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Articolo 2805 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Dispositivo dell'art. 2805 Codice Civile

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248](1).

Note

(1) Il fatto che il debitore del credito soggetto a pegno non possa opporre al creditore pignoratizio la compensazione, non gli impedisce di avvalersi di tutte le altre differenti eccezioni, con l'unica condizione dell'impossibilità di utilizzo di quelle per le quali sia stata posta in essere una rinuncia ad hoc.

Ratio Legis

La norma in commento sancisce in primis le eccezioni opponibili dal debitore al creditore pignoratizio e in secondo luogo il divieto di opporgli la compensazione (v. art. 1241) per evitare che la funzione di garanzia del pegno possa essere elusa da un eventuale accordo, a danno del creditore pignoratizio, tra debitore e costituente il pegno.

Spiegazione dell'art. 2805 Codice Civile

Opponibilità al c. p. delle eccezioni a lui personali e delle eccezioni di inesistenza o d'annullabilità del credito costituito in pegno

Indubbiamente può opporre le eccezioni che gli competono contro il suo nuovo creditore, cioè contro il creditore pignoratizio che gli si presenta come un cessionario.

E non potrebbe essere diversamente : cessionario è ormai suo cre­ditore, come se dal principio fosse sempre stato creditore. Perciò se verso di lui ha diritti può farli valere. Se il creditore pignoratizio gli deve gli alimenti, non può pretendere d'esser pagato : se il c. p. non può agire contro il debitore ceduto perché la legge ad es. ammette un beneficium competentiae, o consente dilazione ad personam ovvero altre agevolazioni, esse competono al debitore ceduto, non diversamente che se il c. p. fosse l'originario creditore.

Ma gli può opporre anche le eccezioni opponibili al creditore che per brevità chiameremo cedente ?

Le eccezioni d'inesistenza o di annullabilità del credito può sempre opporle perché la costituzione di pegno, non importando sanatoria, fa sì che il credito resti vulnerabile per i vizi di cui era infetto.


Pegno di credito come delegazione opponibilità delle eccezioni opponibili al delegatario inopponibilità di eccezioni relative al rapporto fra delegante e delegato, se non vi si fece riferimento nella delegazione ; opponibilità della nullità del rapporto fra delegante e delegatario (debitore e c. p.)

In quanto il debitore ceduto è autorizzato ed obbligato a pa­gare, invece che al proprio creditore, al creditore pignoratizio, il pegno di credito si riduce ad una delegazione : delegante il debitore creditore ; delegato il debitore del debitore (che possiamo chiamare debitore ceduto) : delegatario il creditore pignoratizio. Il quale in quanto delegatario, cioè successore nel credito dato in pegno, può considerarsi come un cessionario.

Rientrando cosi il pegno di credito nella figura generale della dele­gazione, considerandosi perciò delegatario il c. p., nel silenzio della legge dovremmo applicare l'art. 1271. E dovremmo dire che il debitore ceduto (delegato) può opporre al c. p. (delegatario) le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo : se le parti non hanno diversamente pattuito, il debitore ceduto (delegato) non può opporre al c. p. (delegatario), benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che il debitore ceduto poteva opporre al delegante (debitore-creditore cedente) salvo che sia nullo il rapporto tra creditore pignoratizio (delegatario) e debitore (delegante). Infine, il debitore ceduto (delegato) al c. p. nemmeno può opporre le eccezioni relative al rapporto fra il suo creditore (debitore che costituisce il pegno : delegante) e il c. p. (delegatario) se a questo rapporto (il rapporto garantito dal pegno di credito) le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Che il debitore ceduto per l'art. 1271 (uguale in questo all'art. 2805) possa opporre al c. p. le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo, è ovvio, come abbiamo visto all’inizio.

Pure si spiega facilmente perché il debitore ceduto non possa op­porre al c. p. le eccezioni relative al rapporto fra delegante e delegatario, cioè fra c. p. e debitore se a tal rapporto (al credito garantito) le parti non hanno fatto espresso riferimento. Se il delegante al suo debitore ha detto semplicemente : paga a Tizio, nè gli ha detto il perché, se di questa delegazione astratta non si è espressa la causa (il rapporto di debito fra delegante e delegatario) il delegato paga sempre bene: non ha interesse, non ha né il diritto né il dovere di ingerirsi in rapporti che non gli sono stati dichiarati.

Solo l'espresso riferimento a tali rapporti fa della delegazione (in sé astratta) una delegazione causale e consente che anche del perché della delegazione possa e debba tener conto il debitore ceduto: art. 1271 del c.c..

Quando al perché della delegazione (al rapporto cioè fra il suo debitore delegante) non s'è fatto riferimento nella delegazione, e questa perciò è sganciata dal rapporto fra delegante e delegato (che significa più snella circolazione dei crediti : snellezza la cui massima espressione si ha nella circolazione dei titoli di credito) innegabilmente vi è nella dele­gazione e nel pegno di credito un elemento in certo modo novativo attesa l'astrazione dalla causa. Il debitore ceduto, autorizzato a pagare al c. p., paga così il suo debito e se ne libera senz'aver nulla da temere art. 1188. Se pure non estinto l'antico rapporto fra delegante e delegato (debitore cedente e debitore ceduto) è però sistemato in maniera che è quasi sempre definitiva. Il debitore non ha interesse ad indagare quali siano i rapporti fra c. p. e debitore cedente : ed è bene che non vi s'in­gerisca : è bene togliergli la tentazione di opporre eccezioni magari in­fondate.

Analogamente la banca che si è accollato il debito del compratore nella vendita su documenti, la banca cioè che ha confermato il credito al vendi­tore, può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregola­rità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

Man mano che nella circolazione di un rapporto lo si libera da elementi che lo possono paralizzare, si rende sempre più sicuro l'acquisto: il massimo di questa sicurezza si ha nella circolazione dei titoli di credito, nel divieto all'emittente di opporre al possessore eccezioni oppo­nibili a suoi predecessori (art. 1993 del c.c.). Qui, pur non arrivandosi a tanto, si agevola però il c. p. vietandosi al debitore ceduto di opporgli eccezioni che in realtà non interessano il debitore ceduto : eccezioni nascenti dal rapporto fra il c. p. ed il cedente.


Inopponibilità della composizione del debito

Gli articoli 1271 e 2805 limitano le eccezioni opponibili dal de­legato e dal debitore ceduto. Per l'art. 1271 salvo patto contrario, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che poteva opporre al .delegante, salvo che sia nullo il rapporto fra delegante e delegatario : principalmente il delegato al delegatario non può opporre la compensazione. Lo stesso vale per l'art. 2805: se il debitore ceduto ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al c.p. la compensazione verificatasi anteriormente.

Perché il debitore ceduto (stando all'art. 1271 che indubbiamente deve applicarsi al pegno di crediti) al c. p. non può opporre le eccezioni opponibili al debitore cedente, benché il c. p. ne fosse a conoscenza, salvo che sia nullo (ad es : per mancanza di causa, per causa illecita, per vizio insanabile di forma, per difetto di rappresentanza) il rapporto fra il c.p. e il suo debitore?

Perché nella delegazione v’è un fondo di novazione, perché il debitore ceduto, accettando il pegno di credito, dà affidamento al c.p. che pagherà come se ex novo sorgesse il rapporto fra c. p. e lui. Principalmente l'art. 1271 allude alla compensazione : se il debitore ceduto accetta il pegno di credito, se non dice al c. p. che al credito da­togli in pegno è opponibile compensazione del debitore ceduto, il c. p. ha ragione di credere che il suo debitore non sia debitore del debitore ceduto: il cui intervento, la cui presenza nel contratto a tre, dà affi­damento al c. p. che non gli è dato in pegno un credito cui è opponibile compensazione : cioè un pugno di mosche.

Una ragione teorica (l'elemento novativo insito nella delegazione) ed una considerazione equitativa di pratica opportunità (non deludere la giusta aspettativa del c. p. cui si è fatto credere che altri l'avrebbe pagato in contanti e non a chiacchiere) giustificano perché la compen­sazione non è opponibile al c. p. dal debitore ceduto quando questi è intervenuto nella costituzione del pegno del credito, ovvero l'ha accettata.

Per questo — poiché fondatamente il c. p. può sospettare non vero, oppure vero, ma già estinto il credito che il debitore ceduto gli oppone in compensazione — l'art. 2805 vieta al debitore ceduto di opporre al c. p. la compensazione verificatasi anteriormente se il debitore ceduto ha accettato senza riserve la costituzione del pegno.

L’art. 2805 parla di compensazione verificatasi anteriormente. Dovrebbe dire semplicemente compensazione. Di compensazione verificatasi successivamente non è il caso di parlare perché non è mai opponibile a nessun cessionario o delegatario (artt. 1248, 1250, 1264 cod. attuale, art. 1294 cod. del 1865).


Al c. p. il debitore ceduto non può nemmeno opporre la remissione di debito

È possibile che l'art. 1271 protegga il delegatario meglio che l'art. 2805 non protegga il creditore pignoratizio ?

Alla lettera, il delegato non può opporre al delegatario il beneficio del termine o la rimessione del debito : e la potrebbe invece opporre al c. p. il debitore ceduto poiché il 2805 aria solo di compensazione.

Ma questa diversità di lingua o non tragga in inganno. e i debi­tore ceduto accetta senza riserva la costituzione del suo credito in pegno, al c. p. non pilo più opporre la remissione del debito i ed ogni altra ec­cezione perentoria poiché col non aver fatto riserva vi ha rinunciato.


Opponibilità di eccezioni al c.p. se il debitore ceduto è stato estraneo alla costituzione di pegno

Quando alla costituzione di pegno il debitore ceduto è stato estraneo (come quando la costituzione di pegno gli è stata notificata) non aveva da fare riserve. Nulla gli si può rimproverare, poiché nessun affidamento ha dato al c.p. E poiché l’inopponibilità della compensazione al c.p. è fondata sull’avere il debitore ceduto accettata senza riserve la costituzione di pegno, se questa gli è stata notificata, restandovi egli però estraneo, può opporre al c.p. la compensazione verificatasi anteriormente.

Non gli si può mai opporre la compensazione verificatasi posteriormente poiché con la notifica del pegno, avendo egli perduto la facoltà di compensare. Né ne ha pregiudizio: chi fa credito al proprio creditore cessa di fargli credito (di fargli credito cioè in ragione di tale rapporto di obbligazione) se sa ceduto o dato in pegno il credito, uscito cioè dal patrimonio del creditore, uscitone o potendone uscire sia pure non definitivamente, sia pure a solo scopo di garanzia, ma economicamente sempre uscitone sino all’importo del debito garantito.


Opponibilità della compensazione se il debitore ceduto intervenuto senza riserve nella costituzione del pegno seppe di essere creditore del suo debitore

Può il debitore ceduto aver ignorato, all'atto dell'accettazione senza riserva della costituzione del pegno, ch'egli aveva da opporre un credito al cedente.

In tal caso l’art. 1805 vieta ugualmente al debitore ceduto di opporre al c.p. la compensazione con il credito verso il cedente?

L’art. 2805 è fondato sul quod plerumque accidit: sull’essere indifferente al debitore ceduto pagare piuttosto che al creditore, proprio al c.p. del creditore. Ma poiché se il debitore ceduto avesse saputo di essere debitore del suo creditore certamente non avrebbe accettato senza riserve la costituzione del pegno, poiché l’art. 1805 concernendo interessi privati, non è norma inderogabile, ma interpretativa della comune intenzione dei contraenti: poiché non si può applicarla quando sarebbe fuori posto. Il debitore ceduto può opporre la compensazione al c.p. se può dimostrare che al momento in cui senza riserve accettò la costituzione del pegno ignorò di essere creditore del suo creditore.

L'errore il debitore ceduto può invocarlo sempre, o solo se l'errore era riconoscibile (arg. articoli 1428 e 1431) anche dal creditore pigno­ratizio ? Se anche qui dovessimo ritenere invocabile l'errore solo se riconoscibile anche da chi contrattò coll'errante, il debitore ceduto sarebbe irremissibilmente e sistematicamente sacrificato. E sarebbe ingiu­sto. Non nego che negli articoli 1428 e 1431 è scritto un principio gene­rale ; ma qui non è applicabile atteso il carattere eccezionale — e quasi di sanzione — dell'art. 2805. Nel quale è comminata una decadenza contro il debitore ceduto : ne è presunta una volontà di rinuncia : e questa presunzione — per il suo carattere eccezionale — dev'essere inter­pretata restrittivamente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

603 Quanto alle eccezioni opponibili dal debitore del credito pignorato (art. 703) ho anzitutto detto che possono farsi valere tutte quelle relative al credito garantito e non solo quelle relative alla validità del credito stesso, come appariva dall'art. 684 del progetto del 1936.
Ho poi aggiunto una norma analoga alla disposizione dell'art. 167 del presente progetto, vietando l'eccezione di compensazione anteriore quando il debitore abbia accettato senza riserve la costituzione del pegno: questa mancanza di riserva anche qui funziona come rinunzia ad eccepire la compensazione.

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