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Articolo 829 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Dispositivo dell'art. 829 Codice Civile

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato [826, 827] dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali(1).

Note

(1) Quanto previsto dalla presente disposizione ha carattere puramente dichiarativo, essendo contemplato l'istituto della sdemanializzazione tacita, pur se attraverso atti univoci e concludenti della P.A.

Spiegazione dell'art. 829 Codice Civile

La cessazione della demanialità e la sua constatazione ufficiale da parte dell'amministrazione: valore di questo atto

I beni demaniali che cessano dalla destinazione da cui derivano tale loro qualità passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato. Questo principio, già espresso nell'art. 429 del vecchio codice, non è stato ripetuto nel codice attuale, ma risulta in modo chiaro dal sistema tracciato negli articoli precedenti e dal presente articolo che si occupa del modo con cui il passaggio deve essere ufficialmente constatato e reso noto.

Scopo della disposizione è quello - come risulta dalla relazione - « di rendere più sicuri i rapporti ed ovviare alle questioni che insorgono allorché si ammette la cessazione tacita della demanialità ». Come è noto, quest'ultima si verifica quando, senza un formale provvedimento che muti la destinazione della cosa, il cambiamento si desume da un comportamento dell'amministrazione che sia incompatibile con la volontà di conservare il bene alla sua destinazione (p. es., mancata manutenzione di una strada per tanto tempo da rendere questa inetta alla viabilità; mancato uso e parziale smantellamento di una fortezza, e simili). Alla cessazione tacita deve essere equiparata quella dovuta a fatti naturali, quali il ritiro delle acque del mare che determini la trasformazione del lido e della spiaggia in arenile e in terreno adatto a usi privati. In tutti questi casi, può essere difficile stabilire il momento in cui il passaggio del bene dal demanio al patrimonio può dirsi avvenuto, mentre da un punto di vista pratico può essere molto importante conoscere tale momento, soprattutto con riguardo agli effetti della possibilità del possesso della cosa da parte di privati e dell'acquisto della proprietà per mezzo dell'usucapione.

Il codice, allo scopo di evitare che l'amministrazione si veda privata di notevoli parti della sua proprietà in conseguenza di fatti giuridici così incerti e non di rado a lei per lungo tempo ignoti, ha disposto che tali fatti non acquistino rilevanza giuridica se non in seguito a un formale provvedimento amministrativo che constati l'avvenuto passaggio della cosa dal demanio al patrimonio. Questo provvedimento, detto comunemente sclassificazione, è stato sempre ritenuto dalla dottrina un atto puramente dichiarativo: la lettera del presente articolo sarebbe conforme a questa opinione tradizionale. Tuttavia, tenuto conto dello scopo della legge, si deve ritenere che il provvedimento in parola faccia parte di quegli atti che, col solo accertamento di un fatto o di uno stato di fatto, costituiscono o estinguono un rapporto giuridico, una capacità, una situazione giuridica. L'origine e la cessazione della demanialità dipendono unicamente dalla destinazione della cosa: però, almeno per quanto attiene alla cessazione, il fatto non dispiega i suoi effetti giuridici se non dalla constatazione ufficiale che di esso viene fatta dall'autorità competente.

Questo provvedimento, dati i suoi effetti nei riguardi della generalità dei cittadini, deve essere pubblicato nelle forme rigorose stabilite dalla legge. Per quanto riguarda i beni dello Stato, questa pubblicazione deve avvenire a mezzo di annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno; per I beni delle province e dei comuni, l'articolo rinvia alle forme di pubblicazione stabilite nelle leggi speciali. È da ritenere che queste forme siano quelle stabilite dalla legge comunale e provinciale (art. 62, 131) per i regolamenti dei due enti territoriali, cioè l'affissione nel rispettivo albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

400 Per eliminare incertezze sulla cessazione della demanialità di un bene e per la maggior sicurezza dei rapporti, ho creduto opportuno disporre (art. 829 del c.c., primo comma) che il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato sia dichiarato dalla competente autorità e dell'atto sia dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Anche per quei beni delle province e dei comuni che sono soggetti al regime del demanio pubblico il secondo cornuta dell'art. 829 esige che il passaggio alla categoria dei beni patrimoniali sia reso pubblico, facendo richiamo, quanto alle forme di pubblicità, a quelle stabilite per i regolamenti comunali e provinciali (articoli 62, terzo comma, e 131, terzo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383).

Massime relative all'art. 829 Codice Civile

Cass. civ. n. 26655/2019

A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare". La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata.

Cass. civ. n. 4827/2016

La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "trazzera" di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale).

Cass. civ. n. 12555/2013

In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che "sdemanializza" un'area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l'illegittimità dell'atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall'amministrazione nel 1966 e l'intervento dell'uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale).

Cass. civ. n. 17387/2004

La sdemanializzazione d'una strada può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, dei bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.

Cass. civ. n. 11101/2002

La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso l'esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche - consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell'altezza di quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso o tacito, delle Amministrazioni interessate).

Cass. civ. n. 3451/1996

La sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato ad usucapionem, può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile. A tal fine la «omissione di contestazioni» da parte della pubblica amministrazione non può ritenersi, di per sé, atto univoco e concludente, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene dell'uso pubblico, risolvendosi in semplice inerzia degli organi competenti.

Cass. civ. n. 2635/1993

La sdemanializzazione di un bene può essere anche tacita, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene; la relativa indagine è rimessa al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che, affermando che la prospettata sdemanializzazione tacita di una linea ferroviaria non poteva derivare dalla semplice inutilizzazione della strada ferrata, non aveva adeguatamente tenuto conto del dato significativo risultante dal provvedimento di definitiva soppressione e di smantellamento della linea medesima).

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