiti ex art. 2051 del c.c..
Al fine di poter quantificare con esattezza tali danni, è indispensabile rivolgersi ad un tecnico di propria fiducia, al quale affidare il compito di redigere una perizia estimativa.
Qualora il vicino non intenda prendere alcuna iniziativa per risolvere bonariamente la questione (cosa molto probabile), non rimane altra soluzione, purtroppo, che quella di rivolgersi all’autorità giudiziaria (competente è il Tribunale), esercitando una azione per risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
A quel punto il proprietario dell’albero potrebbe soltanto eccepire che la responsabilità dei danni lamentati sia addebitabile esclusivamente a colui che li ha subiti per non essersi avvalso della facoltà riconosciutagli dall’art. 896 c.c., ossia di provvedere direttamente al tagli delle radici.
In contrario, però, può invocarsi un costante orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, ed in particolare qui si vogliono segnalare:
- Cass. civ. Sez. I, sent. 14.05.1976 n. 1703, così massimata:
L'esenzione dei beni demaniali dall'obbligo delle distanze stabilite dall'art. 882 c.c., in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'obbligo, impostigli dall'art. 2051 c.c., di evitare che la proprietà confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale; il suddetto titolare non è, inoltre, esentato da tale obbligo e, in caso di inosservanza, dalla relativa responsabilità per il solo fatto che il vicino non si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 896 c.c. di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo”.

- Corte d’Appello di Roma sentenza 24.03.2020 n. 1827, in cui si legge che non può “configurarsi in capo al proprietario del fondo attiguo a quello ove sono piantati gli alberi l’obbligo di creare una sorta di argine o barriera alle radici di piante ed alberi che con il tempo si sviluppino in direzione del suo fondo, neppure quando già esistano degli alberi in prossimità del confine, poiché è dovere del proprietario degli stessi impedire tale sviluppo con opportuni accorgimenti, come quello del taglio delle radici dirette verso il fondo limitrofo oppure, ove ciò non risulti possibile, con l’eliminazione degli alberi stessi”

A.B. chiede
mercoledì 29/09/2021 - Toscana
“Sono proprietario di una vecchia casa che ha sul retro un giardino pensile sul declivio di una collina, detto giardino pensile rettangolare, sostenuto da un muro di contenimento di mia proprieta' e ha un lato corto sulla strada, un altro lato corto sulla proprieta' di fianco e il lato lungo che da su un'altra proprieta' sottostante. I proprietari sottostanti usano il muro di contenimento per appoggiarvi tettoie, lavelli, tubi ecc..
Inoltre ad una estremita' del muro di contenimento, gli stessi proprietari sottostanti piantarono due abeti diversi anni fa, ad un metro circa dal muro. Detti abeti sono cresciuti andando a diversi metri sopra il muro e il parapetto del mio giardino pensile cosicche' mi hanno oscurato in parte la vista e in caso di forte vento mi ritrovo nel mio giardino una grande quantita' di rametti spezzati e tanti aghi che, oltreche' sporcare, vanno ad otturare i pozzetti di scarico delle acque piovane. Inoltre alcuni rami di detti abeti aggettano sul mio giardino. Inoltre in caso di caduta detti abeti potrebbero andare a danneggiare strutture e quant'altro si trovi nel mio giardino pensile.
Le mie domande sono :
1) ho diritto di far rimuovere detti abeti piantati oltre 30 anni fa ?
2) ho diritto di far rimuovere tettoie e quanto altro si trovi addossato al muro di contenimento anche se posizionati da molto tempo ? Oppure trascorsi un tot di anni sono tenuto a lasciare il tutto dove si trova ?”
Consulenza legale i 07/10/2021
L’art. 892 del codice civile stabilisce che, salvo quanto previsto a livello locale, per gli alberi di alto fusto deve esserci una distanza di almeno tre metri dal confine.
Inoltre, la medesima norma stabilisce altresì che tali distanze non vadano osservate “ se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.“
Orbene, il successivo art. 894 c.c. prevede che laddove non siano state rispettate tale distanze, il vicino ha diritto che gli alberi vengano estirpati. Chiaramente però ciò trova un limite nell’usucapione del diritto a mantenerli a distanza non legale.
Come ha osservato la Corte di Cassazione con la sentenza n.26418/2014: “Ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione".

Nella presente vicenda, leggiamo che gli abeti sono stati piantati più di 30 anni fa.
Pertanto, in risposta alla prima domanda contenuta nel quesito, possiamo affermare che deve sicuramente escludersi il diritto di chiedere che tali alberi vengano estirpati.
In base però all’art. 896 c.c. in qualunque tempo può essere chiesto al vicino di tagliare i rami che si protendono all’interno della proprietà oltre a poter recidere direttamente le radici che invadono il fondo.
Come ha infatti sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14632 del 2012: “Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.”
Chiaramente se il vicino, nonostante la diffida, non provvede al taglio dei rami potrà essere chiesta opportuna tutela giudiziaria, ivi compreso un eventuale ricorso cautelare laddove vi siano fondati timori di rischio concreto di caduta dei rami e/o degli alberi medesimi.

In risposta invece alla seconda domanda contenuta nel quesito si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda gli oggetti lasciati accatastati a ridosso del muro di Sua proprietà, non vi è analoga normativa come per le distanze legali di alberi, muri o costruzioni.
Si può chiedere la loro rimozione soltanto laddove possano costituire un pericolo per la Sua proprietà (ad esempio, agevolando così l’ingresso ad eventuali ladri) o vi siano altre ragioni a tutela della proprietà quali la salubrità del muro (ad esempio, il materiale addossato al muro potrebbe determinare umidità alle pareti).
Quanto alla tettoia, se è stata infissa vale in effetti la regola del rispetto della distanza dal confine ma in tal caso se anche tale “costruzione” risale a più di venti anni fa non può richiedere al vicino di rimuoverla.

Mariella D. chiede
giovedì 22/07/2021 - Sardegna
“Buongiorno.
Il fatto è questo: possediamo un terreno e vicino al confine fra la nostra proprietà e quella di altri crescono alcuni mandorli che a volte, come ora che sono in stato vegetativo, protendono i rami oltre il confine verso l'altra proprietà.
1)gli alberi non sono stati piantati da noi, esistono da oltre trenta anni ;
2)gli alberi esistevano già da prima che venisse costruito il muro di confine;
3)non abitiamo stabilmente nel paese dove sta la proprietà, ma due volte ogni anno provvediamo a ripulire dalle erbacce e a sistemare le chiome degli alberi;
4)i nostri vicini tagliano i rami sporgenti, senza avvisarci e anzi si sono introdotti nella nostra proprietà ed hanno tagliato drasticamente i rami, lasciando sul terreno le parti tagliate in pieno disordine;
5)noi vogliamo rispettare la legge, e non vogliamo causare fastidi al prossimo ma non vogliamo che vengano lesi i nostri diritti.
Ci dispiacerebbe sacrificare gli alberi, provvediamo a ridimensionarne le chiome e a ripulirli dal seccume, ma non possiamo controllare giorno per giorno se spunta un rametto.
Chiediamo quali siano gli adempimenti che essenzialmente spettano a noi, per essere in regola con le leggi, se i vicini possono tagliare i rami che sporgono senza interpellarci, se possono pretendere che gli alberi vengano abbattuti.
Ringrazio per l'attenzione.”
Consulenza legale i 26/07/2021
Per rispondere al quesito occorre principalmente far riferimento a quanto disposto dall’art. 896 del codice civile secondo cui il vicino sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del confinante può “in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.”.
Già dal tenore letterale della norma emerge che il vicino può tagliare le radici che entrano nel terreno di sua proprietà ma non può arbitrariamente tagliare i rami che invadono il suo fondo ( e men che meno introdursi nella proprietà del vicino!).
La circostanza che gli alberi esistano da oltre trenta anni non fa sorgere un diritto a mantenere le fronde in modo che invadano le proprietà confinanti.
Come aveva infatti osservato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14632/2012: “Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.”.
Tale interpretazione è assolutamente costante nella giurisprudenza di legittimità se pensiamo che la Corte di Cassazione già nella risalente pronuncia n.1788/1993 aveva statuito il medesimo principio affermando che: “Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c., innovando la disposizione dell'art. 582 del c.c. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest'ultimo a tagliarli in qualunque tempo.

Ciò posto, il comportamento del vicino che entra nel vostro fondo per tagliare i rami costituisce anche un illecito penale.
Per la precisione, integra il reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p. (si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.13912/2017).

Alla luce di quanto sopra, in risposta alle domande contenute nel quesito possiamo affermare quanto segue.
Gli adempimenti che spettano a voi sono quelli di tagliare i rami che si protendono oltre il confine per evitare, appunto, che invadano l’altrui proprietà.
I vicini da parte loro, come testè evidenziato, non sono autorizzati a tagliare autonomamente detti rami (nemmeno rimanendo all’interno della loro proprietà) e se vengono a tagliarli nel vostro fondo sono passibili di denuncia per il reato di violazione di domicilio.
Possono però pretendere, anche attraverso un provvedimento del giudice, che voi curiate le piante in modo che non invadano il loro fondo ( cosa che, di fatto, già avviene anche se soltanto due volte l’anno).

Raffaele P. chiede
domenica 28/01/2018 - Campania
“Sono proprietario di una villetta con giardino composta da piano terra , 1 piano con terrazzo , e mansarda. La villetta fa parte di un condominio di 8 villette tutte gemelle alla mia e sono tutte posizionate una accanto all'altra quasi attaccate. Il mio vicino possiede un albero di mandarino piantato a quasi 2 metri dal confine del mio giardino.I 2 giardini sono separati da un cordolo di cemento alto circa 25 cm. Sul quale vi è posta una rate metallica a maglie larghe che formano dei riquadri di circa cm. 4x7 , l'altezza della rete in origine era di 1 m. ed è sorretta da piloncini di ferro cementati nel cordolo, in secondo momento il mio vicino ha rialzato la rete sovrapponendone un'altra di uguale altezza raggiungimento così i 2 metri di altezza.Come se non bastasse ha adagiato lungo tutta la rete un telone verde scuro di quelli che si utilizzano sulle impalcature per coprire i lavori in corso.Attualmente la chioma del mandarino in questione ha raggiunto l'altezza di circa 5 metri e mezzo ed alcuni rami si protraggono nel mio giardino per oltre 50 cm.tutto ciò oltre a penalizzare il mio giardino e la mia casa poiché mi fa ombra e toglie luce penalizza anche il mio terrazzo del piano superiore poiché ostacola la panoramicità del terrazzo dal quale godevamo prima la visualità della splendida conca dei Campi Flegrei di Pozzuoli- Napoli.
Io vorrei perlomeno che il mio vicino riducesse l'altezza dell'albero mantenendolo costantemente a 2,50 metri.che tipo di azione mi consigliate per ottenere ciò, posso invocare il diritto di panorama o che altro? Grazie
P.s. Se necessario posso inviare foto via mail”
Consulenza legale i 01/02/2018
Sembra quasi inutile suggerire di tentare in primo luogo un dialogo con il vicino, al fine di rappresentargli che l’albero di sua proprietà sta invadendo con i rami ed in altezza la propria abitazione, pregiudicando anche il diritto di veduta di cui prima si riusciva a godere.
A sostegno delle proprie doglianze potranno invocarsi gli artt. 896 c.c., relativamente ai rami che invadono il proprio fondo, e l’art. 892 c.c. che, seppure indirettamente e nella misura in cui vedremo, regola in qualche modo l’altezza a cui gli alberi sul confine devono mantenersi.
Percorsa inutilmente tale strada, che si ritiene quanto mai opportuna sia per tentare per quanto possibile di mantenere rapporti di buon vicinato sia per dar prova al Giudice (che verrà investito della questione) che ne era stata fatta richiesta bonaria[1], non resterà altra soluzione che quella di citare in giudizio il vicino[2], lamentando che l’albero di mandarino ha, crescendo, invaso con i rami il proprio fondo e raggiunto il proprio terrazzo, recando così pregiudizio al diritto di veduta ed alla salubrità per caduta di fogliame e spore, e chiedendone la condanna alla potatura o cimatura periodica al fine di mantenerlo entro una certa altezza.

Compiuto tale passo, occorre vedere sulla base di quali norme e di quali argomentazioni potranno farsi valere le proprie ragioni.

Ora, nessuna difficoltà e/o incertezza può sussistere per quanto concerne il diritto alla potatura dei rami che si protendono sul proprio fondo, risultando sotto questo profilo estremamente chiaro il testo dell’art. 896 c.c., norma che riconosce il diritto di ottenere in qualunque momento la condanna del vicino, che non voglia provvedervi spontaneamente, a potare i rami che si protendono sul fondo altrui.

Ottenuta una sentenza favorevole in tal senso, qualora il vicino continui a non adempiere, sarà necessario dare esecuzione coattiva alla stessa, ossia provvedere a proprie spese e con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario al taglio dei rami, spese che non potranno che farsi gravare sulla parte soccombente.

Maggiore incertezza, invece, sussiste in ordine al diritto di pretendere che l’albero del vicino venga mantenuto entro una certa altezza per non recare pregiudizio al diritto di veduta di cui si godeva e si vorrebbe continuare a godere dal proprio terrazzo.

L’incertezza nasce da quell’orientamento diffuso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui un diritto di veduta, inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all'infinito dal proprio terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitù altius non tollendi, che può intendersi costituita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (è difficile, infatti, che venga espressamente prevista per contratto).

Tale fonte di costituzione, però, viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali in quanto questi necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (cfr. Cass. sez. 2 n. 10250 del 20.10.1997 secondo cui "la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi, riferibile sia a costruzioni che ad alberi, che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta”).

Tuttavia, come prima si accennava, un appiglio normativo per tentare di ottenere la cimatura dell’albero in questione fino ad una certa altezza, lo si può rinvenire nell’art. 892 c.c., norma che, seppure nulla dica in merito all’altezza a cui debbono essere mantenuti gli alberi tra proprietari confinanti, fissa il principio secondo cui le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (così Cass. 1.8.2008 n. 21010).

Come può notarsi, tale norma prevede che è possibile tenere un albero a distanza non legale dal confine, purchè vi sia un muro divisorio e l’albero non superi l’altezza del muro, altezza che per i muri di confine viene fissata in metri 3 dall’art. 878 c.c.; in tal modo, dunque, può ritenersi implicitamente stabilito che l’altezza massima che l’albero a distanza non legale può avere per non disturbare la proprietà confinante è di metri 3.

Non si vede, però, per quale ragione, sulla base delle predette norme, un albero posto a distanza non legale non possa superare i tre metri di altezza e, invece, quello posto a distanza legale possa raggiungere i cinque metri di altezza come nel nostro caso, e ciò ancor più se si considera che qualunque albero, sia pure posto a distanza legale può, nel corso del tempo, per l’eccessivo sviluppo, la frondosità della chioma o la mancata cura, invadere la sfera di altri soggetti.

Sono queste le argomentazioni che potranno essere sottoposte all’attenzione del giudice chiamato a decidere il caso e che dovrebbero indurlo a disporre la cimatura dell’albero fino all’altezza massima di tre metri; anche in questo caso, ovviamente, la mancata ottemperanza al provvedimento del Giudice potrà essere risolta soltanto con l’esecuzione coattiva della sentenza.

Infine, e per completezza, su tale argomento si vuole segnalare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 2973 del 27.02.2012, che ha deciso proprio in materia di diritto di panorama, nella quale si afferma quanto detto sopra, ossia che tale diritto può solo configurarsi quale servitus alius non tollendi, acquisibile per usucapione o destinazione del padre di famiglia, ma solo allorché siano state realizzate “opere permanenti ulteriori rispetto a quelle necessarie per la veduta”; il problema sta nel fatto che non si rinvengono precedenti giurisprudenziali dai quali poter desumere con certezza quali siano le opere “ulteriori rispetto a quelle necessarie per la veduta” e che permettano il maturare dell’usucapione.

Si può solo supporre che non sia sufficiente una finestra od una luce ma che, ad esempio, possa esserlo un terrazzo costruito appositamente per avere vista diretta sul panorama; anche sotto questo profilo spetterà al Giudice valutare se il suo terrazzo può ritenersi tale.


[1] Sarà opportuno rivolgere tale richiesta al vicino per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
[2] La competenza spetta al Giudice di Pace ex art. 7 n. 1 c.p.c.


Andrea F. chiede
mercoledì 20/05/2015 - Piemonte
“Buongiorno,
Ho acquistato una casa e il confine del mio giardino dista a meno di tre metri da tre alberi ad alto fusto (circa 16 mt). Sulla compravendita del terreno, fatto dalle società costruttrice e il venditore del terreno c'è l'osservanza di un patto:
"non recare danno ai 3 alberi, al fine di conservarli pur nei limiti dovuti alla loro età e stabilità, convenendosi quindi apposito vincolo o servitù di mantenimento ed inerente manutenzione".
Io mi ritrovo adesso con quel vincolo, ed anche con il pericolo dei rami di mezzo albero che sconfina sul mio terreno e di una sporcizia che dura tutto l'anno dalla fioritura alla caduta delle foglie.
Come posso pretendere il taglio delle fronde o posso io, restando sul mio terreno, tagliare questi rami?
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 21/05/2015
Nella vicenda esposta è stata costituita per contratto una servitù che consente al proprietario del terreno su cui sorgono i tre alberi di mantenerli a distanza inferiore dal confine.
Pertanto, il titolare del fondo confinante non può pretenderne l'estirpazione degli alberi ai sensi dell'art. 894 del c.c.

Tuttavia, permane in capo al proprietario del fondo servente il diritto di pretendere la potatura degli alberi che si protendono sulla proprietà altrui.
Lo stabilisce il primo comma dell'art. art. 896 del c.c., che fa salvi i regolamenti e gli usi locali che prevedano una diversa disciplina (è bene quindi documentarsi su questo punto).

Nel caso di specie, risulta importante sottolineare che il diritto a far tagliare i rami protesi è imprescrittibile, in base al dato letterale della norma che dice espressamente "in ogni tempo".
La Cassazione, nonostante un oscillante orientamento in materia, sembra ormai ritenere che non possa usucapirsi il diritto di far protendere i rami degli alberi sul fondo confinante. Sul punto possono citarsi la sentenza Cass. civ. n. 5497/1978 ("L'art. 896 c.c., innovando la disposizione contenuta nell'art. 582 cod. civ. del 1865, ha stabilito espressamente che il titolare del fondo sul quale si protendono i rami degli alberi del fondo altrui può costringere il vicino a tagliarli 'in qualunque tempo', eliminando così ogni possibilità di acquisto per usucapione della servitù di protendimento dei rami per effetto dell'inerzia, potratta nel tempo, dal proprietario del fondo su cui essi si protendono") e la più recente sentenza n. 4361/2002 ("Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo").

La formulazione del vincolo relativo agli alberi non sembra aver anche previsto una servitù volontaria di mantenere i rami degli stessi "senza controllo": manca una espressa previsione circa il taglio dei rami, quindi non si può presuntivamente desumere che sia stata costituita una ulteriore servitù, che di norma non è nemmeno usucapibile. Si parla solo di mantenimento degli alberi, nel senso che essi possono rimanere là dove sono piantati, e di cura delle piante. Naturalmente, la controparte avrà sempre la facoltà di offrire una interpretazione differente del vincolo.

In conclusione, quindi, si ritiene che il proprietario del giardino che subisce l'invasione dei rami ha diritto a chiederne il taglio (la norma non dice che ha diritto a tagliarli da sé).

Dal punto di vista processuale, la domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l'altrui proprietà rientra nella competenza del giudice unico di tribunale (Cass. civ., ordinanza 4.1.2006 n. 32).

Silvia B. chiede
lunedì 10/03/2014 - Abruzzo
“Il mio vicino non vuole cimare gli alberi che sono cresciuti impedendomi di vedere il normale panorama ed alcuni addirittura hanno i rami che arrivano all'interno della nostra proprietà. Cosa posso fare? Le piante sitrovano a più di tre metri ma sono state lasciate crescere così tanto che ora sono altre più di 10 metri ed hanno fronde che invadono anche il nostro terreno. Mi dice che quest'anno proprio non ce la fa a cimarli e potarli ma sono due o tre anni che lo dice, in realtà ha cercato di venderci il terreno a 4 volte il prezzo di mercato. Grazie molte per i suggerimenti e buon lavoro.”
Consulenza legale i 18/03/2014
Il quesito proposto coinvolge due aspetti, distinti tra loro, in tema di proprietà fondiaria. Da un lato, la presenza di rami di alberi posti a distanza legale dal confine ma che protendono sul fondo del vicino; dall'altro, il diritto "al panorama" del proprietario di un fondo che si veda oscurare il paesaggio dalla presenza dell'ingombrante chioma dell'albero.

Sotto il primo profilo, si rileva che il codice civile prevede espressamente il diritto del confinante di costringere il vicino a tagliare i rami degli alberi che protendono sul suo fondo (art. 896 del c.c.). La giurisprudenza ha sostenuto che nemmeno l'inerzia del confinante nell'agire contro il vicino può consentire a questi di usucapire il diritto a far protendere i rami dei suoi alberi in quello confinante e che quindi il diritto a far tagliare i rami sarebbe imprescrittibile (Cass. n. 14632/2012: "Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso".)

Quindi, nel caso di specie, è evidente che i rami protesi dal fondo confinante possano essere fatti tagliare dal vicino.
Se questi non provvede da sé, l'ordinamento consente di ricorrere all'azione di manutenzione (art. 1170 del c.c.), volta ad ottenere la cessazione di turbative al possesso di immobile, chiedendo in particolare che siano emanati i provvedimenti necessari per procedere al taglio dei rami da parte di terzi (o dello stesso proprietario del terreno), a spese del vicino.
Tuttavia, l'azione può proporsi solo entro un anno dall'inizio della turbativa, trascorso il quale sarà necessario instaurare un giudizio ordinario di competenza del giudice di pace (art. 7 del c.p.c.).

Per quanto riguarda la seconda questione, si deve comprendere se esista (e come si acquisti) un diritto "di panorama" nei confronti del vicino.
La servitù di veduta è diversa dal diritto al panorama.
La servitù di veduta è semplicemente il diritto di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino.
Il diritto al panorama, invece, non è altro che una servitù altius non tollendi (servitù di non sopraelevare), che si acquista come un qualunque tipico diritto reale. Si tratta in altre parole del diritto a non vedere pregiudicata la visuale del panorama da un altro edificio, ma anche dalla chioma di un albero, seppur piantato a distanza legale.
Una servitù altius non tollendi può essere costituita, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (lo ha ricordato la sentenza Cass. civ., Sez II civile, del 27.02.2012 n 2973).

Quindi, se anche esiste un diritto di veduta generico (che nasce quando al momento dell'acquisto dell'immobile la veduta era consentita), per poter chiedere giudizialmente la cimatura di alberi che impediscano la normale visuale, è necessario dimostrare che esiste una servitù di "panorama", che può acquistarsi anche per usucapione ma richiede in tal caso l'esistenza di opere che possano apparire destinate al suo esercizio (ad esempio, la presenza di un terrazzo).
Anche la tutela della servitù di panorama può essere approntata con un'azione di manutenzione come quella sopra descritta (sarà quindi possibile agire con un'unica azione per ottenere entrambi gli scopi: rimozione dei rami protesi e di quelli che impediscono il godimento del panorama). Se si è decaduti dall'azione di manutenzione, si potrà chiedere l'accertamento della servitù con azione ex art. 1079 del c.c., con domanda di riduzione in pristino (cioè cimatura dell'albero).

Giorgio R. chiede
giovedì 10/03/2011 - Marche

Le radici di alcuni alberi di un vicino hanno otturato la fognatura di una casa adiacente: chi deve pagare le spese per liberare la condotta?”

Consulenza legale i 11/03/2011

L'insidia proviene da un bene appartenente ad un soggetto, che in quanto proprietario riveste la posizione di custode ai fini del riconoscimento nei suoi confronti di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 del c.c.. Egli, quindi, è tenuto, a porre senz'altro rimedio all'inconveniente procedendo alla manutenzione delle condotte ostruite dalle radici, salvo escludersi una responsabilità per l'ipotesi in cui si configuri un "caso fortuito", ossia l’anomalo sviluppo delle radici dipenda da modificazione naturale repentina, imprevedibile e non evitabile per l'impossibilità di un tempestivo intervento (circostanza che appare abbastanza improbabile).


G. D. F. chiede
domenica 17/07/2022 - Puglia
“In merito all'art.892 c.c. si chiede:
- se il muro di confine non è proprio e neanche in comunione (quindi, è del vicino) è possibile piantare una siepe in giardino senza rispettare la distanza di 50 cm ma rispettando l'altezza della sommità del muro (150 cm)?
- è in regola con la norma del c.c. il vicino confinante, proprietario del muro di 150 cm, che nel suo giardino ha un albero, non di alto fusto, che non rispetta la distanza dal confine di 1,5 mt? inoltre, i rami dell'albero sporgono nella mia proprietà. Posso far valere i miei diritti e come?
preciso che i regolamenti locali non hanno normato la questione "distanza degli alberi".
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 21/07/2022
Il primo dubbio che si chiede di aver chiarito attiene alla sussistenza o meno di un diritto a piantare sul proprio fondo una siepe senza il rispetto delle distanze fissate dall’art. 892 c.c. per la presenza di un muro sul confine.
Il dubbio nasce dalla stessa espressione utilizzata dal legislatore nell’ultimo comma di tale norma, ove si fa riferimento all’esistenza sul confine di un muro “proprio o comune”.

Per rispondere a quanto viene chiesto occorre innanzitutto analizzare la stessa ratio della norma, la quale viene individuata dalla dottrina nell’esigenza di evitare al fondo vicino i possibili danni derivanti dal propagarsi delle radici, dalla caduta delle foglie ovvero dall’immissione di ombra e umidita.
In senso conforme si pone anche la giurisprudenza, ritenendo che la norma in esame sia volta ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa riuscire di danno ai vicini per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità (così Cass. n. 6497/1988, Cass. n. 2865/2003).

Precisato ciò, il legislatore all’ultimo comma dispone appunto che le distanze fissate nella prima parte dell’art. 892 c.c. non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro, ovviamente senza aperture, poco importa se “proprio” o “comune”.
Alcuni interpretano il termine “proprio” nel senso che si può piantare un albero a ridosso del muro solo se questo è di proprietà esclusiva di chi pianta l’albero oppure comune.
In realtà, si ritiene preferibile la tesi secondo cui la norma deve intendersi riferita all’esistenza di un muro comune o di proprietà esclusiva di uno qualunque dei due confinanti, dovendosi soltanto rispettare la condizione che le piante siano potate in modo da non superare l’altezza del muro.
Del resto, questa seconda interpretazione si pone perfettamente in linea con la ratio della norma a cui prima si è fatto riferimento, in quanto se le piante non superano l’altezza del muro il confinante non può lamentare alcuna diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità.

Per quanto concerne l’altezza del muro, si ritiene opportuno ricordare che ex art. 878 del c.c. il muro sul confine può essere alto fino a tre metri, dovendosi anche precisare che se si ha il diritto di tenere sul confine un muro di maggiore altezza, anche le piante possono essere fatte crescere vicino ad esso fino alla sua altezza.
Al muro sul confine, inoltre, può essere assimilato anche il muro di una costruzione qualsiasi, purchè si tratti di muro privo di aperture, mentre la regola fissata dall’ultimo comma dell’art. 892 c.c. non vale in presenza di altro tipo di recinzione, quali una rete, filo spinato o una staccionata.

L’altra situazione che si chiede di prendere in esame è quella che riguarda questa volta il confinante, il quale ha nel suo giardino un albero, non di alto fusto, che non rispetta la distanza di metri 1,5 dal muro di proprietà esclusiva dello stesso ed i cui rami sporgono nella proprietà altrui.
Ebbene, per comprendere come ci si deve comportare in un questo caso occorre precisare che in tema di distanze degli alberi vanno distinte due diverse situazioni.
La prima è quella regolata dal primo comma dell’art. 892 c.c., il quale fa appunto riferimento a chi “vuol piantare” alberi presso il confine, e per la quale vale quanto fin qui detto.
La seconda situazione è quella delle piante già esistenti (come l’albero del vicino), la quale dà origine a situazioni più complesse, in quanto si rende necessario distinguere i casi in cui si sia già acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale da quelli in cui il diritto non sia stato ancora acquisito.

Nel primo caso l’acquisto del diritto determina il nascere, in termini tecnici, di una servitù, e questo può avvenire per contratto o per destinazione del padre di famiglia (ad esempio a seguito di divisione di un fondo appartenente in origine ad un unico proprietario) oppure per usucapione ventennale.
Quest’ultima è la fattispecie che si presenta con maggiore frequenza e si realizza quando il confinante non reagisce per almeno venti anni al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale (secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità il termine iniziale deve farsi decorrere dal piantamento dell’albero).
Al contrario, se il diritto non è stato ancora acquisito, il confinante può richiedere in qualunque momento che l’albero venga reciso o ridotto fino all’altezza del muro di confine.

Pertanto, applicando le regole sopra esposte al caso di specie, la soluzione sembra molto lineare, in quanto se la situazione lamentata si protrae da parecchio tempo (o meglio da più di vent’anni)), ci sarà ben poco da fare, avendo il vicino acquisito un vero e proprio diritto di servitù di tenere l’albero a distanza non legale, pur se supera l’altezza del muro di confine.
Per i rami che si protendono sul proprio fondo vale quanto disposto dall’art. 896 del c.c., norma che riconosce al proprietario di un fondo il potere di costringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, mentre egli stesso può tagliare direttamente le radici che vi si addentrano (il fondamento di tale distinzione si ritrova nel maggior pregiudizio che potrebbe arrecare all’albero il taglio dei rami fatto non a regola d’arte rispetto al taglio delle radici, la cui recisione può anche avvenire accidentalmente durante l’aratura).

Va precisato che il diritto di recisione è imprescrittibile (la norma usa l’espressione “in ogni tempo”), con la conseguenza che un’eventuale servitù di protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante può costituirsi per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia, ma non per usucapione.

Se, invece, l’albero a distanza non legale è stato piantumato da meno di venti anni, si potrà pretendere che lo stesso venga ridotto all’altezza del muro di confine, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 892 c.c.

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