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Articolo 855 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento

Dispositivo dell'art. 855 Codice Civile

Con l'approvazione del piano di riordinamento [851] si operano i trasferimenti di proprietā e degli altri diritti reali [922]; sono anche costituite le servitų imposte nel piano stesso [856, 1032].

Spiegazione dell'art. 855 Codice Civile

Funzione ed efficacia del piano di riordinamento nella ricomposizione

Il piano di riordinamento costituisce la base della ricomposizione: viene predisposto dal Consorzio (art. 850 del c.c.) e dev'essere preventivamente portato a conoscenza degli interessati. La legge non stabilisce in che modo, ma si capisce che questo punto sarà regolato dalle norme speciali. Intanto devono ritenersi applicabili, almeno in via analogica, le norme dettate per la ricomposizione in sede di bonifica; lo stesso dicasi per le forme e i termini del reclamo in via amministrativa.

Il piano di riordinamento si inquadra in un procedimento che si chiude con l'approvazione definitiva. La legge dispone che quest'ultimo provvedimento (atto di controllo) deve essere trascritto presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni, ma, affinchè tale mezzo di pubblicità sia pienamente efficace, occorrerebbe trascrivere l'intero piano di riordinamento, e non soltanto il provvedimento di approvazione. Titolo sostanziale nel quale hanno radice i diritti di proprietà e gli altri diritti reali, è, appunto, il piano di riordinamento: con la sua approvazione si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'estinzione e la costituzione delle servitù, e ciò senza che gli interessati debbano compiere alcun atto.

Per quanto riguarda la costituzione delle ipoteche, è dubbio se alla pubblicità debba procedere d’ ufficio il conservatore delle ipoteche, come se si trattasse di ipoteche legali, o se la costituzione e l'esistenza di esse abbiano luogo senza bisogno d'iscrizione: ciò comporterebbe la creazione di ipoteche in certo senso occulte come avviene ad es., per ii combinato disposto degli art. 272 e 298 del T. U. 19 agosto 1919, n. 1399 delle leggi sul terremoto di Messina e Reg­gio Calabria. Certo non si può far dipendere l'esistenza di dette ipoteche da una nuova iscrizione fatta a cura del creditore ipotecario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

414 Altre norme (da art. 850 del c.c. ad art. 856 del c.c.) disciplinano la ricomposizione fondiaria e i consorzi che per tal fine possono essere costituiti. Tali norme si uniformano in gran parte a quelle dettate dal R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, le quali erano destinate ad avere applicazione limitata al terreni inclusi nei comprensori di bonifica, mentre il codice, decisamente, nell'interesse dell'agricoltura, ne ha reso generale l'applicazione. In tutte queste disposizioni sul riordinamento della proprietà rurale si rispecchia la profonda trasformazione del concetto di proprietà operata dal sistema corporativo, il quale esige che i beni, e la terra in specie, siano sempre più intensamente e razionalmente utilizzati.

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