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Articolo 2755 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese per atti conservativi o di espropriazione

Dispositivo dell'art. 2755 Codice Civile

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l'espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910](1).

Note

(1) Attraverso la sentenza del 19 gennaio 1988, n. 7, la Corte Costituzionale ha stabilito la manifesta infondatezza della questione di legittimità che era stata presentata in relazione all'art. 3 Cost., in riferimento al combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777: si sosteneva che, in tema di credito pignoratizio, la disciplina derivante da tali articoli assicurasse preferenza solamente ai crediti derivanti dalle spese di giustizia poste in essere per gli atti conservativi effettuati in sede civile, in tal modo creando, senza una plausibile giustificazione, una condizione preferenziale per i crediti in questione, nei confronti di quelli che vengono invece rilevati in ambito penale. La Corte ha però smentito tale ipotesi, stabilendo che "non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto e peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori, e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest'ultimo creditore privato per le sole ragioni derivanti dal reato".

Ratio Legis

La disposizione in commento presuppone che le spese siano state sostenute per il compimento di atti destinati a soddisfare l'interesse comune dei creditori e pone perciò un privilegio speciale a tutela di tali crediti. L'applicazione è limitata agli atti esplicitamente indicati, conservativi o espropriativi, idonei ad avvantaggiare i creditori, non essendo quindi estendibile anche agli atti stragiudiziali o comunque posti in essere al di fuori del processo.

Spiegazione dell'art. 2755 Codice Civile

Contenuto ed estensione del privilegio. Significato delle espressioni “spese di giustizia”, “atti conservativi o di espropriazione”

Si è già accennato (art. 2751 del c.c.) all’innovazione introdotta per questo privilegio dal nuovo codice, con l’includerlo fra i privilegi speciali, mentre prima figurava tra quelli generali. Ma in sostanza, per tutto il resto, il contenuto dell’art. 2755 corrisponde, con lievi modificazioni, a quello del codice precedente.

L’espressione “spese di giustizia” è molto ampia, il legislatore con essa ha inteso riferirsi non solo alle spese giudiziali, ma a tutte quelle che il creditore è stato costretto a fare per la realizzazione del suo diritto, anche senza l’intervento del giudice. Devo però avere sempre per oggetto un atto conservativo o di espropriazione di beni mobili. Le spese per atti concernenti beni immobili danno luogo all’altro privilegio analogo di cui all’ art. 2770 del c.c..

Atti conservativi sono quelli che hanno ad oggetto la conservazione della garanzia, generica o specifica, spettante ai creditori sui beni del debitore, in particolare il sequestro conservativo o giudiziario. Atti di espropriazione sono quelli che tendono direttamente alla liquidazione giudiziale dei beni stessi, a cominciare dalla notificazione del titolo esecutivo, per finire nella vendita e nella distribuzione del prezzo ricavato da quest’ultima ai creditori.

Anche le spese dei giudizi di cognizione, costituenti un incidente del processo conservativo o di espropriazione, che il credito fosse obbligato di sopportare per condurre avanti ed esaurire il processo iniziato, sarebbe assistito dal privilegio in esame.


Requisito delle spese: interesse comune dei creditori

Condizione indispensabile per la sussistenza del privilegio è che le spese siano fatte nell’interesse comune dei creditori: esse cioè devono avere, almeno potenzialmente, l’attitudine di riuscire vantaggiose per la massa dei creditori. Se fossero fatte nell’interesse esclusivo del creditore procedente, questi non potrebbe invocare il privilegio in esame, ma del caso quello diverso di cui fosse munito il suo credito, come si è visto nella spiegazione dell’ art. 2749 del c.c..

Non presentano il requisito suddetto, e possono pertanto avvalersi di questo privilegio, le spese incontrate dal creditore per l’esercizio dell’azione surrogatoria o revocatoria, poiché tali azioni spiegano i loro effetti solo a vantaggio di colui che le esercita.

Tale condizione verrebbe meno, e quindi non potrebbe più invocarsi il privilegio in esame, se le spese, pur essendo idonee, al momento in cui gli atti furono compiuti, a giovare alla massa dei creditori, avessero in seguito perduto tale attitudine per colpa dello stesso creditore: come, ad esempio, se gli atti fossero divenuti inefficaci per decorso del termine entro il quale avrebbero dovuto essere proseguiti.


Spese di gratuito patrocinio. Spese di giustizia penale

Le spese di gratuito patrocinio anticipate dall’erario sono anch'esse assistite dal privilegio nei casi in cui questo potrebbe essere invocato dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, acui lo stato si sostituisce nell'azione contro la parte avversa.

Quanto alle spese di giustizia penale, esse godono di un altro privilegio, come vedremo nel commento dell' art. 2768 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2755 Codice Civile

Cass. civ. n. 22725/2019

In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva.

Cass. civ. n. 29113/2017

Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.,ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi č quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi.

Cass. civ. n. 26949/2016

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchč 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.

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