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Articolo 2880 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Dispositivo dell'art. 2880 Codice Civile

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto(1), salve le cause di sospensione ed'interruzione(2).

Note

(1) Si indica qui una disposizione del tutto peculiare, ossia la prescrizione dell'ipoteca, o meglio del diritto a questa sottostante, da non confondere con la prescrizione del credito garantito, che estinguendosi comporta di conseguenza anche l'estinzione della garanzia medesima. Di regola, è opportuno evidenziare che l'ipoteca, in quanto autonomo diritto reale su cosa altrui, non è soggetta a prescrizione, essendo la garanzia reale imprescrittibile, salve le eccezioni riguardanti le ipotesi di rinnovazione ex art. 2847. Il presente articolo configura pertanto una ulteriore importante eccezione: la possibilità di estinzione per prescrizione della garanzia ipotecaria che oneri determinati beni acquisiti da terzi e già trascritti con efficacia di mera pubblicità-notizia.
(2) Sia le cause di sospensione, sia le cause di interruzione, ai sensi degli artt. 2941 e 2943 devono essere considerate in relazione al rapporto creditore-terzo acquirente e non quindi debitore-creditore. Evidente è infatti la tutela nei confronti proprio del terzo acquirente.

Ratio Legis

La disposizione in esame, esplicitando l'ipotesi di prescrizione del diritto discendente dall'ipoteca, vuole evitare possibili accordi tra creditore ipotecario e debitore, volti a ritardare l'attuazione del rapporto a danno del terzo acquirente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1174 In armonia con il nuovo termine di prescrizione dei diritti reali di godimento su cosa altrui, ho ridotto (art. 2880 del c.c.) a venti anni il termine di prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi. Colmando una lacuna del codice precedente, la quale aveva dato vita a soluzioni diverse, ho precisato che il termine decorre dalla data di trascrizione del titolo di acquisto.

Massime relative all'art. 2880 Codice Civile

Cass. civ. n. 21752/2019

La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015).

In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis"), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che costituissero validi atti interruttivi della prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente del bene sia l'ammissione al passivo del fallimento dell'originario debitore, che del bene aveva perduto la disponibilità, da parte dell'originario creditore fondiario, dante causa della società ricorrente, sia il successivo atto di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria contro il debitore originario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015).

Cass. civ. n. 13940/2016

In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.

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