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Articolo 833 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Atti d'emulazione

Dispositivo dell'art. 833 Codice Civile

Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri(1).

Note

(1) Piantare alberi sul proprio fondo, ad una distanza legale, ma con l'unica finalità di impedire la vista del panorama al vicino costituisce un tipico esempio di atto emulativo.

Ratio Legis

Certi autori hanno affermato che nell'art. 833 viene esplicitamente positivizzato il divieto dell'abuso di diritto, istituto giuridico di carattere generale che annovera al suo interno tutti i casi in cui il diritto soggettivo non è più passibile di tutela in quanto esercitato oltre i limiti previsti dal legislatore.

Brocardi

Ad aemulationem
Animus aemulandi
Qui iure suo utitur neminem laedit

Spiegazione dell'art. 833 Codice Civile

Atti di emulazione e abuso del diritto

La questione circa il divieto degli atti emulativi sorse inizialmente nel diritto romano e fu poi trapiantata nel campo del diritto civile. Di solito essa viene presentata come un aspetto della questione più generale dell'abuso del diritto e ne segue le sorti, tanto che nella fase preparatoria del nuovo codice fu pure affrontata questa questione generale, e l'art. 7 del Progetto del libro I sancì il seguente divieto: « Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è stato riconosciuto ». La disposizione citata si modellava su quella contenuta nell'art. 74 del Progetto italo-francese del codice delle obbligazioni, ed era destinata a suscitare e ad alimentare una quantità di questioni rischiose e delicate e a generare perplessità in tutto il vasto campo dell'attività giuridica privata, poiché avrebbe abbracciato l'esercizio di qualsiasi diritto.

Sarebbe stato, infatti, necessario determinare, in rapporto a ciascun diritto, non tanto l'interesse concretamente riconosciuto e protetto in favore del titolare e i limiti di tale protezione, ma addirittura lo scopo (naturalmente sociale o pubblico) per il quale quella protezione veniva accordata (e con ciò si postulava, arbitrariamente e sulla base di un astratto apriorismo, l'esistenza di un concreto e specifico fine pubblico come stimolo e principio ispiratore della tutela di ogni diritto, con la funzione di punto di attrazione di tale tutela).

Il divieto, dunque, avrebbe colpito non tanto l'abuso come sconfinamento, cioè come fatto che, uscendo dai limiti entro i quali è circoscritta la tutela accordata al titolare di un diritto, tocca la sfera giuridica altrui, sebbene anche il semplice sviamento rispetto al fine pubblico, che non implica una evasione o sconfinamento, ma, dentro i confini che delimitano la tutela, la realizzazione dell'interesse (del) privato senza il raggiungimento del fine pubblico.

Già quanto ora affermato basterebbe a giustificare la soppressione della disposizione in esame, che non trova posto nel testo definitivo del codice: la questione generale dell'abuso del diritto, infatti, non venne toccata dal nuovo legislatore, che si limitò a sancire il divieto degli atti emulativi.


Il divieto degli atti di emulazione come divieto speciale

La prima questione che si presenta all'interprete della legge è la seguente: può ritenersi il divieto degli atti emulativi specifica manifestazione del più generale divieto di un esercizio abusivo del diritto, ovvero, in quanto eccezionale, una regola, in sè conclusa e limitata?

Per quest'ultima tesi potrebbero tornare in campo obiezioni già sollevate: « abusare di un diritto è frase che, presa nel suo rigoroso significato giuridico, esprime una vera contraddizione. Un diritto come potere giuridico serba tal carattere in tutta la cerchia in cui esso può manifestarsi: onde i limiti dell'uso del diritto.... fanno parte dell'ordine giuridico istesso; un abuso non può cominciare se non dove finisce il diritto. Dire che si abusa di un diritto finchè diritto resta, è come indagare il motivo psicologico del nostro agire; fare una valutazione morale o sociale del nostro diritto. Così si confondono due ordini di precetti; quelli della morale e quello del diritto: nei precetti della morale non vanno ricomprese le regole della morale individuale, ma quelle della morale sociale; le regole, cioè, della buona convivenza e, come si dice oggi, della solidarietà sociale ».

Tali obiezioni, seppur esatte, non risultano comunque affatto decisive: si può concordare sul fatto che l'espressione « abuso del diritto » non sia logicamente impeccabile, ma anzi che sia contraddittoria nei suoi termini, tuttavia la questione terminologica è una questione di forma e non di sostanza, e si può risolvere adottando un'altra espressione o attribuendo a quella in uso il preciso significato tecnico che le si può e si deve attribuire.

Per il resto, è esatto affermare, da un punto di vista logico, che l'abuso si risolve in uno sconfinamento, e che alla base di ogni discussione su questo argomento vi è una valutazione etica e sociale dell'attività di esercizio del diritto. Soltanto che non si tende puramente e semplicemente a sovrapporre all'ordinamento giuridico criteri di valutazione desunti da sistemi normativi ad esso estranei, ma a rinvenire all'interno dell'ordinamento giuridico un principio o una norma che autorizzi, anzi imponga l'adozione di quei criteri di valutazione. E per quanto riguarda il divieto degli atti emulativi non si può più dubitare, perché esso è ormai sancito da una norma di legge.

Secondo un procedimento tecnico tradizionale si potrebbero, invece, desumere argomenti contrari dallo stesso procedimento formativo della legge e dalla natura della norma in commento. Sotto il primo profilo, infatti, si potrebbe ritenere che se il legislatore ha rinunciato a regolare in termini generali il c. d. abuso del diritto, anzi ha soppresso la disposizione a tal fine inserita nel Progetto, ha inteso mantenere estraneo all'ordinamento giuridico il divieto in quella disposizione contenuto, e ogni altro di natura analoga. Sotto il secondo profilo, si potrebbe sostenere che, trattandosi di un divieto, la norma in cui esso e contenuto ha carattere di norma eccezionale, e quindi non se ne può estendere l'applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 4 Disp. Prel.).

Ma si tratta di argomenti che possono facilmente confutarsi. Infatti, l'aver soppresso la norma generale può significare che essa è, come principio, insito nel sistema, tanto che si è ritenuto superflua una disposizione ad hoc; d'altra parte la disposizione contenente il divieto degli atti emulativi può non costituire una eccezione, sebbene proprio la concreta specificazione del divieto di un esercizio abusivo del diritto in genere, in contrasto con la regola posta per il diritto di proprietà: pare, infatti, che non esista una ratio diversitatis, ma piuttosto una identità di natura.

A prescindere da ciò, è certamente difficile che si possa dedurre un principio generale relativo all'esercizio di qualunque diritto dalla norma che regola l'esercizio del diritto di proprietà. Si propende, dunque, per la tesi restrittiva, ma intesa nel senso che non sia possibile ritenere esistente nel nostro ordinamento positivo una regola o principio generale che autorizzi l'impiego di criteri etico-sociali per la valutazione dell'esercizio legittimo del diritto. Possono, invece, esistere ed esistono regole di stretta applicazione, che sono, inoltre, legate a precisi presupposti.

Cosi, ad esempio, nel campo della proprietà esiste la regola del divieto degli atti emulativi; in quello delle obbligazioni la regola del comportamento secondo i principi della solidarietà corporativa; nel campo della produzione, il principio generale della solidarietà fra i vari fattori che vi concorrono (dich. IV Carta del Lavoro).


Limiti e presupposti del divieto

L'altra questione da affrontare riguarda i limiti, anzi i presupposti sotto i quali opera il divieto. Si capisce che se dall'art. 833 si vuole dedurre la norma generale che disciplina l'abuso del diritto, essa dovrà ritenersi vincolata ai requisiti riguardanti la norma che sancisce il divieto degli atti emulativi.

La premessa, che naturalmente trascende i limiti della regola, è che « il diritto non accorda la sua protezione se non ad atti umani che abbiano una qualche utilità », e quindi il primo requisito — sia pure tacito — è che si tratti di un atto che non arreca utilità al proprietario. D'altra parte non si poteva trascurare la premessa della « solidarietà fra privati » che impone una disciplina tendente alla tutela dell'« interesse della collettività nella utilizzazione dei beni »; perciò l'altro requisito, collegato al primo, è che l'atto rechi pregiudizio o anche soltanto molestia ad altri. Se l'atto è inutile per il proprietario e indifferente per chiunque, sfuggirà alla tutela concreta del diritto, perché non realizzerà nessun interesse degno di tutela.

In concorso con i citati elementi soggettivi, che rilevano sotto il duplice correlativo profilo negativo (per il proprietario) e positivo (per il terzo), ispirati ad un criterio sociale, è richiesto anche un elemento soggettivo, la cui rilevanza è ispirata piuttosto ad un criterio etico: l'intento o scopo del proprietario di nuocere o recare molestia ad altri (c. d. animus nocendi). È stata risolta così un'altra questione dubbia e dibattuta tra gli scrittori: l'elemento soggettivo, infatti, è stato introdotto al fine di « evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma »; ma in tal modo si è data prevalenza al criterio etico rispetto a quello sociale.

Si capisce che l'onere di provare l'esistenza di tutti i requisiti che possono condurre all'applicazione del divieto incombe su colui che sostiene trattarsi di atti di emulazione, sia per le regole generali sulla distribuzione dell'onere della prova, sia perché bisogna, per lo meno in via di praesumptio hominis, riconoscere, di regola, la legittimità degli atti di esercizio del diritto.

Le conseguenze dell'applicazione del divieto sono evidenti. Il proprietario può essere condannato a rimuovere ciò che ha fatto a solo scopo emulativo, a desistere per l'avvenire della sua attività illegittima, a dare le opportune cautele a risarcire il danno arrecato, che, essendo illegittimo l'atto, deve ritenersi ingiusto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

408 Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 del c.c. pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 del c.c. è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 del c.c. in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città; le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. E' appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 734 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 del c.c. regola un istituto sostanzialmente affine all'esprapriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836 del c.c.). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 del c.c. riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839 del c.c.).

Massime relative all'art. 833 Codice Civile

Cass. civ. n. 3764/2023

Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 4024/2020

La domanda azionata da un Condominio in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Tale natura reale della pretesa esclude in radice la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c., per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario. Parimenti, sussiste evidentemente l'interesse ad agire del Condominio attore per denunciare l'avvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e curare l'osservanza del regolamento di condominio.

Cass. civ. n. 27916/2018

La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.

Cass. civ. n. 1209/2016

L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto emulativa la richiesta di ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, soppresso da una delibera dichiarata illegittima, considerando la sproporzione tra i costi necessari all'uopo e quelli per realizzare un impianto unifamiliare nell'appartamento dell'istante).

Cass. civ. n. 9714/2013

Non può qualificarsi atto emulativo, vietato dall'art. 833 cod. civ., la pretesa del proprietario di un immobile volta ad ottenere il possesso del bene in conseguenza della finita locazione, pur in presenza della trascrizione della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita stipulato tra locatore e conduttore con riguardo al medesimo immobile, facendo il locatore con ciò valere in giudizio diritti che gli competono per contratto e che assume violati.

Cass. civ. n. 6823/2013

In tema di limiti della proprietà, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltà di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della "servitus altius non tollendi".

Cass. civ. n. 3598/2012

Non costituisce atto emulativo, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la sostituzione di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini l'"inspectio" nel proprio fondo, in quanto, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità. Invero, ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà esercitabile dal confinante, lo stesso deve essere valutato in termini restrittivi, con la conseguenza che, se pure la nuova opera possa non rispondere completamente a quei requisiti funzionali che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia l'obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente di escludere la ravvisabilità dell'atto emulativo.

Cass. civ. n. 13732/2005

Poiché per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, non è riconducibile a tale categoria la delibera del condominio che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello attraverso l'installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la finalità di impedirne l'usucapione e di delimitare il confine, garantendo a tutti i condomini l'accesso alla parte comune.

Cass. civ. n. 5421/2001

Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, sicché è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che installi sul muro di recinzione del fabbricato comune un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino.

Cass. civ. n. 9998/1998

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.

Cass. civ. n. 13102/1997

Non costituisce atto emulativo l'azione dell'amministratore di un condominio per la cessazione dell'abuso di un bene comune da parte di un condomino che, servendosene a vantaggio della sua proprietà esclusiva, lo sottrae alla possibile utilizzazione comune, anche se non ancora attuale. (Nella specie escavazione per ampliare i locali sotterranei del sottosuolo, destinato anche al passaggio di tubi e canali).

Cass. civ. n. 12258/1997

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e che sia stato posto in essere con il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, onde non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda la riduzione della costruzione realizzata dal vicino in violazione delle distanze legali.

Cass. civ. n. 10250/1997

Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, costituisce violazione dell'art. 833 c.c. sia perché la norma, letteralmente, vieta al proprietario il compimento di «atti»; sia perché non è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il non fare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e/o di energia psico-fisica.

Cass. civ. n. 1515/1984

Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 c.c.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio.

Cass. civ. n. 3010/1981

Poiché gli atti emulativi, vietati dall'art. 833 c.c., sono caratterizzati, oltre che dall'elemento oggettivo del danno e della molestia altrui, anche dall'animus nocendi, consistente nell'esclusivo scopo di nuocere o molestare i terzi senza proprio reale vantaggio, non è riconducibile nella previsione della citata disposizione né l'attività edificatoria posta in essere dal proprietario in violazione delle norme pubblicistiche disciplinanti lo ius aedificandi, in quanto comunque preordinata al conseguimento di un diretto concreto vantaggio, né il mantenimento dell'opera iniziata e non ultimata perché in contrasto con dette norme, il quale (salva l'ipotesi dell'inosservanza delle distanze legali e di un provvedimento amministrativo di riduzione in pristino) rientra sempre nel legittimo esercizio dei poteri del proprietario, sia in relazione a possibili diverse utilizzazioni del manufatto incompiuto, sia con riferimento ad una eventuale abrogazione delle norme limitative, sia con riguardo agli oneri cui l'interessato dovrebbe altrimenti soggiacere per ridurre in pristino lo stato dei luoghi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 833 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Ramis T. chiede
venerdì 07/05/2021 - Veneto
“I proprietari di un condominio pretendono di installare, sulla parete del muro confinante con la mia proprietà, n. 3 condizionatori sostenendo che la legge consente loro l'installazione in quanto altre soluzioni (ad esempio la posa sul tetto o sulla facciata del condominio che dà sulla strada comunale) risultano più onerose.
Di fronte al mio diniego i proprietari si rivolgono al Tribunale che ha fissato l'udienza per il 15 luglio 2021. Cosa posso fare? Io sostengo che i condizionatori in questione non devono essere collocati in quanto rumorosi, antiestetici, scaricano la condensa sul mio cortile e creano in pratica una servitù di passaggio sulla mia proprietà ogniqualvolta necessitano di manutenzione.
Ringrazio per la consulenza e resto in attesa di cortese riscontro.”
Consulenza legale i 13/05/2021
Purtroppo in prima battuta le argomentazioni utilizzate dalla controparte appaiono piuttosto solide e ben argomentate, e il quesito non offre elementi per ipotizzare una adeguata difesa.
L’argomento che i condizionatori sono rumorosi, antiestetici e scaricano la condensa sul cortile non appare nel contesto del giudizio che si andrà ad instaurare una difesa spendibile, per il semplice motivo che l’opera deve ancora essere realizzata e messa in opera: il rischio paventato appare, quindi, all’oggi agli occhi del giudice come un rischio ipotetico e non si sa quanto probabile. Non costituirebbe, quindi, un legittimo interesse tale da costituire un impedimento alla installazione dell’opera richiesta dai vicini.

Solo nel momento in cui i condizionatori verranno installati e messi in funzione si potrà capire se essi creano rumore, sono antiestetici e scaricano condensa nella proprietà del vicino. In questo caso si potrà provare a richiederne la rimozione se essi sono fonti di immissioni che superano la normale tollerabilità e quindi vietati ai sensi dell’art. 844 del c.c. Peraltro, il semplice ronzio di un motore di un condizionatore non è assolutamente detto che possa considerarsi una immissione intollerabile e quindi vietata.

Anche l’acceso alla proprietà deve considerarsi consentito ai sensi dell’art. 843 del c.c. consistendo tale norma un limite estrinseco e legislativamente previsto alla proprietà privata, sebbene non costitutivo di per sé di una servitù di passaggio.

La miglior difesa sarebbe dimostrare in giudizio che è tecnicamente possibile l’installazione dei condizionatori anche non a ridosso dell’altrui proprietà, e che ciò non comporta un pregiudizio alla sicurezza e staticità dell’edificio esistente. Poco importa che il costo d'installazione sarebbe lievemente maggiore (il costo di installazione di un condizionatore oscilla normalmente tra i 300 e i 500 euro, a seconda della complessità e della distanza tra unità interna ed esterna). Se si raggiungesse tale obbiettivo, sarebbe strategicamente rilevante, in quanto si potrebbe sostenere che l’installazione dei condizionatori nella collocazione non desiderata costituisce una emulazione ai sensi dell’art.833 del c.c., e pertanto illegittima. In questo senso, quindi, sarebbe opportuno rivolgersi oltre che ad un legale, anche ad un tecnico, che possa fornire un adeguato e molto ben motivato parere in merito.
È chiaro che dimostrare la possibilità che i condizionatori possono essere installati anche in altro luogo farebbe venir meno immediatamente anche la necessità di dover far accedere il vicino al fondo proprio fondo per permettergli la messa in opera e la manutenzione.

Donnini S. chiede
domenica 18/06/2017 - Lazio
“Ho un contenzioso non risolto con un vicino per un passo carrabile ; il vicino senza preavviso ha ostruito l'accesso con un blocco di travertino (di un mt. per 30 cm. , alto 12cm.) sul pavimento ; e' arrivata la bambinaia con la nipotina sull'auto , non ha visto il travertino e vi e' salita sopra facendo un danno di 1500 euro .. chi paga ?”
Consulenza legale i 20/06/2017
La fattispecie da lei descritta non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 158, comma 2, Codice della Strada, che, sanzionando l'ostruzione del passo carrabile, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'ostruzione avvenga mediante il parcheggio di un'autovettura.

In quest'ultimo caso, la condotta potrebbe configurare addirittura una fattispecie penalmente rilevante (reato di "violenza privata", di cui all'art. 610 c.p.).
Tuttavia, come detto, poichè l'ostruzione non è avvenuta mediante la sosta di un'auto, non si ritiene nemmeno di poter far riferimento all'ipotesi di reato da ultimo citata.

A sommesso parere di chi scrive, la condotta posta in essere dal suo vicino potrebbe, al più, configurare un'ipotesi di "atto emulativo", ai sensi dell'art. 833 c.c.

Tale disposizione, in particolare, sancisce il divieto di compiere atti d'emulazione, vale a dire, comportamenti che non abbiano altro scopo che recare danno o molestia ad altri.

Nel caso di specie, dunque, poichè l'aver posto il blocco di travertino ha recato certamente molestia a lei e al suo diritto di proprietà, senza che da ciò sia derivata alcuna utilità concreta per il suo vicino, si ritiene che la condotta possa essere qualificata come "atto emulativo", ex art. 833 c.c.

Di conseguenza, si ritiene che il modo per tentare di ottenere un risarcimento del danno subito a causa di questo atto d'emulazione, sia quello di inviare, in primo luogo, una diffida al suo vicino, quantificando il danno patito e intimandogli il pagamento della relativa somma.

In mancanza di riscontro o in caso di contestazioni, potrebbe valutare l'opportunità di agire in giudizio, al fine di veder accertato e dichiarato che il comportamento posto in essere dal suo vicino ha costituito un atto di emulazione vietato dalla legge, con conseguente condanna dell'autore alla rimozione del blocco e al risarcimento del danno.

E' opportuno, tuttavia, precisare che, soprattutto ai fini dell'azione giudiziaria, si potrebbe porre un problema di ordine probatorio, essendo sempre necessario che chi agisce in giudizio fornisca le prove della sussistenza del proprio diritto.

Al fine di ottenere una pronuncia favorevole, dovrebbe, dunque, essere in grado di dimostrare compiutamente che è stato proprio il suo vicino a collocare il blocco di travertino (ad esempio, mediante una fotografia che lo colga nel compimento dell'atto o, quantomeno, mediante dichiarazioni testimoniali di soggetti terzi ed estranei alla causa, che possano essere considerati pienamente attendibili e credibili) e che il danno subito dall'auto si sia verificato proprio a seguito dell'impatto col blocco, ivi collocato proprio allo scopo di arrecare danno alle vetture transitanti.

Maria G. chiede
lunedì 14/12/2015 - Veneto
“Buonasera, Avrei bisogno di capire se l'atteggiamento dei miei vicini di casa può considerarsi atto emulativo.
La situazione è questa: abito, con mio marito, per tutta la durata dell'anno, in una casa situata in un comune della Provincia di V., in "montagna", nel verde e in mezzo agli alberi, a dieci minuti in macchina da un centro abitato.
La strada sulla quale è situata la casa è senza via d'uscita e, di conseguenza, ci passano poche macchine; transitano lì solo qualche proprietari di terreni che vengono nelle loro proprietà per la manutenzione, il sfalcio dell'erba e il taglio della legna. Non ci sono altri residenti.
All'origine, quel luogo apparteneva a mio nonno dove lui abitava con la sua famiglia. Dopo il suo decesso è stata effettuata la divisione dei suoi beni e a mia madre è andata una parte (che è attualmente di mia proprietà) e a mia cugina la casa che era all'origine l'abitazione principale. Mia cugina è quindi la vicina di casa.
Quest'ultima, con l'andare del tempo, e dopo il decesso di suo marito, non ha più avuto voglia di venire in questo posto e la casa si è un po’ deteriorata, non avendo mai avuto la dovuta manutenzione. Quindi lei, non ha mai abitato in senso stabile quella casa e sono anni ormai che viene solo qualche giornata d'estate per un po’ di manutenzione. Però nonostante il fatto che mia cugina non venga spesso lì, si è instaurato un stato di disagio dovuto a delle incomprensioni riguardo: ai confini, a delle servitù che loro dicono di possedere, ma che non sono scritte, ne trascritte. In seguito a questi conflitti, sono arrivate le discussioni, lettere raccomandate etc.
Io e mio marito abbiamo cercato di non arrivare alle vie legali e per questo abbiamo accettato certi atteggiamenti senza rivolgersi alle autorità, avvocato, giudice etc. Loro non sanno più che fare per darci fastidio, ed un giorno ho sentito dire ad un genero di mia cugina che il nemico va studiato e preso per sfinimento.
Adesso arrivo al punto: un giorno dell'estate 2014, questo genero, è venuto, con la sua famiglia, nella casa di mia cugina, hanno acceso la radio a tutto volume e poi sono andati a casa, lasciandola accesa. Siccome era veramente ad un volume insopportabile, l’ho chiamato perché venisse a spegnerla ed lui è tornato a spegnerla il giorno dopo. Qualche tempo dopo è arrivata mia cugina e la sua famiglia, hanno fatto festa, acceso la radio a tutto volume, andati a casa lasciandola accesa. Siccome loro in quella casa non ci abitano mai, la radio non viene mai spenta, né di giorno, né di notte. Ho allora chiamato mia cugina e chiesto che venga a spegnerla. In quell'occasione, le ho chiesto perché la lasciava accesa e lei mi ha risposto che era per tenere lontano "le bisce" che significa i serpenti. Le ho spiegato che a casa mia dormivano anche i nostri nipotini e che d'estate con le finestre aperte, non ce la facevano a dormire e neanch'io. E venuta a spegnere la radio dopo 15 giorni.
Quest'anno, nel mese di giugno sono tornati, sempre solita storia, la radio a tutto volume etc.. Allora le ho chiesto se poteva farmi il piacere di spegnerla prima di andare via, visto che non si sapeva quando sarebbe tornata. Al che mi ha risposto che non poteva perché il suo genero glielo proibiva. Le ho chiesto di farmi il favore e di farlo quando lui era già andato via ed è quello che è successo, ha spento la radio prima di andarsene.
In settembre tutta la famiglia è tornata: stessa solita storia, sono andati via senza spegnere la radio e adesso sono quasi tre mesi che è accesa giorno e notte, però il volume e meno alto delle altre volte. - Ho parlato con un'amico che mi ha riferito che mia cugina le ha detto che lascia la radio accesa per tenere lontano i ladri. –
Per la precisione in quella casa, che non ha neanche i servizi e neanche un gabinetto, ci sarebbe poco o niente da rubare.
La finestra della casa di mia cugina (da dove proviene il rumore) è distante circa due metri dalla porta d'entrata della mia cucina ed un metro dall'inizio del mio cortile.La finestra non ha i doppi vetri e non e neanche chiusa completamente. Il rumore lo sento solo quando sono all'esterno, davanti alla mia cucina ed alla sala, quando sono nel cortile che faccio le pulizie del mio prato, che stendo la biancheria e quando faccio il lavori esterni. Non sento la radio quando sono in casa. Non ho più chiamato mia cugina.
Vorrei sapere se si può considerare questo lasciare la radio accesa giorno e notte, in un posto dove si potrebbe sentire solo il canto degli uccelli, il rumore delle foglie che cadono, un atto emulativo.
Si deve pensare che, loro, questa radio non la sentono, perché abitano tutti a più di dieci chilometri di distanza e vengono lì solo due o tre volte all'anno. Per completare potrei dire che non sono sicura che il rumore superi i fatidici 5db di giorno e 3db di notte e che, quando sono all'interno della mia casa non lo sento. Il disagio lo ho quando esco nel mio cortile. Qualche volta rinuncio ad uscire perché non riesco a sopportare questo ronzio, del quale si distingue bene le canzoni, i cantanti etc. Ho pensato di non chiamare più mia cugina se non posso opporre alle sue "ragioni" delle motivazioni legali e quindi vorrei un vostro parere sul problema.
Vi ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 20/12/2015
Ai sensi dell'art. 833 del c.c. sono atti emulativi quelli che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Lo scopo che il legislatore persegue con questa disposizione è quello di evitare che la proprietà possa diventare un mezzo con il quale si rechi nocumento ad altri. Dottrina e giurisprudenza ritengono che essa esprima un principio molto importante, la cui portata va oltre lo specifico contesto in cui la norma si inserisce. Tale principio è riassunto nella locuzione "divieto di abuso del diritto". In sostanza, il divieto di atto emulativi esprime il principio per cui chi ha un diritto può esercitarlo ma nei limiti in cui ciò non si traduca in un abuso.

Affinché vi sia un atto emulativo sono necessari due elementi:
1) un elemento oggettivo, dato dall'assenza di utilità per chi pone in essere l'atto;
2) un elemento soggettivo, che si sostanzia nell'intenzione di nuocere o molestare (c.d. animus nocendi).

Altresì, in tanto può dirsi che vi sia atto emulativo in quanto il soggetto che lo subisce patisca un danno in seguito ad esso.

Premesso ciò, si deve dire che la giurisprudenza tende ad interpretare in modo restrittivo la fattispecie. Ciò si deve essenzialmente al fatto che quando si ritiene sussistente un atto emulativo si viene a limitare un diritto riconosciuto al soggetto, quale il diritto di proprietà. In sostanza, il limite tra ciò che è consentito e ciò che non lo è risulta molto labile, per cui accade molto spesso che il comportamento non venga qualificato come emulativo. Questa tendenza si comprende in una recente sentenza della cassazione, secondo cui "Il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l'esclusione del carattere emulativo" (Cass. 7805/2013).

A titolo di esempio, non è stata ritenuta emulativa la costruzione, da parte del vicino, di un muro di cemento in luogo di una siepe quando questa tenda allo scopo di evitare l'affacciarsi dei vicini nel fondo, non esistendo un generale divieto di sopraelevare se non in caso di relativa servitù (Cass. 3598/2012); così come non si ritiene abuso del diritto la costruzione di un terrapieno in un fondo, pur se comprime il diritto di godimento del confinante, in quanto non esiste un divieto di sopraelevazione se non in presenza di una acquisita servitù in tal senso (Cass. 6823/2013). Si è invece ritenuta emulativa la condotta del vicino che installi, tra le foglie, sul muro di recinzione di un edificio comune un contenitore con le sembianze di telecamera e lo diriga verso il balcone del vicino (Cass. 5421/2001).

A questo si deve aggiungere il fatto che risulta non agevole la prova, né dell'elemento oggettivo né di quello soggettivo. Da un lato, si ritiene esclusa la fattispecie quando la controparte dimostri che l'atto produce per lei una utilità, seppur minima. Al contempo, non è facile dimostrare un animus nocendi.

Nel caso di specie è possibile che chi compie gli atti contestati adduca di trarne una qualche utilità, come appunto quella di tenere lontani i ladri. In realtà la motivazione appare poco convincente, anche considerando che per scongiurare questo pericolo esistono soluzioni diverse e meno pregiudizievoli dei diritti altrui. Tuttavia, stante la tendenza della giurisprudenza, non si può dire con certezza che sarebbe respinta.

Per tutte queste considerazioni, e le difficoltà delineate, si prospetta l'opportunità di far leva non tanto sul concetto di atto emulativo quanto sul divieto di immissioni ex art. 844 del c.c., e ciò anche se il rumore non superasse la soglia della normale tollerabilità. La norma, infatti, contempla due diversi criteri: la soglia della normale tollerabilità e la condizione dei luoghi. La giurisprudenza la interpreta nel senso che se il superamento delle predette soglie è senz'altro illecito, non è escluso che non lo sia anche un rumore che rimane entro i limiti: infatti, è necessario bilanciare gli interessi che vengono a contrapporsi, in relazione ai casi concreti ed in base ai principi del codice (Cass. 93972011, Cass. 1418/2006). Il concetto di "stato dei luoghi", nello specifico, fa riferimento alla situazione ambientale, cioè alle caratteristiche dei luoghi ed alle abitudini degli abitanti (Cass. 3438/2010).

Nel caso in esame si tratta di zona tranquilla e non rumorosa; incide, inoltre, la situazione di vicinanza tra gli edifici. Pertanto, una eventuale pretesa di cessare i rumori molesti potrebbe fare leva su questi concetti.

In conclusione, pur se gli atti in esame potrebbero essere ritenuti emulativi, si potrebbero prospettare difficoltà a provare tale carattere. Pertanto, appare opportuno considerare di ricondurli alla categoria di immissioni ex art. 844 c.c..