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Articolo 2921 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Evizione

Dispositivo dell'art. 2921 Codice Civile

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [510 c.p.c.], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale [1484], l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo.

La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro(1).

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile(2).

Note

(1) Si verifica una particolare tutela nel caso in cui il compratore sia privato del godimento del bene acquistato in seguito all'espropriazione forzata, o ne subisca comunque una limitazione, per effetto dei diritti che terzi facciano valere sulla res. La tutela per evizione sancita dalla presente disposizione, a differenza di quanto avviene nella vendita volontaria ex art. 1483 nella quale il compratore può agire solo contro il venditore, dispone che l'aggiudicatario possa porre in essere l'azione sia nei confronti dei creditori procedenti sia nei confronti del debitore, sempre che allo stesso spetti una parte residua del prezzo pagato. Inoltre, se per la vendita volontaria l'art. 1479 stabilisce che il compratore in buona fede possa chiedere al venditore sia la risoluzione del contratto sia la restituzione del prezzo pagato compresi gli eventuali rimborsi, nell'ipotesi di vendita forzata l'aggiudicatario evitto può optare solo per la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno ex art. 1223. La presente disposizione interessa sia le ipotesi di evizione totale, sia le altrettanto frequenti di evizione parziale, in quest'ultimo caso chiaramente chiedendo una ripetizione in proporzione al prezzo.
(2) In questo caso all'aggiudicatario, che sia stato privato del bene acquistato per un diritto fatto valere da un terzo, non è riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione del prezzo pagato dal creditore non chirografario. Ad esempio, l'aggiudicatario evitto non potrà chiedere la ripetizione del prezzo al creditore garantito da ipoteca, purché dopo l'iscrizione della medesima sia stata operata la trascrizione del titolo da parte del terzo, reale proprietario del bene (v. art. 2643).

Ratio Legis

La norma in esame è finalizzata a disciplinare l'ipotesi in cui il creditore procedente, la cui colpa sia evidente anche se non necessariamente corredata alla mala fede, sia responsabile dell'evizione a carico dell'acquirente della res soggetta ad espropriazione forzata: il legislatore stabilisce pertanto che quest'ultimo possa ottenere soddisfacimento delle proprie pretese tramite un apposito diritto di scelta in relazione ai beni del debitore, convocando il creditore alienante per eventuali conseguenze inerenti ad ipotetiche circostanze di esecuzione sopra beni non appartenenti al debitore. Così facendo, non viene permesso alcun eccessivo arricchimento nè del creditore nè del debitore che possa comunque arrecare un pregiudizio al terzo acquirente.

Spiegazione dell'art. 2921 Codice Civile

La garanzia per evizione nella vendita forzata secondo la dottrina e la giurisprudenza formatesi sotto il codice del 1865

Sotto il vecchio codice erano sorte numerose controversie circa la ammissibilità e l'ambito della garanzia di evizione rispetto alla vendita forzata, ed il grave problema era per lo più risolto nel senso di subor­dinare la soluzione stessa, a quella della questione generale relativa alla natura della vendita forzata. Così, escluso il carattere contrattuale della vendita giudiziale, non è parso difficile escludere una responsabilità per evizione del debitore o del giudice. Ritenendo che il trasferimento in capo all'acquirente abbia luogo in base ad un provvedimento giurisdi­zionale, suscitato dall'azione esecutiva, ne consegue logicamente che re­sponsabile è, per i danni eventuali e le spese, il creditore procedente. In tal modo, tuttavia, il problema pratico dell'evizione non del tutto sarebbe risolto, poiché i creditori intervenienti e lo stesso creditore procedente (nel caso non vi siano danni) lucrerebbero un ingiustificato profitto. In tanto, infatti, essi hanno possibilità di soddisfare le proprie ragioni sul ricavato del bene venduto, in quanto quest'ultimo faccia parte del compendio patrimoniale del debitore ; venendo meno tale condizione, sarebbe ingiusto porre a carico dell'acquirente il peso dell’esecuzione.


Il nuovo sistema. Differenze tra la garanzia per evizione nella vendita volontaria e nella vendita forzata

Per tali ragioni il nuovo codice ha preferito accogliere la tesi, già sostenuta rispetto al vecchio codice, secondo la quale l'aggiudicatario ha azione contro i creditori per la ripetizione dell’indebito, in proporzione del prezzo loro distribuito.

La garanzia rispetto alla vendita forzata differisce, dunque dalla garanzia prevista per la vendita volontaria: a) quanto ai soggetti, dato che non è posta a carico del debitore (eccetto il caso in cui debitore abbia ricevuto il residuo del prezzo ricavato, e comunque nei limiti di tale residuo) , b) quanto al contenuto della garanzia, dato che l'art. 1484, rispetto alla vendita volontaria, pone a carico del debitore risarcimento dei danni, il valore dei frutti, che il compratore deve restituire a colui dal quale è stato evitto, e le spese per la denuncia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore ; c) quanto al fondamento, che è da ricercare nella responsabilità assunta da chi pone in moto il processo esecutivo ed indica i beni da espropriare, nonché da chi trae vantaggio dalla procedura stessa. Dato tale fondamento, non potrà trovare luogo rispetto alla vendita giudiziale il disposto dell'art. 1485, in quanto vien meno la diretta partecipazione del venditore all'eventuale processo promosso dal terzo contro l'acquirente, posses­sore del bene.


Evizione parziale

Il secondo comma stabilisce logicamente che se l'evizione è stata solo parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere solo una parte proporzionale del prezzo, anche se l'aggiudicatario ha sborsato una somma di denaro al fine di evitare l'evizione. L'art. 1486 dispone invece, rispetto alla vendita volontaria, che se il compratore ha evitato l'evizione mediante il pagamento di una somma di denaro il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia con il rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.


Limiti della garanzia

L’ultimo comma pone un limite assai importante all'azione di ripetizione, spettante all'acquirente evitto, in quanto esclude l'azione stessa nei confronti dei creditori privilegiati od ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

In tale ipotesi, però, il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, poiché mentre con il ricavato dell'esecuzione verrebbe a essere li­berato dai propri creditori, lucrerebbe pure eventualmente anche quanto un altro acquirente precedente gli avesse per avventura già versato ; ricorrendone gli estremi, quindi, l'acquirente potrebbe promuovere contro il debitore un'azione per ingiustificato arricchimento.


Estensione della garanzia alle vendite forzate di mobili e di immobili

La garanzia per evizione, nei limiti qui delineati, concerne tanto la vendita forzata mobiliare quanto quella immobiliare: la prima, naturalmente, in quanto lo permetta l’ art. 2920 del c.c., e cioè in quanto l’acquirente conoscesse il pericolo dell’evizione, altrimenti l’avvenuta vendita giudiziale renderebbe impossibile ogni azione del terzo nei suoi confronti. Rispetto alle cose smarrite o rubate, l'evizione sarà possibile in quanto l'acquirente conosca l’illegittima provenienza della cosa del titolo, pur avendo creduto in buona fede che il suo dante causa un precedente possessore ne fosse divenuto proprietario.

Dato il fondamento qui attribuito alla garanzia per evizione nella vendita forzata è da ritenere escluso che le parti la possano regolare (e quindi anche escludere) pattiziamente.


L'obbligo della consegna nella vendita forzata

La legge non disciplina l'obbligo della consegna della cosa venduta, ma dalle disposizioni in vigore si può trarre quanto segue se il bene è rimasto presso il debitore, questi ha l'obbligo di rilasciarlo al­l'acquirente (art. 586 cod. proc. civ.) ; lo stesso obbligo si può costruire rispetto a quelle cose mobili, di cui il debitore sia custode. Se il bene è presso un terzo custode, pure questo ha l’obbligo di trasmetterlo al­l'acquirente. Obbligo di carattere pubblicistico e che è inerente alla no­zione stessa di custodia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2921 Codice Civile

Cass. civ. n. 4301/2023

In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).

Cass. civ. n. 2750/2015

In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente, in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante finanziamento bancario, nonché, se il bene sia stato a sua volta trasferito ad un terzo, le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921, cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita, il cui effetto traslativo è venuto meno per evizione.

Cass. civ. n. 13824/2010

In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, c.c. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.

Cass. civ. n. 2068/1977

Nell'ipotesi in cui il proprietario della cosa espropriata proponga opposizione di terzi, chiedendo la dichiarazione di nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e la restituzione da parte dell'aggiudicatario della cosa illegittimamente espropriata, l'aggiudicatario può propone, immediatamente e nello stesso processo, la domanda di responsabilità ex art. 2921 c.c. contro il creditore procedente, per l'ipotesi che l'opposizione venga accolta e che si accerti, conseguentemente, aver egli subito l'evizione, senza che egli debba attendere il giudicato sull'opposizione del terzo.

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