Mentre il fermo amministrativo di beni mobili registrati è stato uno strumento di cui l'Agente della riscossione ha, sin da subito, fatto ampio utilizzo, l'ipoteca sugli immobili, all'opposto, è una riscoperta più recente. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente ad oggetto i beni immobili del debitore e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2808 ce, consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato... (continua)
L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)
Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha subto numerosi e rilevanti interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di “prestito vitalizio ipotecario”, l. 4-8-2006, n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari e una nuova regola per l’annotazione del pagamento con surrogazione dei finanziamenti bancari.Il volume, alla sua seconda... (continua)
Il terzo acquirente di un immobile ha interesse ad avere il bene libero da ogni peso, sicché, qualora tale bene sia gravato da ipoteca egli può attivare uno speciale processo di "liberazione".Si tratta di un procedimento sulla natura del quale la dottrina, risalente e recente, propone differenti inquadramenti e che l'autore riguarda come processo alternativo all'immediato esercizio dell'azione esecutiva, che si sviluppa secondo modalità tipiche del processo di... (continua)
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza[2799] (1).
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma (2).
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'articolo 2876 per il valore della cautela (3).
(1) Non è consentita azione di riduzione in caso di liquidità del credito o esatta determinazione dei beni per i quali è costituita la garanzia. Il diritto alla riduzione è visto come un diritto potestativo.
(2) Tale ipotesi non configura una riduzione, bensì un'estinzione parziale dell'ipoteca. La cancellazione parziale può essere richiesta solo per l'eccesso di oltre un quinto. Si reputa che in caso di pagamento parziale del debito originario sia impossibile ricorrere alla riduzione, ciò in applicazione del principio di indivisibilità dell'ipoteca [v. 2809].
(3) L'ultimo comma della norma rappresenta una deroga al principio di estensione delle ipoteche alle accessioni, previsto all'art. 2811. La norma è applicabile anche all'ipoteca giudiziale e a quella legale.
In base all'art. 243 disp. att., l'articolo esaminato si applica anche a quelle ipoteche che sono state iscritte allorché era vigente il codice abrogato. Quanto alla regola disposta dall'ultimo comma, essa risulta applicabile analogicamente alle costruzioni sul nudo suolo.
Il libro analizza i diritti nazionali delle garanzie immobiliari in tre fra le esperienze giuridiche che, in materia di diritto ipotecario, maggiormente sembrano incarnare le diversità che si affacciano sullo scenario europeo: Germania, Inghilterra e Italia. L’analisi storico_comparatistica dei dati giuridici consente di portare alla luce tutti quei dati che le trattazioni municipali lasciano sovente inespressi. Si tratta, ad esempio, delle radici delle diversità... (continua)
Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato) - Art. 2827 (Luogo dell'iscrizione) - Art. 2828 (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) - Art. 2829 (Iscrizione sui beni del defunto) - Art. 2830 (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente) - Art. 2831 (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore) - Art. 2832 (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie) - Art. 2833 (Responsabilità per mancata... (continua)