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Articolo 909 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Dispositivo dell'art. 909 Codice Civile

Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti(1), salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche(2) e per le acque sotterranee(3).

Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.

Note

(1) La disposizione concerne le acque esistenti sul fondo.
(2) L'articolo riguarda le acque private, che le leggi speciali non considerano pubbliche, perché non hanno la possibilità di soddisfare interessi generali.
Occorre tener conto della circostanza per cui gli artt. 909-921 sono stati oggetto di riforme legislative tali da far loro perdere l'originaria rilevanza.
L'ultima di esse è rappresentata dal d.P.R. 238/99.
(3) Le acque sotterranee non esistono sul fondo: c'è, quindi, un limite alla regolamentazione di cui all'art. 840.

Ratio Legis

E' controversa la natura del diritto del proprietario del fondo sulle acque private presenti in esso. Alcuni reputano che facciano parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 del c.c.), e che siano concesse in godimento perpetuo e gratuito ai titolari dei fondi. Ciò sulla base della considerazione per cui l'articolo, precisa che il proprietario può usare le acque; se il proprietario del fondo lo fosse anche dell'acqua non sarebbe necessario precisare che ne ha il diritto di uso, perché questa facoltà rientra nella sostanza del diritto di proprietà. Altri ritengono che i titolari dei fondi lo siano anche delle acque non pubbliche che scorrono su di esso in forza dell'art. 840.
L'acqua, cioè, è accessoria rispetto al fondo, ed è soggetta alla sua vis attrattiva.
I proprietari hanno, poi, la possibilità di ampiamente godere e disporre, che ciò sarebbe del tutto inconciliabile con il potere di concessione.
Circa le acque pubbliche, si rammenta che il relativo Tribunale ha competenza in materia di demanio idrico.

Brocardi

Aqua, quae in rivo nascitur, tacite lucri fit ab eo, qui ducit

Spiegazione dell'art. 909 Codice Civile

Disposizioni contenute nell'art. 540 del vecchio codice e interpretazione data dalla dottrina al diritto del proprietario di un fondo di usare delle sorgenti esistenti nel fondo stesso. Secondo l'opinione prevalente per diritto d'uso doveva intendersi diritto di proprietà

L'art. 540 del vecchio codice annoverava tra le servitù legali quella relativa all'uso delle sorgenti, disponendo che chi avesse una sorgente nel suo fondo poteva usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di titolo o di prescrizione. La prescrizione si poteva avere solo per possesso trentennale, purché concorresse la circostanza di opere visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio e il corso dell'acqua (art. 541).

Secondo la dottrina (De Cupis), dando alle parole dell'art. 540 il proprio significato, non si poteva sostenere che esso affermasse la proprietà delle sorgenti, perché la locuzione « diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta », usata dall'art. 436 del vecchio codice per qualificare il diritto di proprietà, non era affatto equivalente all'altra « diritto di usarne a piacimento » usata dall'art. 540. Se quindi la legge aveva adoperato questa speciale locuzione, se ne doveva dedurre, secondo questa corrente dottrinale, che essa aveva voluto accordare semplicemente l'uso delle sorgenti.

Altri ancora (Scialoja) hanno anche affermato che l'art. 540 stabiliva per il proprietario del fondo una semplice preferenza nel primo uso dell'acqua.

Identico è il pensiero di altri autori (Vitale; ma nello stesso senso anche Lucci, Valenti, Simoncelli) secondo cui l'art. 540 consentiva soltanto un uso al proprietario del fondo ove l'acqua sgorga.

Ma contro le affermazioni dei predetti autori stanno quelle di coloro i quali non solo non ritengono che l'art. 540 stabilisca un semplice diritto d'uso sulle acque sorgenti, ma affermano anzi che proprio dal detto articolo risultava la proprietà privata delle medesime.

Così Giovanetti, nella sua celebre opera Du regime des eaux, parlando dell'art. 555 del codice sardo che corrisponde al nostro 540, afferma che « l'acqua la quale si trova nel mio fondo è sempre mia, o si vegga scorrere o sia nascosta nel seno della terra ». Nello stesso senso anche altri autori (Codivilla), per i quali il codice civile riconosceva agli artt. 540 e 542 al proprietario del fondo la proprietà della sorgente. Altri Autori (Dionisotti),dopo aver detto che l' articolo comprendeva tanto le sorgenti artificiali che le naturali, aggiungevano che l'acqua sorgente in un fondo è di esclusiva spettanza del proprietario del medesimo.

Anche Giorgi, alla cui opinione tante volte si appellavano i sostenitori della tesi demanialistica, affermava soltanto che l'art. 540 accordava un semplice diritto di uso sulle sorgenti che siano caput fluminis, e non sulle altre, che in base al detto articolo dovevano ritenersi private.

Tutti gli argomenti contro la proprietà privata delle sorgenti si riducevano in sostanza al fatto che la legge adoperava nell'art. 54o l'espressione “usarne a piacimento”, mentre avrebbe potuto far ricorso all'altra “godere e disporre nel modo più assoluto" usata dall'art. 436 per esprimere il concetto di proprietà.

Ma ciò era facile a spiegarsi dando il suo giusto valore all'articolo in questione, il quale, collocato nel codice al capo II che trattava delle servitù prediali, non poteva interpretarsi come una norma circa la natura giuridica delle sorgenti, ma come una disposizione in materia di servitù. Dato infatti che il libero uso di qualunque proprietà può essere ristretto per legge, cioè può in qualunque momento essere costituita su di essa una servitù legale, l'art. 540, disponendo che chi ha una sorgente può usarne a piacimento, voleva significare che sulla proprietà della sorgente non gravava normalmente alcuna delle dette servitù.

Non potendosi dunque ammettere che l'art. 540 derogasse alla norma generale dell'art. 440, secondo cui al chi aveva la proprietà del suolo aveva pure quella di tutto ciò che si trovava sopra o sotto la superficie, si doveva concludere che le acque appartenevano al proprietario del fondo nel quale sgorgavano in conseguenza del diritto sul sottosuolo riconosciuto dalla legge.


Uguale interpretazione deve darsi al comma dell'articolo in esame non potendosi ammettere l'opinione di coloro che negano l'esistenza di acque private

Il nuovo codice parla anch'esso di diritto all'uso dell'acqua da parte del proprietario nel cui fondo essa esiste, e non di un diritto di proprietà. Ma come l' art. 440 del vecchio codice autorizzava a contrastare la tesi di chi negava il carattere privato delle acque in parola, così l'art. 840 del nuovo codice, ammettendo che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle acque ed altre, si oppone all'interpretazione di coloro i quali sostengono che le acque private non esistono più.

D'altra parte il fatto che gli artt. 910 e 912 parlano, sia pure in forma negativa, di « acqua non pubblica » e che l'art. 912 limita il demanio pubblico in questa materia ai fiumi, ai torrenti, ai laghi e alle altre acque definite pubbliche dalle leggi speciali, a cui fa pure richiamo l'articolo in esame, conferma che accanto alle acque pubbliche seguita a sussistere la categoria delle acque private, salvo le limitazioni poste dal T. U. II dicembre 1933, n. 1775, il quale: a) disciplina l'uso delle acque pubbliche; b) sottopone, in determinate zone, alla tutela dell' Amministrazione le acque private estratte artificialmente dal sottosuolo; c) demanda al Genio civile la facoltà, anche nelle zone non soggette a tutela, di regolare l' erogazione dei pozzi salienti a getto continuo.


Disposizione contenuta nell'art. 545 del vecchio codice corrispondente a quella contenuta nel secondo comma dell'articolo in esame, il quale ha assorbito anche l'art. 542 del vecchio codice. Compenso da parte del proprietario del fondo inferiore a favore di quello del fondo superiore per l'uso dell'acqua defluente da questo fondo.

Il secondo comma dell'articolo in esame corrisponde all'art. 545 del vecchio codice, secondo cui qualunque proprietario e possessore d'acqua poteva servirsene a suo piacimento o anche disporne a favore di altri ove non ostasse un titolo o la prescrizione; ma, dopo essersene servito, non poteva divertirle in modo che si disperdessero in danno di altri fondi a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi a chi volesse profittarne ove si trattasse di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

Il nuovo codice usa una formulazione più sintetica e non parla di compensi da parte del proprietario del fondo inferiore a favore di quello del fondo superiore a cui spetti la proprietà dell'acqua, bastando a ciò quanto dispone l'art. 912.

Inoltre l'articolo in esame ha assorbito anche l'art. 542 del vecchio codice per il quale il proprietario della sorgente non poteva deviarne il corso quando la medesima somministrasse agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che era loro necessaria, salvo che, se gli abitanti non ne avevano acquistato l'uso in forza di prescrizione, erano tenuti a corrispondere al proprietario un'indennità.

In fondo le due disposizioni del vecchio codice si equivalevano, essendo entrambe giustificate dal medesimo interesse sociale di impedire lo sperpero delle acque, interesse sociale che oggi domina tutta la materia, come rileva il Guardasigilli nella sua relazione. Bene ha fatto quindi il nuovo codice a raggrupparle in un unico articolo, evitando tra l'altro le discussioni che si facevano sull' interpretazione da dare all'espressione « acqua necessaria » contenuta nell'art. 542 del vecchio codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 909 Codice Civile

Corte cost. n. 419/1996

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto - posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto - posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, né quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalità dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicità delle acque, si è al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; né la limitazione al diritto di proprietà si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprietà, tale da svuotarne il contenuto.

Corte cost. n. 259/1996

L'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, non si pone in contrasto con gli art. 2, 3 e 42 cost., in quanto si ritengono avvenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni. La pubblicità delle acque non è indiscriminata e generalizzata, poichè la stessa legge prevede alcune utilizzazioni caratterizzate da esclusione di interesse generale, per le quali non è richiesta licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza e delle altre leggi speciali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 909 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

PAOLO G. chiede
domenica 26/07/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
la domanda che pongo è la seguente:
avendo un terreno di proprietà ( che sia in pianura o un bosco in collina/montagna) e avendo il permesso di svolgere una trivellazione per realizzare un pozzo artesiano ad uso domestico/ irriguo per piante da frutta , orto , ecc. e dal sondaggio risultasse un notevole quantitativo di acqua, è possibile venderne lo sfruttamento ad una società idrica che gestisce l'acquedotto? si può rimanere proprietari del fondo? a chi si deve eventualmente fare richiesta? ( regione , provincia, società idrica) , è necessario costituire una società per vendere lo sfruttamento? esiste un iter da seguire?
Grazie per l'attenzione.”
Consulenza legale i 31/07/2020
Nell’attuale quadro legislativo in materia di acque il Codice civile presenta un ambito di applicazione del tutto residuale e, dunque, la disciplina rilevante per dare risposta al quesito va ricercata nel R.D. n. 1775/33 (T.U. acque) e nel Regolamento Regionale della Lombardia n. 2/2006.
Sulla base dei principi delineati da tali fonti normative è possibile, anzitutto, affermare che l’unico utilizzo delle acque sotterranee ammesso senza previa concessione (è, infatti, richiesta una mera comunicazione) e senza pagamento di alcun canone è quello domestico, nel quale è compreso l’innaffiamento di giardini e orti (art. 93, T.U. acque e art. 4, R.R. n. 2/2006).
Tutti gli altri usi non rivolti al nucleo familiare e che configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro, invece, devono essere autorizzati mediante uno specifico provvedimento concessorio (oneroso).
Pertanto, il permesso già ottenuto per lo scavo del pozzo artesiano non pare sufficiente a consentire il legittimo sfruttamento della risorsa idrica nella modalità prospettata nel quesito, che chiaramente eccede l’uso domestico.

Vediamo, quindi, cosa prevedono le norme in materia di concessioni idriche, posto che per poter legittimamente disporre di una risorsa è prima necessario acquisirne la titolarità e che ogni impiego delle acque in assenza di concessione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 17, T.U. acque.
L’Autorità competente al rilascio del provvedimento è la regione per le grandi derivazioni, ossia quelle che superano i limiti di cui art. 6, T.U. acque (ma si tratta di un’ipotesi che, stando al quesito, non dovrebbe ricorrere nel caso di specie); per le piccole derivazioni, invece, la competenza spetta alla provincia presso la quale si trova la presa d’acqua ex art. 7, R.R. n. 2/2006.
Le Province, inoltre, si occupano della fase istruttoria relativa a tutte le domande, che devono dunque essere in ogni caso inviate anche a tali enti.
La domanda può essere presentata anche da persone fisiche e deve contenere tutte le indicazioni di cui all’art. 8, R.R. n. 2/2006, tra le quali si ricordano, ad esempio, la portata massima e media da derivarsi, il periodo del prelievo, la tipologia l’uso ecc..
Pertanto, non sembra necessaria la costituzione di un’apposita società ai fini dello sfruttamento dell’acqua estratta dal pozzo.
Dopodiché prende avvio la fase istruttoria ai sensi degli artt.10-13, R.R. n. 2/2006, che si deve concludere nel termine massimo di diciotto mesi, se il progetto non deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, o di ventiquattro mesi, nel caso sia richiesta la VIA.
Il rilascio provvedimento di concessione comporta per il titolare l’obbligo di pagare un canone annuale e di installare idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati (artt. 33 e 34, R.R. n. 2/2006).

Tanto chiarito, si rileva che tra gli usi ammessi secondo il regolamento in discorso vi sono anche quello potabile, ossia finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone, ed irriguo, cioè finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre.
Si osserva, poi, che il servizio idrico integrato è affidato in ogni ambito territoriale ottimale (ATO, che coincidono con le Province) ad un unico soggetto, che si occupa anche della fase di captazione dell’acqua e della gestione delle relative infrastrutture, quali ad esempio pozzi, sorgenti e così via.
Tuttavia, secondo quanto noto allo scrivente, non è previsto per le risorse idriche un meccanismo analogo a quello del “conto energia” esistente per l’energia elettrica, che consente ai privati di cedere direttamente alla rete l’eccedenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
È, però, ammessa la cessione delle concessioni, previo nulla osta dell’autorità competente (art. 31, R.R. n. 2/2006), che non sembra comportare la necessità di trasferire contestualmente anche la proprietà dell’area nella quale si trova la derivazione d’acqua.
Pertanto, nel caso di specie, si potrebbe teoricamente prospettare la possibilità di chiedere la concessione e poi cederla a titolo oneroso al gestore del servizio idrico, ma tale ipotesi presuppone una volontà positiva di tale soggetto di avvalersi della derivazione in discorso.
In conclusione, è ammessa la facoltà di avvalersi dell’acqua estratta dal pozzo anche al di fuori dell’uso domestico, a condizione di ottenere la concessione mediante il procedimento sopra descritto, ma sussistono concreti dubbi sulla fattibilità dello sfruttamento di tale risorsa nelle modalità prospettate nel quesito.

MARCO P. chiede
mercoledì 27/05/2020 - Sardegna
“Sono proprietario di un terreno agricolo che a giorni dovrei cedere in vendita, su questo mappale è stato da me trivellato un pozzo artesiano a seguito di autorizzazione di ricerca della Regione ed è stato concesso l'uso dell'acqua sotterranea alla ditta (omissis - coniuge del sottoscritto e imprenditore agricolo), l'acqua prelevata viene utilizzata per irrigazione e servizi igienici di fabbricati presenti su un altro mappale e per irrigazione dello stesso. Domanda come posso vendere il terreno di cui sopra mantenendo il diritto e la concessione dell'uso dell'acqua senza che l'acquirente possa vantarne alcun diritto .
Grazie”
Consulenza legale i 04/06/2020
Per rispondere al quesito è necessario premettere che l’ambito di applicazione dell’art. 909 c.c. è oggi estremamente limitato, in quanto riguarda soltanto le acque private non soggette all’applicazione delle leggi speciali in materia.
Nella fattispecie, questo articolo non potrebbe essere invocato dall’eventuale nuovo proprietario, in quanto le acque in questione non sono classificabili come private, bensì sono sottoposte al regime pubblicistico, tanto che esse sono state oggetto prima di un’autorizzazione di ricerca idrica e poi di una concessione regionale di utilizzo.

Tanto chiarito, la normativa di riferimento, per quanto qui ci occupa, è costituita dal Titolo II, R.D. n. 1775/1933 (T.U. acque), che agli artt. 92-106 disciplina proprio le acque sotterranee.
Il sistema delineato dal Testo Unico prevede che la ricerca e l’utilizzazione di tali acque non siano riservate al proprietario del fondo, ma anzi possano essere effettuate da soggetti tra loro diversi, previa autorizzazione e/o concessione come quelle rilasciate nel caso oggetto del quesito.
Tale impostazione appare ben chiara, in particolare, dalla lettura degli artt. 95 e 103, dedicati a disciplinare appunto i rapporti tra lo scopritore delle acque, il concessionario e il proprietario del suolo, che dunque non necessariamente coincidono.
Per quanto riguarda i diritti del proprietario si precisa che, ai sensi dell’art. 93, R.D. n. 1775/1933, tale soggetto ha la limitata facoltà di utilizzare liberamente –cioè senza chiedere alcuna concessione- le risorse idriche presenti nel sottosuolo del suo terreno soltanto per usi domestici, come ad esempio l’irrigazione di giardini o orti e l’abbeveraggio del bestiame.
Secondo quanto previsto dagli artt. 95 e 103 dello stesso Testo unico, inoltre, il proprietario ha diritto ad un’indennità per le autorizzazioni alla ricerca di acque sul suo fondo rilasciate a favore di terzi, nonché –sempre in caso di concessione rilasciata terzi- la facoltà di utilizzare una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo (cioè non liberamente, ma a pagamento), per i bisogni del fondo stesso.
Infine, il proprietario del fondo ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dal soggetto autorizzato alla ricerca delle acque sotterranee (art. 97 T.U. acque).

Da quanto sopra consegue innanzitutto che la titolarità dall’autorizzazione e/o della concessione e il loro mantenimento non hanno quale presupposto l’esistenza di alcun diritto di proprietà del suolo, che sembra perciò poter essere ceduto a terzi senza contestualmente trasmettere all’acquirente anche la qualità di concessionario.
In sostanza, il trasferimento del diritto di proprietà del fondo attiene solo all’ambito privatistico e non influisce sulla concessione già in essere, che manterrà la propria validità, oggetto e scadenza.
Inoltre, il nuovo proprietario del fondo potrà esercitare al più il limitato diritto previsto dall’art. 93, T.U. acque e la facoltà di acquistare a prezzo “agevolato” dal concessionario le acque da questo estratte, ma nulla potrà vantare o pretendere in relazione alla concessione in parola.
In ogni caso, dato che la presenza di tale concessione costituisce un peso sull’immobile, è consigliabile -per evitare future contestazioni- che nell’atto di trasferimento della proprietà venga ben precisata ed accettata/riconosciuta dall’acquirente la sua esistenza e portata, nonché il fatto che essa impone al titolare di accedere al fondo per effettuare i necessari interventi di manutenzione delle opere di presa e per ripristinare lo stato dei luoghi dopo la sua scadenza.


Lorenzo S. chiede
martedì 03/09/2019 - Emilia-Romagna
“Sono proprietario di un fondo agricolo situato in collina.
Ho scoperto che da qualche mese da una roccia sta sgorgando acqua sorgiva.
Quest'acqua scorre in un ruscelletto sul mio terreno, e poi defluisce dopo qualche decina di metri in un rio comune che è confine di proprietà.
Posso io sfruttare a mio piacimento l'acqua suddetta?
Devo farne denuncia a qualche ente?
Posso captare quest'acqua con qualche manufatto tipo vascone e poi usarla per innaffiare?”
Consulenza legale i 09/09/2019
La materia delle acque presenta una particolare complessità, dovuta dal notevole numero di testi di legge che, in un lungo arco temporale, si sono succeduti, al fine di disciplinare in maniera più completa e dettagliata quest’ambito.
L’interprete, così, si trova di fronte una quadro estremamente variegato di norme e regole, in cui si intersecano normative codicistiche e speciali, leggi statali e regionali, di salvaguardia dell’ambiente e non, articoli abrogati espressamente ed altri tacitamente.
Si cercherà, dunque, qui di presentare per grandi linee il quadro normativo di riferimento, in modo da giungere alla soluzione che interessa il caso specifico.

Normativa fondamentale resta pur sempre quella dettata dal codice civile, il quale si occupa del tema delle acque agli artt. 909 e ss c.c., norme che riguardano tutte le acque che non rientrano tra quelle di uso pubblico ex art. 822 del c.c.; in particolare, l’art. 909 c.c. fissa come regola generale quella secondo cui il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque che si trovano sul suo fondo, ma nello stesso tempo fa salve le disposizioni di leggi speciali esistenti in materia di acque pubbliche e di acque sotterranee.

Precedentemente all’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, le acque private venivano individuate mediante un criterio residuale, per cui erano considerate tali le acque che ex art.1 R.D. n. 1775/1933 non risultavano iscritte negli elenchi delle acque pubbliche e non avevano attitudini a fini di pubblici interessi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, è stato invece previsto all’art. 1 comma 1 che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono da ritenere pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

L’intento che il legislatore ha voluto perseguire con tale normativa è stato essenzialmente quello di sancire una sorta di pubblicizzazione di tutte le acque, introducendo una dichiarazione di pubblicità ex lege, sorretta dalla motivazione che l’acqua rappresenta un bene in continua diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo.
Le acque hanno così assunto la natura di risorsa da custodire e conservare per assicurarne l’utilità anche nel futuro, perdendo quella di puri e semplici beni economici; si è voluto in tal modo pervenire ad una maggiore riduzione dell’ambito entro il quale i privati possono esercitare diritti di appropriazione o comunque di utilizzazione delle acque.

Per effetto della suddetta normativa sono rimasti soltanto dei residui spazi di libera utilizzazione, limitati ex art. 28 Legge 36/1994 alla sola raccolta delle acque piovane ed allo sfruttamento delle acque sotterranee solo per fini domestici.
Successivamente, quasi a voler complicare ulteriormente la situazione, la disciplina delle acque pubbliche è stata trasfusa nel D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il cui art. 175 ha abrogato la legge n. 36/1994.
Come può notarsi, dunque, per effetto dei suddetti successivi interventi normativi, la realizzazione dell’interesse pubblico viene adesso inscindibilmente correlato alla sottrazione ai privati della totale disposizione del demanio idrico, e ciò per consentirne un utilizzo più conforme ai fini di utilità sociale; in tale contesto è venuta ad assumere un posto di rilievo la concessione di derivazione di acque pubbliche, la quale costituisce la forma giuridica principale per l’utilizzazione delle acque.

In particolare, la necessità di munirsi di una concessione di questo tipo anche per il caso di specie può ravvisarsi nell’art. 12 bis del vecchio, ma ancora in vigore, R.D. 1775/1933 (articolo aggiunto dall’art. 5 del D.lgs. n. 295/1993 e poi modificato per effetto di successivi interventi normativi, l’ultimo dei quali l’art. 96 del D.lgs. 152/2006); tale norma, ai fini della tutela delle risorse idriche, dispone che “nel rilascio di concessioni di derivazione di acqua, l’utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento”.

A sostegno della tesi qui accolta, secondo cui è in ogni caso necessario munirsi di una concessione, può osservarsi che l’acqua, pur se necessariamente collegata al terreno, è da essa giuridicamente distinta, acquistando le caratteristiche proprie della demanialità una volta che essa affiori, in modo naturale o per via dell’intervento dell’uomo, in superficie (è in questo momento che assume quelle caratteristiche di utilità generale che altrimenti resterebbero occulte).

Inoltre, in tal senso può anche argomentarsi dall’abrogazione ad opera del D.P.R. n. 238/1999 dell’art. 910 del c.c., norma che, proprio come accaduto nel caso di specie, consentiva al proprietario di un fondo attraversato da acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, di farne uso, mentre essa scorre, per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, con obbligo di restituirne le colature e gli avanzai al corso ordinario.

Per quanto riguarda, infine, l’ente a cui rivolgersi, va detto che la domanda di concessione deve generalmente essere inoltrata all’ufficio gestione demanio idrico della Regione di competenza, con il quale si ritiene sia comunque opportuno prendere preventivamente contatti informali al fine di conoscere con esattezza le relative modalità di presentazione.


Pietro C. chiede
domenica 09/06/2019 - Lazio
“Buongiorno
sono socia di un'azienda agricola da pochi mesi proprietaria di un terreno con vincoli archeologici.
Da verifiche effettuate sembrerebbe che in un punto del terreno alla profondità di circa 80m esista una falda acquifera, per cui vorremmo realizzare un pozzo artesiano per attingere acqua necessaria per le colture agricole.
La sovraintendenza archeologica non si opporrebbe purché si rispettino alcune regole, il geologo interpellato invece dice che non possiamo farlo perché la stessa falda è utilizzata in un fondo non molto distante dal nostro dal Comune, per cui secondo lui è da ritenersi acqua pubblica.
Ci potete per favore fornire il vostro parere?
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 18/06/2019
Al fine di dirimere il quesito, pare opportuno delineare i tratti essenziali della nozione di demanio necessario.

Il codice civile individua tre categorie di beni pubblici (artt. 822 e ss.), ovvero i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili ed i beni patrimoniali disponibili. Orbene, nella categoria che qui interessa, ovvero quella dei beni demaniali, che ricomprende il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, si ritrovano i beni demaniali necessari e quelli accidentali. L’acqua, per la rilevanza di interesse generale che riveste e per la natura stessa del bene, rientra nella prima categoria e soggiace, come gli altri beni demaniali necessari, al seguente regime: è inalienabile, non usucapibile e non può essere oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e con i limiti stabiliti dalle leggi che la riguardano.

Pertanto, qualora la falda acquifera in questione dovesse rivelarsi pubblica, sarebbe di competenza dell’Autorità amministrativa a ciò preposta il compito di valutare se sia opportuno o meno concedere sulla falda un diritto reale quale l’usufrutto o la servitù, in base alla compatibilità con i diritti dei terzi e con la funzione che il bene demaniale in oggetti deve assolvere.

Se, dunque, l’acqua fosse classificata come pubblica sarebbe necessario ottenere una concessione pubblica. Sono pertanto necessarie le seguenti preliminari verifiche:
  • la falda acquifera non deve trovarsi all’interno della fascia di rispetto di un pozzo ad uso potabile inserito in un pubblico acquedotto ex art. 94 D.Lgs. 152/2006;
  • deve ottemperare alle indicazioni della normativa locale e dei vari piani urbanistici particolareggiati vigenti;
  • nel caso in cui la perforazione per creare il pozzo artesiano si spinga oltre i 30 metri dal piano campagna (come nella fattispecie in esame), il titolare dell’autorizzazione è tenuto al rispetto della Legge n. 464/84 e deve quindi presentare apposita richiesta;

Va comunque precisato che, tramite il D.Lgs 112/98, la competenza in materia è passata dallo Stato alle Regioni. Per semplificare la procedura di richiesta della concessione, si trasmette il link di riferimento per la Regione Lazio: http://www.risorsa-acqua.it/concessioni-di-derivazione/le-acque-nel-lazio-concessioni-servizio-idrico-e-consorzi-di-bonifica/.

Nell’ipotesi inversa, in cui l’acqua non si rivelasse pubblica, sarebbe sufficiente rispettare il vincolo archeologico, oltre che le prescrizioni in materia edilizia dato che l'art. 909 c.c. sancisce il diritto del proprietario del fondo di utilizzare le acque esistenti sul fondo. Le uniche problematiche derivano quindi dalla costruzione del pozzo, e non dall'utilizzo dell'acqua privata. Per quanto riguarda i rapporti tra la disciplina dell’attività edilizia e la disciplina dei beni culturali, la norma di riferimento è l’art. 1 co. 2 T.U.Ed., il quale stabilisce che «restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ... contenute nel D.lgs. 490/1999 (all’epoca in vigore e successivamente sostituito dal D.lgs. 42/2004)».

In pratica, nel caso di interventi materiali e/o strutturali su beni culturali si ha una sovrapposizione di discipline:

- la disciplina dettata dal TUED, volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico (per un ordinato sviluppo edificatorio del territorio) mediante il controllo della conformità dell’attività edilizia, che in concreto si intende svolgere, alle leggi ed agli strumenti urbanistici vigenti;

- la disciplina dettata dal “codice beni culturali”, volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela dei beni culturali ossia dei beni immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico (in conformità al disposto dell’art. 9 della Costituzione).

In tali ipotesi è necessaria l’autorizzazione del sovrintendente.

Il “codice beni culturali” stabilisce che:

- i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi incompatibili al loro carattere storico ed artistico (art. 20, comma 1); la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 21, comma 1);

- l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d’uso deve essere comunicata al soprintendente (art. 21 comma 4);

- l’autorizzazione è resa su progetto o descrizione tecnica dell’intervento e può contenere prescrizioni; se i lavori non iniziano entro 5 anni il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21 comma 5).

Particolare importanza, ai fini dell’armonizzazione della disciplina in materia edilizia con quella in materia di tutela dei beni culturali, assume, pertanto, l’autorizzazione del soprintendente di cui all’art. 21 comma 4, codice beni culturali.

Il procedimento per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinato dall’art. 22 del codice beni culturali che prevede quanto segue:

i) l’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 120 giorni (art. 22 comma 1);

ii) il termine è sospeso nel caso il cui la soprintendenza:

- richieda chiarimenti o elementi integrativi (art. 22 comma 2);

- ritenga necessari accertamenti di natura tecnica (art. 22, comma 3);

iii) decorso il termine di cui sub i), l’interessato può diffidare la Amministrazione a provvedervi entro i successivi 30 gg. (art. 22 comma 4); in caso di inerzia l’interessato potrà ricorrere al Tar il quale a sua volta potrà eventualmente nominare un commissario ad acta (art. 117, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);

iv) se si ricorre alla conferenza di servizi, l’assenso espresso dall’organo del Ministero, con dichiarazione acquisita a verbale, contenente le eventuali prescrizioni sul progetto, sostituisce l’autorizzazione (art. 21 comma 5).

Ing. L. F. chiede
giovedì 18/10/2018 - Marche
“Sono comproprietario di un terreno seminativo, quasi incolto, nel quale in prossimità di un fosso di scolo naturale esiste una sorgente d'acqua che proviene a pressione dal sottosuolo con una portata considerevole mediamente costante in qualsiasi stagione.
Recentemente, la medesima sorgente è stata oggetto di attenzione da parte di una società per la gestione di un acquedotto intercomunale, la quale dopo aver fatto un sondaggio di 15 metri a nostra insaputa ed installato un piezometro in prossimità della sorgente e ne controlla periodicamente il livello in profondità con tutte le intenzioni per sfruttarla, accedendo arbitrariamente nel fondo senza alcun permesso .
Prima di affidare la pratica ad un legale della zona desidero conoscere i limiti dei nostri diritti sulla sorgente utilizzata da sempre come acqua potabile fino agli anni '70 dai mezzadri che avevano la conduzione del fondo.
In attesa di una Vs. risposta invio cordiali saluti.

Consulenza legale i 22/10/2018
La disciplina principale di riferimento relativa al caso in esame è contenuta nel codice civile all’art. 909 c.c. e seguenti, oltre che nel R.D. 11.12.1933 n. 1775, nella Legge 36/1994, nel D.P.R. 238/99 e nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006).
In base all’art. 1 contenuto nel D.P.R. 238/99, “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”
Tale principio è ribadito, del resto, anche al comma 1 dell’art. 144 del D.Lgs 152/2006.

Dalla lettura del predetto art. 909 c.c., emerge che il proprietario del terreno dove scorre la sorgente non ha un diritto di proprietà sulla medesima, ma soltanto di utilizzo.
Ciò è confermato anche dalla interpretazione della Suprema Corte (Cfr. Sent.Cass. n.101/1981 secondo cui: “il proprietario del fondo il cui sottosuolo sia attraversato da falde acquifere non pubbliche, non estende il suo diritto di proprietà anche su tali acque, ma ha soltanto la facoltà di utilizzarle come previsto dall’art. 909 c.c. con la tutela, qualora abbia realizzato opere di sfruttamento delle falde acquifere a scopo domestico, agricolo o industriale, contro il pregiudizio arrecato da nuove opere altrui”).

Ciò premesso, dalla lettura del quesito emerge che sino ad oggi la sorgente d’acqua sotterranea è stata utilizzata liberamente dai comproprietari del terreno.
Se la pubblica amministrazione oggi dovesse ravvisare un interesse pubblico nell’utilizzo dell’acqua, vi è il rischio che possa porre in essere un atto espropriativo.
Chiaramente ciò non potrebbe avvenire in modo arbitrario, ma mediante un procedimento amministrativo (D.P.R. 327/2001).
Pertanto, la circostanza del sondaggio del Vs terreno e della installazione di un piezometro in area privata, senza alcun genere di comunicazione, appare quanto mai anomala.
Addirittura, parrebbe trovarsi in presenza di una sorta di occupazione usurpativa della P.A. (anche se fatta tramite società di gestione incaricata dall’ente) che legittima in capo al privato una richiesta di indennità, oltre eventuali danni.
Teniamo infatti presente che il proprietario di un fondo a cui venga espropriata l’acqua (totalmente o parzialmente), subisce un danno corrispondente alla perdita di valore fondiario.
Al momento, non si può certamente parlare di espropriazione ma è stata comunque posta in essere una attività senza alcuna apparente autorizzazione.

In risposta, quindi, alla domanda contenuta nel quesito, possiamo affermare che - come sopra specificato - il diritto sull’acqua è un diritto di utilizzo e non di proprietà.
Vista però l’apparente condotta arbitraria della società di gestione, suggeriamo di esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi (L.241/90), onde verificare l’esistenza o meno di un procedimento amministrativo in merito all’utilizzo della sorgente d’acqua che si trova all’interno del Vs terreno.

Antonio P. chiede
venerdì 06/04/2018 - Lombardia
“Sono proprietario di un terreno in comune di Pertica Bassa provincia di Brescia in montagna sul quale da molto tempo vi è un bacino di raccolta delle acque a monte dal quale partono delle tubazioni che portato acqua potabile a due comuni sottostanti.il troppo pieno di questa raccolta di acqua crea una caratteristica cascata a seguito di un salto naturale Di circa una trentina di metri.La gestione di queste acque viene effettuata da A2A una società distributrice di servizi gas acqua e luce.Mi dicono che una vecchia concessione sia scaduta e che debba essere rinnovata con la mia sottoscrizione in qualità di proprietario del terreno,mi dicono inoltre che essendo le tubazione di conduzione dell'acqua obsolete vanno sostituite con un nuovo percorso.Chiedo in qualità di proprietario del terreno quali siano i mie diritti e se posso trarre qualche profitto visto che mi chiedono di sottoscrivere una concessione che per ora non conosco i termini.In secondo luogo facendo nuovi scavi per le tubazioni interrate per il trasporto dell'acqua dovranno pagare questa servitù che dovrò concedere.”
Consulenza legale i 17/04/2018
La concessione e il diritto d'uso pubblico presentano notevoli differenze e peculiarità.

La concessione rientra tra i provvedimenti accrescitivi come atto che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva una determinata attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla Pubblica Amministrazione.

La concessione, dunque, prevede un trasferimento dei diritti che la P.A. ha su di un determinato bene in favore del concessionario. Nella concessione, inoltre, vi è un forte potere di vigilanza e di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività, che si esprimono attraverso la direzione, la sostituzione, la revoca.

Il concessionario ha unicamente il diritto di gestire le opere, e sarà quindi l'utente finale del servizio (ad es. il turista) a remunerarlo.

Dal quesito sembra dunque non emergere alcun indizio che possa far pensare ad una concessione come sopra descritta.

In primis per il fatto che trattasi di proprietà su un terreno, ed in secondo luogo perché, almeno da quanto emerge dal quesito stesso, non è prevista alcuna attività turistica sulla cascata in oggetto, non essendovi dunque alcuna remunerazione indiretta da parte degli utenti nei confronti del concessionario.

La fattispecie in esame appare invece riconducibile ad una servitù prediale pubblica.

Solamente a fini esplicativi, mentre il simile istituto dei diritti di uso pubblico configura dei diritti reali di godimento a favore della collettività gravanti su beni di proprietà privata, che non sono posti a favore di altri fondi o di altre proprietà ma soddisfano interessi collettivi (si pensi alle strade vicinali di appartenenza privata ma soggette alla fruizione collettiva), i diritti demaniali su beni altrui e i diritti patrimoniali su beni altrui (art. 825 e ss.), gravano su proprietà private ma a favore di beni demaniali della P.A.

I diritti demaniali su beni altrui sono, dunque, diritti reali limitati, gravanti su proprietà private e costituiti a favore di beni demaniali. I diritti patrimoniali su beni altrui gravano su proprietà privata e sono costituiti in favore di beni del patrimonio disponibile o indisponibile della PA.

Il regime giuridico dei diritti demaniali su beni altrui e dei diritti patrimoniali su beni altrui segue quello dei beni a favore dei quali essi sono costituiti; tale regime giuridico sarà dunque quello previsto per i beni demaniali o per i beni patrimoniali (disponibili o indisponibili).

Essi, essendo caratterizzati dall'asservimento di un fondo privato ad una proprietà pubblica rappresentano appunto, per quanto interessa in questa sede, la categoria delle servitù prediali pubbliche.

Formano oggetto delle servitù prediali pubbliche: le servitù di via alzaia, e, cioè, la servitù di passaggio e transito che devono consentire i proprietari dei fondi limitrofi ai corsi dei fiumi e più in generale dei corsi d'acqua, le servitù di scolo che devono consentire i proprietari dei fondi sottostanti alle strade, le servitù di scarico per i fondi prossimi ai laghi e le servitù di sovrapassaggio su ponti cavalcavia e viadotti su fiumi e corsi d'acqua.

Tali servitù possono essere costituite mediante convenzione con i privati, mediante atti autoritativi della PA, per atto di liberalità o per usucapione dell'ente ovvero con sentenza.

Al fine di rispondere precisamente al quesito in oggetto, va ravvisato che le servitù coattive (in cui cioè la P.A. può agire coattivamente per determinare l'uso delle acque) di cui trattasi comportano la corresponsione di un indennizzo, e la quantificazione di tale indennizzo è solitamente rimessa a parametri predeterminati dalle leggi di settore, regionali o provinciali.

Caratteristica di tutte le servitù prediali è inoltre il fatto che devono pesare sul fondo servente con il minor aggravio possibile, non potendo dunque rappresentare un costo, anche monetario, per il proprietario del fondo.

Per tali motivi, qualsiasi spesa di riparazione dovrebbe essere sostenuta dall'amministrazione competente.


Debora M. chiede
mercoledì 23/11/2016 - Toscana
“Buonasera.
Ho attinto acqua da un fosso di mia proprietà per travasarla con una pompa azionata da un trattore in una zona sempre di mia proprietà. L'acqua arriva alla pompa per inclinazione naturale del terreno, scorrendo in un canale sempre di proprietà privata che a monte capta l'acqua da un canale demaniale attraverso una tubazione precedentemente autorizzata dalle autorità competenti.
Nel caso di specie, sono obbligato a chiedere l'autorizzazione e a pagare il relativo canone di concessione per il pompaggio anche se trattasi di un fosso privato in cui l'acqua arriva per inclinazione naturale e comunque già autorizzato ad altro proprietario?
Grazie”
Consulenza legale i 30/11/2016
Per trovare una soluzione al caso che viene proposto dobbiamo analizzare quanto disposto dal R.D. 11.12.1933 n. 1775 (recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dalla Legge 36/1994 nonché dalle norme contenute nel codice civile in materia di proprietà.
Premesso che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 appartengono al demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, dispone l’art. 2 del predetto Regio Decreto che possono derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che ne ottengono regolare concessione (le modalità per la richiesta ed il rilascio della concessione sono disciplinati dal successivo art. 7).

L’eventuale provvedimento di concessione viene rilasciato alle condizioni previste dall’art. 12-bis del citato R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775

In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica, per la formazione del quale gli utenti debbono rendere una dichiarazione, contenente tra l’altro la quantità di acqua utilizzata.
La specificità del caso, tuttavia, deriva dalla circostanza che il luogo di presa d’acqua è un luogo di proprietà privata (un fosso), al quale l’acqua confluisce da un canale che ha come origine una presa d’acqua per la quale è stata rilasciata regolare concessione.

Ad un primo esame potrebbe pensarsi che, risultando la presa d’acqua originaria autorizzata, non si renda necessario chiedere ulteriore autorizzazione.
In realtà, argomenti contrari a tale soluzione si ritiene possano trarsi sia dall’art. 5 R.D. 11.12.1933 n. 1775, disciplinante il catasto delle utenze di acqua pubblica (il quale viene formato sulla base delle dichiarazioni degli stessi utenti indicanti la quantità di acqua utilizzata, lasciando dunque supporre che tale quantità deve essere predeterminata) sia dal successivo art. 43 il quale, nel prevedere l’istituzione di un regolatore per il caso in cui fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua, presuppone la sussistenza di singoli diritti o concessioni.
Ma ulteriori argomenti possono trarsi sia da una disamina della natura delle acque e dalla relativa normativa civilistica sia dalla natura del provvedimento che per l’uso del bene in questione la legge richiede.

In particolare dispone l’art. 909 del codice civile, in materia di diritto sulle acque esistenti sul fondo, che il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, ma con il limite dell’ipotesi in cui si tratti di acque pubbliche, per le quali vengono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
Tra tali leggi va annoverata, oltre alle norme contenute nel testo unico sopra citato, la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
L’art. 1 di tale legge dispone: “Tutte le acque superficiali sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà”.

Questo provvedimento, nell’ottica del perseguimento di finalità di carattere prettamente ambientale, rappresenta il punto di arrivo di un processo che ha trovato il proprio svolgimento in un lunghissimo arco di anni, fino a pervenire ad una sempre maggiore riduzione dell’ambito entro il quale i privati possano esercitare diritti di appropriazione o comunque di utilizzazione delle acque e ciò per motivi essenzialmente di controllo e di tutela degli interessi pubblici, ricollegati ad un bene che viene considerato prioritario per il soddisfacimento dei bisogni elementari e comunque ineludibili dell’uomo e del contesto sociale nel quale egli si trovi ad agire.

In tale contesto è venuta ad assumere un posto di rilievo la concessione di derivazione di acque pubbliche, la quale anche oggigiorno rimane “la forma giuridica principale per l’utilizzazione delle acque pubbliche”.
Pertanto tutte le acque (superficiali e sotterranee), essendo state espressamente dichiarate pubbliche da una legge (L. 36/94 appunto), sono ricomprese nei beni indicati dall’art. 822 del codice civile, che concerne appunto i beni appartenenti allo Stato e facenti parte del pubblico demanio e precisamente nella categoria particolare, riscontrabile nel codice, dei beni costituenti il c.d. demanio naturale o necessario.

In quanto tali esse non possono più costituire oggetto di appropriazione a titolo originario da parte di soggetti privati; a tale considerazione si giunge dall’analisi del primo comma dell’art. 1145 c.c., il quale dispone che “il possesso di cose di cui non si può acquistare la proprietà è privo di effetti giuridici” (quindi, il potere di fatto esercitato su di essi non comporta la possibilità di un acquisto per usucapione).
Pertanto, il fatto che l’acqua demaniale venga raccolta in un fosso situato su un terreno di proprietà privata e da qui prelevata, non vale a mutare la sua natura giuridica.

Quanto finora rilevato non comporta però, come visto dal semplice esame normativo, che i privati siano del tutto esclusi da una qualche forma di disposizione o di godimento di tale tipo di beni; l’inalienabilità, infatti, non esclude che detti beni possano formare oggetto di atti amministrativi costitutivi di diritti a favore di terzi, sia pure “nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano”, come si evince dall’ultimo inciso del primo comma dell’art. 823 c.c.
A tale riguardo può rilevarsi che, con riferimento alle possibilità di uso dei beni demaniali, si suole operare una distinzione tra uso collettivo o generale e uso individuale o particolare.
Con uso generale viene designato l’uso cui tutti siano indiscriminatamente ammessi, uti cives (ad es. transito sulle strade, navigazione, pesca, ...), mentre si è nell’ambito dell’uso particolare, qualora vengano ammessi all’utilizzo del bene i beneficiari di specifici provvedimenti amministrativi di concessione, che fruiscano del bene non più uti cives, ma uti singuli.

Il titolare di una concessione acquista quindi delle posizioni giuridiche attive che la dottrina meno recente configura come di diritto soggettivo, lasciando tuttavia un potere d’imperio nonché una facoltà di controllo e d’intervento dell’ente concedente, che si esplicita in un potere di autotutela che l’ente può far valere nei confronti del concessionario oltre che dei terzi.
Le caratteristiche strutturali e funzionali che sono proprie della concessione la fanno configurare come un diritto-dovere, per quanto disposto dall’art. 54 t.u. in tema di obbligo per il concessionario di utilizzarla, e di sua decadenza in caso di inerzia prolungata da parte dell’utente.
E’ invece da escludere che essa possa essere configurata come diritto civico, in quanto non è una facoltà concessa dallo Stato a chiunque, ma anzi presuppone, nel caso di più domande, un esame comparativo delle stesse.

In conclusione, dunque, va detto che occorrerà richiedere una nuova concessione di presa d’acqua, sia perché seppure l’acqua viene prelevata dal fosso di proprietà privata è pur sempre acqua demaniale (come tale non suscettibile di appropriazione a titolo originario), sia perché la concessione già rilasciata fa nascere un diritto di uso individuale o particolare del bene, restandone escluso un uso collettivo o generale.

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