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Articolo 2789

Codice Civile

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

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Dispositivo dell'art. 2789 Codice Civile

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900] (1).

Note

(1) Le azioni possessorie, ossia l'azione di manutenzione [v. 1170] e quella di reintegrazione [v. 1168-1169] spettano al creditore pignoratizio nomine proprio; l'azione di rivendicazione spetta allo stesso soltanto se può essere esercitata dal concedente. Pertanto, il creditore non può avvalersi dell'azione di rivendicazione quando: a) sia stato lo stesso concedente che abbia alienato al terzo il bene pignorato; b) il debitore concedente abbia acquistato il bene oggetto di pegno a non domino ed in mala fede, perché in tal caso egli non ne ha acquistato la proprietà.


Ratio Legis

L'articolo si fonda sull'esigenza di provvedere alla tutela del creditore pignoratizio che perda il possesso del bene pignorato. Egli potrà quindi esercitare, oltre all'azione contrattuale rispetto al concedente che si sia reimpossessato del bene, anche l'azione possessoria e petitoria.

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