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Articolo 914 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Dispositivo dell'art. 914 Codice Civile

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863, 865].

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921.

Ratio Legis

L'articolo, contrariamente a quanto disposto dall'art. 913, vuole proteggere gli interessi di una molteplicità di persone al fine di migliorare la produzione.

Spiegazione dell'art. 914 Codice Civile

Diversa natura delle opere elencate nell'art. 914. Costituzione dei consorzi per la regolazione delle acque. Consorzi coattivi ; consorzi obbligatori

Le opere elencate nell'art. 914 sono di natura diversa in quanto mirano alla sistemazione degli scoli e alla soppressione dei ristagni, cioè a scopi di prosciugamento e quindi di bonifica nel senso classico, o mirano alla raccolta di acque allo scopo di difesa, nel qual caso si è in presenza di opere idrauliche in senso stretto. Ma le opere di raccolta d' acqua possono essere costruite anche a scopi irrigui o di produzione di forza motrice, nel qual caso costituiscono opere di utilizzazione delle acque. È però da tener presente che un'opera di raccolta d'acqua può servire promiscuamente per fini di difesa idraulica e per fini di utilizzazione: né il titolo dell'articolo, facendo riferimento alla regolazione del deflusso delle acque, basterà ad escludere, tra gli scopi dei consorzi ivi contemplati, l'utilizzazione delle acque, poichè questa utilizzazione si consegue al massimo grado proprio quando si può regolare il deflusso dei corsi d'acqua, immagazzinandone le morbide con opere di sbarramento e sostituendo cosi, per quanto è possibile, portate continue a portate di­scontinue.

Questo rilievo pone in maggiore evidenza quanto risulta dalle osservazioni di carattere generale fatte nel commento che precede l' art. 909 del c.c.: la distinzione degli scopi in materia di acque è meno facile di quanto si creda, sebbene nel campo della legislazione speciale si abbiano tre distinte regolamentazioni, per cui ha fatto bene il vecchio codice civile a disciplinare i relativi consorzi per le acque e per le bonifiche, a usare una formula unica e comprensiva, e bene ha fatto it nuovo codice, pur avendo distinto in sezioni diverse le bonifiche e le acque, a richiamare nell' art. 914 le norme contenute nell' art. 921 del c.c. (commi 2 e 3) e a riportarsi con l'articolo 921 alle norme contenute nell' art. 863 del c.c. sui consorzi di miglioramento fondiario, le quali a loro volta si riferiscono a quelle sui consorzi di bonifica contenute nell' art. 862 del c.c..
Non sarà male se, nell'applicazione delle nuove norme o meglio nella coordinazione dei vari libri del codice, potranno essere ancor più ridotte le differenze fra i consorzi per la bonifica integrale e quelli per le acque. Al qual proposito giova notare: a) che i consorzi di cui all'art. 914 possono essere coattivi o obbligatori, come abbiamo chiarito nel commento generale che precede l' art. 909 del c.c.; coattivi quando per la costituzione dell'ente ci sia la richiesta della maggioranza degli interessati ; obbligatori se i consorzi sono costituiti d'ufficio; b) che per le forme di costituzione dei singoli consorzi valgono le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (art. 863 del c.c.), i quali, come quelli di bonifica, sono costituiti per decreto reale (art. 862 del c.c.); c) che però per la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica non e contemplato, come per la costituzione dei consorzi riguardanti la regolazione del deflusso delle acque, il caso della richiesta della maggioranza degli interessati, cioè il caso del consorzio coattivo, limitandosi l'art. 862, richiamato dall'art. 863 a dichiarare che, in mancanza d'iniziativa privata, i consorzi possono essere costituiti d'ufficio.


Funzionamento del consorzio. Contributi dei consorziati
Anche per il funzionamento dei consorzi sulla regolazione del deflusso delle acque l'art. 914 rimanda, attraverso l' art. 921 del c.c. alle disposizioni che riguardano i consorzi di miglioramento fondiario, disposizioni che si riducono a quelle dell'art. 864, secondo cui i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Il vecchio codice nulla diceva in proposito, mentre le molteplici leggi speciali succedutesi in materia di acque, di bonifiche e di opere idrauliche si sono sbizzarrite, a proposito dei contributi consorziali, in formule diverse, più o meno late, di cui le più recenti sono quelle contenute negli art. 21, 41 e 72 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, e nel R. D. zi dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti idroelettrici (art. 68).

La formula usata dall' art. 864 del c.c.del nuovo codice, da porsi in relazione con quanto stabilisce il libro sulla tutela dei diritti, ha sostituito alle tre formule contenute nei citati articoli della legge speciale sulla bonifica una formula unica che si avvicina alla formula più lata contenuta nell'art. 21 della predetta legge, ma non contiene, al par di quella, la dichiarazione che i contributi dovuti dai proprietari consorziati costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque la legge speciale (art. 68) stabilisce che le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito per i crediti dello Stato relativi ai canoni demaniali, a lavori eseguiti d'ufficio e a qualunque altro recupero (il quale privilegio prende grado a sua volta dopo quello spettante allo Stato per i tributi fondiari, comprese le sovrimposte comunali e provinciali), e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Questa formula, pur comprendendo anche l'onere reale come risulta indirettamente dal seguente art. 69, è meno ampia di quella contenuta nell'art. 21 della legge speciale sulla bonifica, la quale stabilisce che il privilegio per i contributi di bonifica prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Senonché il libro sulla tutela dei diritti gradua i crediti relativi ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario immediatamente dopo i crediti spettanti allo Stato per i tributi diretti e prima di quelli relativi a canoni demaniali di derivazione di acque pubbliche. E poiché, per l'art. 914 in esame, valgono per la riscossione dei contributi consorziali in materia di acque le stesse norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario, se ne deduce che i consorzi sulle acque contemplati dal nuovo codice civile godono di un privilegio superiore a quello concesso ai consorzi per l'utilizzazione delle acque regolati dalla legge speciale e che sono enti pubblici.

Il nuovo codice, al pari del vecchio, non fissa alcun criterio per la misura dei contributi, cioè per il reparto delle spese fra i consorziati. Le norme speciali sulle bonifiche (art. 11 e 12 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215) hanno invece stabilito che la ripartizione delle spese e fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguibili per effetto delle opere eseguite e in via provvisoria (salvo conguaglio) sulla base di indici approssimativi e presumibili del beneficio conseguibile.

È quindi escluso il reparto per superficie, salvo a consentirlo in pratica per gli oneri che si riferiscono esclusivamente all'organizzazione dell'ente o a cui corrisponda un beneficio uniforme per tutte le proprietà consorziate.

Si tratta di un problema grave e complicato la cui impostazione e fondamentale nella vita dei consorzi sulle acque e sulle bonifiche, e perciò ci auguriamo che possa essere affrontato anche dal nuovo codice in sede di coordinazione dei vari libri.


Espropriazione dei diritti dei consorziati da parte del consorzio

Il secondo comma dell'art. 914 dichiara che ai consorzi per la regolazione del deflusso delle acque sono applicabili anche le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 921, secondo cui il consorzio può procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

Nella spiegazione dell'art. 921 si esaminerà la portata e lo scopo di questa eccezionale facoltà, la quale, tra l'altro, conferma che le opere di raccolta delle acque devono intendersi rivolte anche a scopi di utilizzazione.


Consorzi obbligatori per l'esecuzione di opere nuove e per la manutenzione e l'esercizio di opere eseguite

Per il vecchio codice (art. 659) i consorzi sulle acque e sulle bonifiche potevano essere costituiti coattivamente dall'autorità giudiziaria quando si trattasse dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni dei quali non fosse possibile la divisione senza grave danno, il che dava luogo al dubbio se si potessero formare consorzi obbligatori per l'esecuzione di nuove opere.

Il dubbio è risolto dalla formulazione dell'art. 914 del nuovo codice, il quale contempla espressamente la costituzione del consorzio per provvedere ad opere di sistemazione degli scoli ecc. Viceversa l' art. 914 non parla di manutenzione ed esercizio delle opere, come ne parlano gli art. 862 e 863 sulla bonifica integrale. Però l'espressione « provvedere a opere », non equivale all' espressione « provvedere all' esecuzione di opere », ma è più lata e comprensiva, e quindi non esclude la facoltà del consorzio di mantenere ed esercitare le opere da esso costruite, come non esclude la possibilità di costituire appositamente un consorzio per la manutenzione o l'esercizio delle opere costruite dai singoli proprietari che sono chiamati a fame parte.

Del resto è regola generale che un consorzio istituito per l'esecuzione di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione (art. 26 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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