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Articolo 2800 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizioni della prelazione

Dispositivo dell'art. 2800 Codice Civile

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso č stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero č stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704](1)(2).

Note

(1) La disposizione ha ad oggetto il credito, e pertanto si differenzia dal pegno dei titoli di credito (v. art. 1992), pur prevedendo la consegna del documento (v. art. 2801). Si costituisce tramite contratto avente forma scritta, che deve essere notificato e accettato dal debitore del credito sottoposto a garanzia. Si deve poi aggiungere che tale credito può avere ad oggetto, oltre che una prestazione di dare, anche una di facere.
(2) A questa peculiare modalità di pegno viene applicata la medesima disciplina del pegno di beni mobili (v. 812): al debitore del credito dato in pegno non è consentito di porre in essere il pagamento al creditore pignoratizio, sempre che intanto lo stesso credito non addivenga a scadenza, nel qual caso il creditore pignoratizio dovrà restituire al creditore pignorato l'eventuale residuo eccedente la somma che concretamente gli spetta.

Ratio Legis

La norma in esame si occupa del pegno di credito, cosiddetto pignus nominus, il quale trasferisce il diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato senza però che ne sia contestualmente trasferita la titolarità.

Brocardi

Pignus nominis

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

598 Circa la costituzione del pegno di crediti, ho creduto opportuno (art. 698) tornare al sistema del codice (art. 1881), il quale richiede sempre l'atto scritto, mentre la Commissione reale richiedeva questo requisito solo per i pegni di valore superiore alle lire duemila (art. 697). La diversità di trattamento per il pegno su cose corporali è giustificata dal fatto che, per quello la consegna, apparente e costitutiva, basta per la esistenza del privilegio, mentre sarebbe insufficiente per il pegno di crediti, nei quali la consegna dell'eventuale documento è esecutiva e non perfezionativa, come si desume dal testo dell'art. 699.
Non ho ritenuto necessario richiedere che lo scritto abbia data certa, perché tale certezza risulta dal fatto che la costituzione del pegno deve essere notificata formalmente al debitore del credito dato in pegno o deve essere da lui accettata con scrittura avente data certa (art. 698).

Massime relative all'art. 2800 Codice Civile

Cass. civ. n. 11177/2020

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della societā di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioč la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.

Cass. civ. n. 28900/2011

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della societā di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioč la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.

Cass. civ. n. 8050/2009

Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto č ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietā, č obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.

Cass. civ. n. 7214/2009

L'art 2800 cod. civ., il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore.

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