Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore (1), il secondo su determinati beni mobilio immobili (2).
(1) Il privilegio generale, che è solo mobiliare, è una qualità del credito e prescinde da ogni rapporto con i beni mobili sui quali insiste.
(2) Il privilegio speciale è, invece, giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita. Esso può essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore (es.: il locatore [v. 1571] ha privilegio speciale sulla vendita [v. 1470] dei mobili che corredano la casa del locatario). I privilegi speciali sui mobili, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, possono cioè esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere [v. 2747], per cui hanno la stessa efficacia di una garanzia reale.
La norma tende ad evidenziare quelli che possono essere i beni oggetto di privilegio. Tali beni devono necessariamente appartenere al debitore. Non può pertanto costituirsi un privilegio su beni appartenenti a terzi, a differenza di quanto previsto per il pegno [v. 2784] e per l'ipoteca [v. 2808].