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Articolo 2819 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Sentenze arbitrali

Dispositivo dell'art. 2819 Codice Civile

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [825 c.p.c.](1).

Note

(1) Il lodo arbitrale al quale la disposizione fa riferimento deve essere emesso nell'ambito di un arbitrato rituale ed è necessario che abbia ad oggetto una condanna. Il ruolo di controllo del giudice ordinario sul tema è fondamentale: infatti solo qualora il lodo in esame venga reso esecutivo dal tribunale tramite decreto, potrà configurare un titolo valido per iscrivere l'ipoteca giudiziale.

Ratio Legis

La norma in commento è posta al fine di consentire la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza di un lodo arbitrale reso esecutivo ex art. 825 c.p.c., e per questo equiparabile alle sentenze e ai decreti ingiuntivi richiamati nella disposizione precedente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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