Testi per approfondire questo articolo

Trascrizione ed ipoteca

Editore: Giuffrè
Collana: Manuale e appl. pratiche lezioni Capozzi
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 20 -10%20 €
Categorie: Trascrizione, Ipoteca

L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)

Opposizione all'ipoteca. Con CD-ROM

Collana: Serie L. Professionale
Pagine: 206
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 28 -10%28 €
Categorie: Ipoteca, Riscossione

Mentre il fermo amministrativo di beni mobili registrati è stato uno strumento di cui l'Agente della riscossione ha, sin da subito, fatto ampio utilizzo, l'ipoteca sugli immobili, all'opposto, è una riscoperta più recente. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente ad oggetto i beni immobili del debitore e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2808 ce, consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato... (continua)

Il processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche. Artt. 792-795 cod. proc. civ.

Editore: Giuffrè
Collana: Itinerari nel processo civile
Data di pubblicazione: marzo 2010
Prezzo: 24 -10%24 €
Categorie: Ipoteca

Il terzo acquirente di un immobile ha interesse ad avere il bene libero da ogni peso, sicché, qualora tale bene sia gravato da ipoteca egli può attivare uno speciale processo di "liberazione".Si tratta di un procedimento sulla natura del quale la dottrina, risalente e recente, propone differenti inquadramenti e che l'autore riguarda come processo alternativo all'immediato esercizio dell'azione esecutiva, che si sviluppa secondo modalità tipiche del processo di... (continua)

Trattato di diritto civile - I diritti reali. Vol. VI: L'Ipoteca

Pagine: 480
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 57 -10%57 €
Categorie: Ipoteca

Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha subto numerosi e rilevanti interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di “prestito vitalizio ipotecario”, l. 4-8-2006, n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari e una nuova regola per l’annotazione del pagamento con surrogazione dei finanziamenti bancari.Il volume, alla sua seconda... (continua)


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Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile

Le ipoteche costituite sull'usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario [1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [1014 n. 2], l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto (1).
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [979, 1014], si estende alla piena proprietà [1815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa (2).

Note

(1) L'ipoteca si estingue, quindi, per cessazione dell'usufrutto a seguito di morte dell'usufruttuario, scadenza del termine convenzionale, prescrizione estintiva [v. 2934] dell'usufrutto, avverarsi della condizione risolutiva [v. 1353], ma non anche nel caso di cessazione dell'usufrutto per rinunzia o abuso dell'usufruttuario o per acquisto della nuda proprietà da parte dello stesso. La norma, dunque, distingue tra cause, per così dire, «naturali» di estinzione dell'usufrutto che comportano l'estinzione immediata dell'ipoteca, e cause che dipendono dalla volontà dell'usufruttuario che, invece, non segnano la fine dell'ipoteca: non sembrerebbe giusto, difatti, in questa ultima ipotesi, far dipendere la permanenza dell'ipoteca dalla volontà del debitore.

(2) Nel caso di contemporanea insistenza di diverse ipoteche, l'una sulla nuda proprietà, l'altra sull'usufrutto, il titolare dell'ipoteca sulla nuda proprietà può espropriare l'intero bene, detraendo dalla somma ricavata quella corrispondente al valore dell'usufrutto; non è però ammesso l'inverso.


Ratio Legis

La prima parte della norma si giustifica in base al principio che collega l'estinzione dell'ipoteca quella dell'usufrutto (usufructu exstincto, hypoteca perit). Si tutelano, però, anche le aspettative del creditore ipotecario rispetto ad eventuali atti di disposizione del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene vincolato. Quanto al comma 2 esso è applicazione del principio della elasticità del diritto di proprietà, secondo cui allorché viene meno un vincolo che comprime la proprietà (es.: usufrutto), quest'ultima riprende la sua ampiezza originaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1140Era controverso, sotto l'impero del codice del 1865, se l'ipoteca costituita sull'usufrutto si estinguesse col cessare di questo, anche quando la consolidazione avvenisse per un fatto volontario del debitore. Seguendo la migliore dottrina, ho escluso che l'ipoteca si estingua allorchè la cessazione dell'usufrutto si verifichi per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo. Non può infatti ammettersi che dalla volontà o dal fatto stesso del debitore dipenda la perdita delle garanzie da lui date al creditore. Anche nel caso in cui l'acquisto della nuda proprietà si operi per successione ereditaria, la consolidazione dipende dalla volontà del debitore, dato il principio che l'eredità non si acquista senza l'accettazione. Nei casi su accennati l'efficacia dell'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe prodotto l'estinzione dell'usufrutto (art. 2814 del c.c., primo comma).
E' prevista l'ipotesi che l'ipoteca gravi sulla nuda proprietà: in questo caso, estinto l'usufrutto, l'ipoteca, in conseguenza del ritorno del dominio alla sua originaria pienezza, si estende alla piena proprietà. E' però evidente che se l'usufrutto si estingue per una delle cause dianzi menzionate e perdura l'ipoteca costituita su di esso, tale estensione non deve pregiudicare il credito garantito con questa ipoteca (art. 2814, secondo comma).

Quesiti degli utenti

Quesito numero 4019
nunziata, venerdì 3 giugno 2011 , chiede:

 

Buonasera volevo un'informazione. Io e le mie sorelle abbiamo un appartamento di cui siamo le nude proprietarie, mentre, i miei genitori hanno l’usufrutto. I miei genitori hanno acceso l'ipoteca sull'usufrutto, a tal proposito volevo sapere se possono vendersi la casa? Grazie e cordiali saluti 


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4019 del venerdì 10 giugno 2011 :

Si precisa che l’usufruttario ha il diritto di usare e di godere della cosa in suo possesso, potendo trarre dalla medesima ogni utilità che questa è in grado di dare, cioè i frutti naturali e civili (art. 981 del c.c.), salva rerum substantiam, con il limite, cioè, della conservazione della cosa nella sua destinazione economico-funzionale.

L'usufruttuario può disporre del suo diritto di usufrutto (cessione dell’usufrutto: art. 980 del c.c.), purché detta alienazione non sia vietata dal titolo costitutivo o dalla legge.

Non può, invece, abusare del suo diritto vendendo la cosa (alienazione del diritto di proprietà sul bene). Se fosse commesso un così grave abuso del diritto di usufrutto, ex art. 1015 del c.c. conseguirebbe l’estinzione del diritto, ma questa opera solo ope iudicis, cioè con l’azione del giudice al quale è rimessa la prudente valutazione circa le soluzioni da prendere (l'estinzione del diritto o altri rimedi).

Il diritto di usufrutto può essere ipotecato a norma dell’art. 2810 del c.c. ma ciò non pregiudica il diritto di proprietà sull’abitazione, in quanto  non può essere aggredito dai creditori con un atto di pignoramento immobiliare. Ad essere sottoposto ad esecuzione forzata sarebbe il diritto di usufrutto con la conseguenza, per l’usufruttuario, di non poter più abitare l’immobile di cui si tratta.



Tag: Diritti reali, Usufrutto, abuso diritto, estinzione diritto, ipoteca usufrutto
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



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Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato) - Art. 2827 (Luogo dell'iscrizione) - Art. 2828 (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) - Art. 2829 (Iscrizione sui beni del defunto) - Art. 2830 (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente) - Art. 2831 (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore) - Art. 2832 (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie) - Art. 2833 (Responsabilità per mancata... (continua)