Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (1). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti (2); può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].
(1) Il privilegio trova la sua origine nella causa del credito: pertanto, determinati crediti, o per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti [v. 433]) o perché derivanti da spese fatte nell'interesse comune (spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori) oppure perché concernono l'interesse dello Stato (tributi) sono ritenuti meritevoli di maggiore tutela rispetto agli altri e, così, il loro titolare viene soddisfatto a preferenza di altri.
(2) La formula legislativa potrebbe trarre in inganno: la circostanza che la costituzione del privilegio possa essere subordinata ad una convenzione non si traduce nella incondizionata libertà di dar vita a privilegi convenzionali, essendo, all'uopo, sempre necessaria una previsione normativa che esplicitamente la autorizzi.
Con il privilegio si pone una deroga al principio della par condicio creditorum [v. 2741]. Il privilegio trova la sua origine nella legge. Si differenzia quindi dal pegno e dall'ipoteca che trovano invece il loro fondamento nell'autonomia delle parti, cioè nell'accordo delle stesse.