Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Oggetto dell'assegnazione forzata può essere un credito che il debitore sottoposto ad esecuzione aveva nei confronti di un terzo. La particolarità è che il diritto del creditore non si estinguerà fino a quando non avrà ottenuto il pagamento del credito a lui assegnato (pro solvendo).
Se, però, l'assegnatario compie sul credito atti di disposizione (es.: cede il credito ad altri), l'assegnazione si converte in pro soluto, cioè sarà sufficiente il trasferimento del credito perché egli si intenda soddisfatto, indipendentemente dall'effettivo adempimento.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1193L'art. 2928 del c.c., ancora dedicato all'assegnazione, riferendosi all'ipotesi in cui oggetto di essa siano diritti di credito, stabilisce, in esclusione della figura dell'assegnazione pro soluto, che il diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato non si estingue che con la riscossione del credito assegnatogli.
Infine, la disposizione dell'art. 2929 del c.c., la quale circoscrive l'effetto della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, consegue, tra l'altro, dalle semplificazioni apportate dal nuovo codice di procedura in materia di opposizioni agli atti esecutivi. Tale nullità non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assnatario, salvo il caso di collusione col creditore procedente; gli altri creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto in seguito all'esecuzione.