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Articolo 868 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Regolamento protettivo dei corsi d'acqua

Dispositivo dell'art. 868 Codice Civile

I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 868 Codice Civile

Principi sul regolamento protettivo dei corsi d'acqua e rinvio alla legislazione speciale

Tale articolo enuncia, in termini generali e in via di principio, una norma che nella legislazione speciale dovrà trovare concreti modi di attuazione.

L'onere imposto ai proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d'acqua non va confuso con certi oneri specifici, nascenti da leggi speciali, in base a formulazioni più o meno timide, come per es. quelle relative alla servitù di marciapiedi e alla viabilità. È da notare peraltro che l'art. 868 è applicabile quando non si debba attuare, relativamente agli immobili dei quali si tratta, un piano di bonifica. D'altra parte, la norma è dettata a protezione non solo dell'agricoltura, ma anche di altri interessi pubblici: infatti la legge mira a proteggere anche « abitati e manufatti d'interesse pubblico ».

Considerando che la norma in esame contiene un semplice rinvio alla legislazione speciale, non si si può qui determinare a quale soggetto spetti il diritto di costringere i proprietari riottosi ad adempiere al loro obbligo, quali siano le sanzioni per l'inadempienza e quali i mezzi di attuazione delle sanzioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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