I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzioneautorizzati dalla legge (2).
Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (3).
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
(2) L'articolo in esame è stato modificato dalla l. 29-7-1975, n. 426 al fine di adeguare il codice alla riforma fiscale. Esso pone un privilegio speciale immobiliare a tutela dei crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, ma limitatamente alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari. L'oggetto del privilegio è costituito da tutti gli immobili del contribuente che si trovano nel Comune in cui si riscuote il tributo, compresi i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili stessi.
(3) Comma così sostituito ex art. 34, d.lgs. 26-2-1999, n. 46.