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Articolo 2790 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Conservazione della cosa e spese relative

Dispositivo dell'art. 2790 Codice Civile

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792](1).

Note

(1) Il creditore pignoratizio, se la cosa data in pegno non è affidata alla custodia di un terzo, ha diritto di trattenerla ma, per converso, ha l'obbligo di custodirla, di evitare che questa subisca danni, ed infine di frenare i possibili fattori intrinseci alla natura della cosa medesima che ne possano produrre un qualche deterioramento. Nel caso in cui il creditore abbia dovuto sostenere determinate spese ulteriori per porre in essere dei miglioramenti della cosa pignorata o semplicemente per conservarla, il costituente sarà tenuto a provvedere al rimborso, nei limiti, tuttavia, in cui gli sia derivato un ingiustificato arricchimento (v. art. 2041, 2042).

Ratio Legis

Il creditore pignoratizio (o il terzo, ex art. 2786) riveste il ruolo di custode del bene e, pertanto, non può utilizzare la cosa (v. art. 2792) e risponde in ossequio alle generali regole relative all'eventuale deterioramento del bene sottoposto a pegno (v. 1176, 1218).

Brocardi

Pignus, manente proprietate debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem
Re extincta, pignus perit

Spiegazione dell'art. 2790 Codice Civile

Diligenza che deve prestare il creditore pignoratizio nella custodia del pegno

Come depositario del pegno, il creditore (od il terzo dalle parti) deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768).

La diligenza del buon padre di famiglia è la normale diligenza dovuta caso per caso, volta per volta, dal creditore pignoratizio t conto del valore del pegno, delle qualità personali e professionali, in base alle varie altre circostanze di tempo e di luogo. Ad esempio, la custodia d'un cavallo da tiro importa assai meno gravi cure della custodia di un cavallo pregiato o addirittura di un cavallo da corsa di singolare valore ; la custodia d'un autoveicolo utilitario assai meno gravi cure d'un automobile di lusso o da corsa. In tempo di guerra, ed in zona tormentata da incursioni aeree e marittime sono necessarie singolari cautele e provvidenze per titoli e per oggetti di raro valore, può considerarsi elementare imprescindibile norma di prudenza la cautela delle grandi banche che usano trasferire i valori in città non esposte a bom­bardamenti. Sarà perciò negligente custode di un cavallo da corsa chi senza il consenso del costituente continua a tenerlo in località esposta ai pericoli d'incursioni : chi non l'alimenta con le cure dovute, chi non lo fa visitare periodicamente da un autorevole veterinario, ecc.

L'obbligo di custodire da buon padre di famiglia importa l'obbligo di tollerare che il costituente visiti la cosa evi accudisca personalmente in quanto necessario : deve però il costituente subire l'onere delle rela­tive maggiori spese, come se ad es. il creditore è costretto a pagare chi sorvegli 'il personale di cui si serve costituente per far aerare, ven­tilare, ripulire le cose impegnate. Deve il creditore tollerare anche tutte quelle operazioni (ad es. messa a nuovo del motore di un'automobile, riparazione di cristalli, messa a punto di vari meccanismi interni, lubri­ficazione, riverniciatura) che non solo mirino alla conservazione della cosa ma anche a rifarle una toilette che ne renda più facile la vendita.

Nell'obbligo di custodire è implicito l'obbligo del creditore di far noti al costituente (art. 1218 cod. civ. ted. e arg. ex art. art. 1710 del c.c.) tutti i fatti che possono indurlo a sostenere spese di conservazione : deve avvertirlo ad es. che il grano sta per essere divo­rato dal punteruolo. Deve il creditore evitare ogni pregiudizio al pegno ma ha diritto di esigere dal debitore quanto a ciò è necessario : ad es i premi dell'assicurazione onde il pegno è coperto ; i decimi da versare su azioni non interamente liberate ; i premi sulla polizza d'assicurazione vita impegnata ; le somme dovute per esercitare l'opzione su azioni occasione d'aumento di capitale ; le somme da erogare nell'azienda impegnata, per spese non d'esercizio, ecc.


Obbligo di singolare diligenza del creditore che usi singolare diligenza nel custodire cose proprie

Se nella custodia delle cose sue creditore pignoratizio usa di­ligenza superiore alla normale, tal diligenza — superiore a quella del buon padre di famiglia — dovrà usare anche nella custodia del pegno ? Sotto l'impero del cod. del 1865 sí poteva affermarlo perché la diligenza in concreto dovuta dal depositario (diligenza quam quis in suis rebus aditibere solet dell'art. 184.3) faceva ritenere che il debitore pignora­tizio aveva tenuto presente e fatto affidamento sulla singolare ecce­zionale diligenza d'un depositario o di un creditore pignoratizio : a lui sol perché cosi singolarmente diligente, proprio per questo, si è affidata la cosa che ad altri non si sarebbe affidata. Abbandonato ora nel libro, delle obbligazioni riferimento alla diligenza in concreto del depositario si deve egualmente ritener obbligato il creditore pignoratizio ad usare la diligenza singolare ch'egli usa nella custodia delle cose proprie. Tal singolare diligenza è in realtà una qualitas della sua azienda, è una sua ragione di accreditamento che all'azienda attrae fiducia e clientela e che i terzi tengono costantemente presente e la legge stessa tiene pre­sente quando considera decisivi gli usi interni dell'azienda per consen­tirle o vietarle l'esercizio di talune azioni. La legge ad es. consente la azione redibitoria o la quanti minoris se l'azienda del compratore non avrebbe comprato od. avrebbe comprato, ma pagando meno la cosa non idonea all'uso cui è destinata o con vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile ii valore : la scelta spetta al compratore, che si suppone seguirà la via più conforme agl'interessi dell'azienda . Il prezzo della vendita può esser quello che usualmente pratica il venditore.

Lo stesso dicasi pei casi in cui all'azienda dell'assicuratore è consentito recedere dal contratto ovvero darvi esecuzione ma a diverse condizioni delle pattuite. 11 libro del lavoro considera poi l'azienda come il fulcro dell'attività economica. Non mi pare possibile perciò esonerare il creditore pignora­tizio dall'obbligo di custodire il pegno con quella singolare diligenza che essendo usuale nell'azienda — e recandole singolari vantaggi — deve considerarsi anche un obbligo verso chiunque vi ha rapporto. frequenti le clausole negli statuti di Monti che dichiarano irresponsabilità.

Un’analogia con quanto accade nei servizi pubblici (ad es. il destinatario che paga il porto, o senza riserve riceve le cose trasportate, decade dall'azione di danni contro il vettore : art. 1698 del c.c.) si ha negli statuti che, ritirato il pegno, negano ogni reclamo per mancanza o deterioramento al possessore che abbia riscat­tato : e, ritirato il pegno dal banco della vendita, negano all'aggiudicatario all'asta ogni diritto a reclamare sulla qualità ancorché essenziale, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose o merci acquistate.


Successione nel debito di custodire pegno

Quando il creditore pignoratizio cede il credito e con esso il pegno che lo garantisce, se nella cessione interviene il costituente, cessa ogni obbligo di custodia del c. p. che ne è implicitamente liberato dal costi­tuente. Non occorre liberazione espressa del costituente: attesa l'acces­sorietà del pegno, l'intervento del e .p. nella cessione taglia in tronco ogni rapporto fra lui ed il costituente.


Custodia nel pegno di azienda

Data in pegno un'azienda commerciale, il creditore pignora-tizio deve conservarne l'avviamento, esercitando il commercio secondo la potenzialità sua e secondo le esigenze oggettive dell'azienda. Deve con­servarne il rango, non degradando ad esempio a seconda categoria la classe di lusso di un caffè o d'un ristorante o d'un teatro o d'un ci­nema o d'un albergo di lusso. Le somme riscosse il creditore deve impu­tare agli interessi ed al capitale del credito. Prima ancora, deve sur­rogare (arg. ex art. 2561 cod. attuale; art. 513 cod. del 1865) le merci vendute, allo scopo di conservare inalterato e mantenere l'avviamento. Se l'esercizio dell'azienda è attivo, il creditore pignora­tizio deve imputarne gli utili agli interessi ed al capitale dovutogli. Sé invece l'esercizio dell'azienda è passivo, il creditore può restituirla al debitore, o richiedergliene i fondi necessari per l'eser­cizio : in mancanza; si dovrà liquidarla, salvo il diritto del creditore ad avere altra garanzia, ovvero il pagamento anticipato :art. ii86cod. attuale : art. I176 cod. del 1865. E nullo il patto che esime il creditore pignoratizio da responsabilità per dolo o colpa lata nella conservazione del pegno (arg. art. 1397 cod. attuale ; articoli 1151, 1459, 1484 cod. del 1865).


Diritto del debitore di fare ma­nipolazioni sulle cose date in pegno

Il creditore deve tollerare che il debitore faccia a proprie spese quant'è necessario non solo per conservare, ma anche per migliorare il pegno ?

Non vi si può opporre il creditore, comunque ne riceva molestia ; basta che gli si rimborsino le spese rese necessarie da tal maggior cu­stodia. I regolamenti dei Monti di pietà generalmente vietano al pi­gnorante di fare alcunché sul pegno. Ma nel pegno di materie prime o di semilavorati bisognevoli di cure da parte del proprietario, non gli è vietato di far manipolazioni sul pegno. Basta che il debitore non solo faccia tutto a sue spese, ma si assuma anche le eventuali maggiori spese di custodia cui è costretto il creditore per rendere possibili tali opera­zioni. Particolarmente poi è tenuto il creditore a tollerare tali operazioni se il debitore vuole falle prima che il pegno sia venduto, per fargli, per cosi dire, una toilette tale da attrarrei compratori. Tali operazioni il creditore, sia che custodisca, sia che venda, non deve farle lui se non nei limiti della normale diligenza (del buon padre di famiglia ; o di quella che usa nelle cose proprie se è più elevata) in considerazione della qualità del tipo del pegno. Ad esempio la verniciatura di una automobile, la cromatura dei metalli, la rinnovazione della tappezzeria.

Nella diligenza del buon padre di famiglia nel vendere rientra l'obbligo del creditore di fare quanto è normale perché la vendita dia il miglior risultato, peni il pegno sia venduto in modo da attrarre il compratore. Il creditore deve tollerare da parte del debitore ogni manipolazione diretta a migliorare il pegno. Specie se poco prima della vendita, deve il creditore pignoratizio prestarsi inoltre, a spese del debitore, perché all'atto della ven­dita il pegno presenti tutte le rifiniture (anche se meramente voluttuarie) dirette ad attrarre oblatori.


Rimborso delle spese occorse per la conservazione del pegno

Normalmente dal contratto di pegno nasce soltanto l'obbligo del creditore di restituire la cosa, estinto il debito. l'eventuale obbliga­zione del debitore d'indennizzare il creditore di spese sostenute per la conservazione e la custodia della cosa può nascere solo da fatti poste­riori alla stipulazione del contratto. Il debitore (art. 2790 cod. attuale, art. 1885 cod. del 1865) deve rimborsare il creditore delle spese soste­nute per la conservazione del pegno. Non deve rimborsare le spese vo­luttuarie, nè le stesse spese utili o per miglioramenti non autorizzati. Nel diritto romano il creditore pignoratizio non può pretendere d'esser rimborsato sè spese, anche utilmente, per fare istruire o addestrare a mestieri gli schiavi avuti in pegno.

Nel pegno, attesa la diffusione dell'assicurazione (usuale ad es. per le merci depositate in magazzini generali) deve considerarsi spesa necessaria l'assicurazione che in caso di sinistro garantisce al creditore pignoratizio il privilegio sulla somma assicurata : articoli 2742, 1891 cod. civ. attuale ; articoli 421 e 437 doc. comm.). Il creditore pignoratizio deve assicurare per quanto è il suo credito. All'assicurazione e anzi tenuto a provvedere il creditore pignoratizio a spese del debitore, come di regola il venditore deve assicurare il trasporto. Tutto quanto non è spesa strettamente necessaria alla conservazione della cosa non deve essere rimborsato. Deve essere rimborsato inoltre quel che il cre­ditore spende perché, dovendosi vendere la cosa, sia posta nelle più fa­vorevoli condizioni di vendibilità. Ogni altra spesa sostenuta dal cre­ditore non gli deve essere rimborsata. Anche se di non breve durata, anche se più volte prorogato, il rapporto di pegno è sempre, di sua na­tura, provvisorio. Perciò non è autorizzato il creditore a spendere più del necessario, comunque poi il debitore trovi migliorato ed aumentato il valore della cosa. Il debitore (normalmente bisognoso, e che forse con difficoltà riesce a pagare) non dev'essere posto in nuove e forse gravi difficoltà per pagare miglioramenti.

Il creditore che sulla cosa ha fatto spese od aggiunzioni che senza danno si possono togliere (es : radio ; oppure economizzatore di benzina nell'automobile) può toglierle se ne rifiuta il rimborso il debitore. Per qualunque spesa, nei limiti della nor­malità, fatta dal creditore, questi ha il diritto di trattenere il pegno ed eventualmente venderlo e soddisfarsi con privilegio se gliene rifiuta il pagamento il debitore. Il cui debito non è soltanto della sorte capi­tale ed interessi, ma anche di tutto quanto è stato necessario spendere per la conservazione ed anche per l'uso normale del pegno, se era auto­rizzato a servirsene il creditore. Egli perciò ha diritto a rimborso di tutte le spese di riparazione dell'autocarro datogli in pegno con facoltà di farne uso, salve le spese causate da sinistri, da rimborsarglisi dall'as­sicuratore in virtù dell'art. 1914 cod. civ. attuale e cfr. anche art. 2742 ; art. 436 cod. com. Se per poco si negasse l'obbligo del debitore di pa­gare tutto quanto è dovuto, come conseguenza diretta e necessaria della costituzione, della conservazione e della realizzazione del pegno, si andrebbe contro il manifesto volere delle parti : e sarebbe contro ra­gione. L'attuazione d'un diritto comprende tutto quanto ne è necessariamente conseguenza : perciò, ad es., le spese di lite sono a carico del soccombente.

Per le spese fatte dal creditore pignoratizio vigono i principi della gestione di negozio altrui ? Non mi pare felice la soluzione affermativa scritta nel § 12I6 cod. civ. ted. Non vi è l'alienalità di negozio perché il creditore opera nell'interesse proprio, e (attesa la realità del pegno) nella sfera di azione di sua assoluta disponibilità.


Diritto di ritenzione del creditore per le spese per la conservazione del pegno

L'art. 2794 espressamente autorizza il creditore a non resti­tuire il pegno se non gli sono rimborsate le spese relative al pegno ; anche se non fosse scritto nell'art. 2794, tal diritto di ritenzione spette­rebbe senz'altro per l'art. 1460, dov’è scritto il principio generale dell'ec­cezione d'inadempimento : al debitore inadempiente il creditore pignoratizio può rifiutarsi di adempiere.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

589 Nell'art. 686 ho posto categoricamente l'obbligo del creditore di custodire la cosa data in pegno.
L'obbligo esiste allo stesso titolo anche a carico del terzo depositario, la cui menzione non era nell'articolo necessaria, dovendosi al terzo applicare le regole del deposito.

Massime relative all'art. 2790 Codice Civile

Cass. civ. n. 12863/2019

La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.

Cass. civ. n. 14529/2013

In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili - in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell'ente - le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 3 marzo 1990, n. 76

Cass. civ. n. 2472/1990

Nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 c.c.

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