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Articolo 2958 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Corso della prescrizione

Dispositivo dell'art. 2958 Codice Civile

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni(1).

Note

(1) La previsione in commento, al pari di quelle ex artt. 2948, n. 5 e 2955, n. 1, risulta implicitamente interessata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale in relazione al decorso del periodo di prescrizione nel corso del rapporto lavorativo (v. art. 2948 nota 5).

Ratio Legis

La norma in esame richiama esplicitamente il generale principio dettato dall'art. 2935, secondo il quale il termine prescrizionale inizia il suo decorso dal momento in cui il diritto in questione si qualifica come disponibile e può quindi esser fatto valere.

Spiegazione dell'art. 2958 Codice Civile

Ragione della norma
Questo articolo corrisponde alla disposizione contenuta nel 10 cpv. dell'art. 2141: la diversità è solamente terminologica e, quindi, formale. Il principio è rimasto identico e sta a precisare che quantunque vi sia stata continuazione di somministrazione o di prestazioni (é chiaro il riferimento agli artt. 2954-2956) la prescrizione decorre ugualmente.
La soppressione di questo articolo, proposta in seno alla Commissione delle Assemblee legislative sul rilievo che esso costituirebbe una insidia per coloro che eseguono prestazioni continuate, avrebbe snaturato l'indole della prescrizione presuntiva, in quanto questa non si sarebbe potuta più fondare sulla presunzione che per talune specie di prestazioni il pagamento relativo viene subito effettuato.
Soppresso, invece, e giustamente, è stato il capoverso dell'art. 2141, che attribuiva efficacia interruttiva della prescrizione in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto ed alla domanda giudiziale non perenta. Sul motivo della soppressione si dirà commentando l'articolo seguente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1212 Con lieve variante formale, l'art. 2958 del c.c. riproduce il primo comma dell'art. 2141 del codice del 1865 circa il decorso delle prescrizioni presuntive anche nel caso in cui vi sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni. Ho eliminato invece — non sembrandomi giustificata la restrizione che apportava alle norme sull'interruzione — il secondo comma del citato articolo del codice precedente, che attribuiva efficacia interruttiva delle prescrizioni in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto e alla domanda giudiziale non perenta.

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