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Articolo 2765 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa

Dispositivo dell'art. 2765 Codice Civile

Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa [2151, 2751bis n. 4, 2778 n. 16].

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764 [1519, 2747](1).

Note

(1) La disposizione, ormai desueta in forza dell'implicita abrogazione da parte della citata L. 203/1982, poneva una causa di prelazione, nella forma del privilegio, nell'ambito dei rapporti di mezzadria e colonia, sopra i frutti dovuti al concedente ed al colono, alla condizione che i frutti restassero all'interno del fondo, e anche sopra tutti quei beni utili per coltivare il suddetto fondo.

Ratio Legis

L'intento della disposizione risiedeva nella logica dei contratti associativi (v. 2141), oggi ormai superata dalla L. 5 maggio 1982, n. 203, che ha sancito la definitiva scomparsa dei contratti inerenti alla colonia e alla mezzadria.

Spiegazione dell'art. 2765 Codice Civile

Crediti garantiti dal privilegio e mobili sui quali questo si esercita. Rinvio al commento dell'art. 2764

Un privilegio analogo al privilegio del locatore, come del resto si aveva anche per il codice del 1865, è quello concesso ai crediti deri­vanti dai contratti di mezzadria o colonia, i quali vengono oggi rego­lati nel libro del lavoro (art. 2141 e seguenti, 2164 e seguenti).

Il privilegio è accordato tanto al concedente che al mezzadro o colono sulla parte dei frutti spettante all'altro contraente e sulle altre cose di spettanza di quest'ultimo. Fra tali cose vanno comprese le scorte vive e morte che, pur costituendo delle pertinenze dell'immobile ed essendo quindi soggette al trattamento di questo, possono tuttavia formare oggetto di separato rapporto di natura mobiliare, qual'è il privilegio in esame.

Questo privilegio compete per qualsiasi credito derivante dal con­tratto : cosi i crediti del concedente per le anticipazioni eventualmente fatte alla famiglia colonica (art. 2154), le spese per la coltivazione del podere (art. 2151) ecc. ; i crediti del mezzadro o del colono per gli even­tuali miglioramenti (art. 2152) ecc.

Il secondo comma dell'articolo esige, come per il privilegio del loca­tore, che i frutti si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

L'ultimo comma, infine, dichiara applicabili a questo privilegio gli ultimi tre commi dell'art. 2764, relativi al conflitto del privilegio con i diritti dei terzi, la permanenza dei mobili (diversi dai frutti dei quali abbiamo visto occuparsi il 2° comma dell'articolo in esame) nel fondo, e i diritti di seguito e di sequestro delle cose soggette al privilegio. Per la illustrazione di tali disposizioni ci rimettiamo al commento dell'art. 2764.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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