Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704] (1).
(1) La norma attiene al pegno di credito, ovvero al pegno che ha ad oggetto un credito, ma non un titolo di credito [v. Libro IV, Titolo V], giacché in quest'ultimo caso è il documento (e cioè una cosa) e non il credito l'oggetto del pegno. Questa forma di pegno si costituisce per mezzo di un contratto avente forma scritta, che deve essere notificato al debitore del credito dato in pegno e da questi accettato. A tale pegno si applica la stessa disciplina del pegno di beni mobili [v. 812]. Il debitore del credito dato in pegno non può effettuare il pagamento nei confronti del creditore pignoratizio a meno che nel frattempo il credito stesso venga a scadere. In tale ipotesi il creditore pignoratizio dovrà restituire al creditore pignorante l'eventuale residuo che eccede la somma spettantegli.
Il pegno di credito, detto anche pignus nominus, ha per effetto il trasferimento del diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato senza che sia trasferita però la titolarità dello stesso. Va inoltre detto che il credito dato in pegno può avere ad oggetto, oltre che una prestazione di dare anche una prestazione di facere.