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Articolo 2852 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Grado dell'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2852 Codice Civile

L'ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [2848](1), anche se è iscritta per un credito condizionale [1357](2). La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente(3).

Note

(1) Tale disposizione sancisce un ordine di preferenza tra le varie ipoteche, che possono essere iscritte in relazione al medesimo bene, determinato non dalla priorità del titolo, ma da quella dall'iscrizione e che va pertanto seguito per procedere al soddisfacimento della serie dei creditori. Tuttavia, un orientamento dottrinale ritiene che il presente articolo, ponendo in risalto il generale principio riguardante l'ordine delle ipoteche, avrebbe meglio trovato collocazione nella parte generale ex artt. 2808 - 2816.
(2) La disciplina dettata dalla norma viene applicata anche in tema di credito sottoposto a condicio iuris, ovvero nelle ipotesi in cui l'efficacia del negozio in questione dipendente da un evento futuro ed incerto è decisa tassativamente ex lege, in aggiunta perciò alle più generali ipotesi relative a condizioni sospensive e risolutive convenzionalmente stabilite.
(3) L'iscrizione di ipoteca può anche essere esercitata per crediti futuri, l'importante è che alla base di tali crediti vi sia un rapporto giuridico base già esistente, indicato dal titolo medesimo.

Ratio Legis

La norma in esame è molto importante, in quanto stabilisce che l'ordine ipotecario sia determinato dalla successione cronologica delle iscrizioni (v. art. 2827), a sua volta determinante il grado di poziorità nel soddisfacimento dei creditori (v. art. 2853).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2852 Codice Civile

Cass. civ. n. 10197/2021

In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/04/2018).

Cass. civ. n. 1671/2016

Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell'ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l'annotazione, avendo quest'ultima solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.

Cass. civ. n. 18325/2014

Deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.(Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ipoteca validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, nascenti dallo stesso contratto, così come l'obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera).

Cass. civ. n. 3613/2004

In tema di credito fondiario e con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile ratione temporis), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 2852 c.c. (non derogati dalla disciplina suddetta) in tema di ipoteca per crediti condizionali, che l'ipoteca indicata nel primo comma del citato art. 3 destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata, ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.

Cass. civ. n. 3997/2000

Il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, cosi da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell'art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare «il rapporto già esistente» dal quale il credito può nascere.

Cass. civ. n. 2786/1994

La garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 c.c.), non può essere validamente concessa, in sede di apertura di credito «di firma», con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente.

Cass. civ. n. 686/1975

Dalla disposizione dell'art. 2852 c.c., che, ammettendo la costituzione di ipoteca anche per crediti soltanto eventuali, richiede tuttavia che si tratti di crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, si può dedurre non solo l'esclusione della possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ma anche la necessità che del «rapporto esistente», da cui può nascere il credito che legittima la iscrizione, debbano essere indicati nel titolo gli estremi sufficienti a individuarlo. L'apprezzamento circa la sufficienza e l'adeguatezza di tali estremi, come in concreto indicati in ciascuna fattispecie, rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito.

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