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I privilegi

Collana: Trattato dir. civ. Cons. naz. notariato
Pagine: 272
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 38 -10%38 €
Categorie: Privilegi
Il volume, dopo una breve disamina delle problematiche connesse alla responsabilità patrimoniale in generale ed alla individuazione del patrimonio su cui ricadono le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione, si occupa dei privilegi del credito quale causa legittima di prelazione. Premessa la distinzione tra i diversi tipi di privilegi, vengono, inoltre, affrontati i temi relativi alla individuazione del credito privilegiato e dei suoi accessori, alla determinazione dell'oggetto del... (continua)

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Dispositivo dell'art. 2746 Codice Civile

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore (1), il secondo su determinati beni mobilio immobili (2).

Note

(1) Il privilegio generale, che è solo mobiliare, è una qualità del credito e prescinde da ogni rapporto con i beni mobili sui quali insiste.

(2) Il privilegio speciale è, invece, giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita. Esso può essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore (es.: il locatore [v. 1571] ha privilegio speciale sulla vendita [v. 1470] dei mobili che corredano la casa del locatario). I privilegi speciali sui mobili, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, possono cioè esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere [v. 2747], per cui hanno la stessa efficacia di una garanzia reale.


Ratio Legis

La norma tende ad evidenziare quelli che possono essere i beni oggetto di privilegio. Tali beni devono necessariamente appartenere al debitore. Non può pertanto costituirsi un privilegio su beni appartenenti a terzi, a differenza di quanto previsto per il pegno [v. 2784] e per l'ipoteca [v. 2808].

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