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Dispositivo dell'art. 2744 Codice Civile

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegnopassi al creditore (1). Il patto (2) è nullo (3) anche se posteriore alla costituzione dell'ipotecao del pegno [1963, 2798] (4).

Note

(1) L'accordo assume la forma di vendita in garanzia, nella quale il trasferimento della proprietà del bene dato in garanzia è sospensivamente condizionato [v. 1353] all'inadempimento del debitore. La giurisprudenza più recente tende però a considerare contrari al divieto del patto commissorio anche le vendite risolutivamente condizionate [v. 1353] all'adempimento del debitore, offrendo della norma una lettura più ampia al fine di scongiurare le operazioni, assai frequenti, di aggiramento del divieto.

(2) L'accordo solitamente accede ad una garanzia reale tipica (pegno, ipoteca) o ad un contratto di anticresi [v. 1960], ma il divieto colpisce anche il patto commissorio autonomamente stipulato.

(3) Si ritiene che, in applicazione dell'art. 1419, comma 1, la nullità del patto commissorio non importa anche quella del contratto cui quest'ultimo accede se non quando emerga, in via interpretativa, che le parti senza quel patto non lo avrebbero stipulato.

(4) Non urta contro tale divieto il cd. patto marciano attraverso la cui stipulazione si consente al creditore di soddisfarsi, nel caso di inadempimento del debitore, sulla cosa stessa, ma attraverso le modalità della vendita forzata [v. 2919] o mediante l'assegnazione a prezzo di stima: in tal caso, il creditore farà proprio il bene, ma dovrà versare al debitore l'eventuale differenza tra valore del credito e valore stimato.
Non ricorre, pertanto, alcun pericolo di ingiustificato vantaggio del creditore nei confronti del debitore.


Ratio Legis

La norma tutela: l'applicazione del principio della par condicio creditorum [v. 2741] e il debitore stesso, che, in presenza di tale accordo, potrebbe essere costretto a trasferire al creditore un bene di valore notevolmente superiore al valore del credito concessogli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1127Una questione molto controversa risolve l'art. 2744 del c.c., il quale sancisce anche per l'ipoteca il divieto del patto commissorio, che il codice del 1865 stabiliva solo riguardo al pegno
e all'anticresi. Le ragioni che giustificano tale divieto per il pegno sussistono del pari per l'ipoteca. Per altro, sotto l'impero del codice precedente, un'autorevole corrente dottrinale, in contrasto con la giurisprudenza della corte di cassazione, riteneva che in tema d'ipoteca il divieto fosse egualmente applicabile. La sanzione di nullità colpisce così il patto in continenti come il patto ex intervallo: anche in quest'ultimo caso ricorre la ratio che informa il divieto. E' facile, infatti, che il debitore, versando in gravi angustie economiche, si assoggetti, per ottenere una dilazione, alla stipulazione del patto.

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